Destinatari dei permessi retribuiti Clausole campione

Destinatari dei permessi retribuiti. Il presente accordo definisce le modalità di svolgimento delle attività sindacali, per le quali i dipendenti delle Aziende destinatarie dei c.c.n.l. di Categoria che siano dirigenti nazionali, regionali, provinciali, o territoriali, o facenti parte delle Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo, preventivamente segnalati a norma del presente articolo, hanno diritto a permessi retribuiti nei limiti di cui al successivo art. 4 (nel prosieguo indicati anche come i permessi). Ogni Organizzazione Sindacale potrà segnalare dirigenti con carica extra-aziendale, inclusi gli eventuali fruitori dei permessi sindacali saltuari, calcolati su base nazionale, in misura non superiore al 4 % dei lavoratori iscritti alla stessa, come risultanti al 31 ottobre dell’anno immediatamente precedente a quello di fruizione. Nell’ambito dell’intero territorio nazionale le Segreterie nazionali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo potranno nominare dirigenti nazionali fruitori di permessi sindacali continuativi a tempo pieno o a tempo parziale nel limite di 1 ogni 600 iscritti. Nell’ambito del territorio di riferimento di ciascuna Federazione locale, inteso anche quale riferimento territoriale della sede di lavoro degli iscritti, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo potranno nominare dirigenti regionali, provinciali o territoriali fruitori di permessi sindacali continuativi a tempo pieno o a tempo parziale nei seguenti limiti: - n. 1 per i primi 100 iscritti; - n. 1 ogni 450 iscritti successivi ai primi 100. Ai fini del presente comma il personale in servizio presso gli Enti Centrali e presso le Capogruppo viene computato nell’ambito territoriale dove insiste la sede di lavoro. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, per la costituzione delle Delegazioni sindacali di Gruppo, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 11bis del CCNL, e fermi restando i criteri di determinazione del numero complessivo dei componenti della Delegazione di Gruppo ivi previsti, potranno segnalare dirigenti della Delegazione di Gruppo medesima tra i dirigenti di cui ai commi che precedono nella misura massima del 65 % del numero di dirigenti di ciascuna delle categorie di cui ai commi tre e quattro. Restano esclusi da tale limite percentuali i dirigenti di cui all’art. 4 punto 1). Le previsioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo fanno riferimento a quantitativi di cedole relat...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).