Common use of Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche Clause in Contracts

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche. 1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione della tassa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 34. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è, per il primo semestre dell’anno di riferimento, quello risultante al 1° gennaio, e, per il secondo semestre dell’anno di riferimento, quello risultante al 1° luglio. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante alla data di attivazione delle stesse. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti. 2. Il soggetto iscritto negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente in una determinata unità abitativa, può non essere considerato nel numero degli occupanti nel caso in cui si tratti di: a) soggetto collocato in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario; b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero. Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 34. In tali casi, al fine della determinazione del numero degli occupanti, si fa riferimento alle consistenze, dichiarate e comprovate, al 1° gennaio dell’anno di riferimento per il primo semestre e al 1° luglio dell’anno di riferimento per il secondo semestre. 3. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l’applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell’interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 34. 4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in via presuntiva, salvo prova contraria, come segue: Superficie Numero componenti del nucleo familiare 5. Nel caso in cui il numero degli occupanti sia diverso rispetto al numero determinato forfettariamente come sopra, deve essere presentata dichiarazione secondo le modalità di cui al successivo articolo 34.

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Samples: Regolamento Sull’imposta Unica Comunale, Regolamento Sull’imposta Unica Comunale

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche. 1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione della tassadel tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti , fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti dimoranti e non aventi residenza nell’unità abitativa devono essere denunciati denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 34art. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è, per il primo semestre dell’anno di riferimento, quello risultante al 1° gennaio, e, per il secondo semestre dell’anno di riferimento, quello risultante al 1° luglio. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante alla data di attivazione delle stesse. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti30. 2. Il soggetto iscritto Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. 3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, può abitativa possono non essere considerato nel considerati, ai fini della determinazione del numero degli occupanti l’utenza domestica, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata nel caso in cui si tratti di: aa.) soggetto collocato anziano dimorante in casa di cura riposo; b.) degenze o ricoveri presso case di riposocura, comunità di recupero o istituto penitenziariorecupero, centri socio educativi, istituti penitenziari per un periodo superiore all’anno; bc.) soggetto che svolge servizio di volontariato, attività di studio o di lavoro all’estero. Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 34. In tali casi, al fine della determinazione del numero degli occupanti, si fa riferimento alle consistenze, dichiarate e comprovate, al 1° gennaio dell’anno di riferimento all’estero e/o in altro comune italiano per il primo semestre e al 1° luglio dell’anno di riferimento per il secondo semestre. 3. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l’applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell’interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 34un periodo superiore all’anno. 4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal del territorio comunale, comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisichefisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in via presuntivabase a quanto indicato nella dichiarazione presentata, che per il caso di utenze a disposizione di persone fisiche deve essere coincidente con i componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanti anagrafiche del comune di residenza. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, come segue: Superficie Numero componenti del nucleo familiare 5. Nel caso in cui il numero degli occupanti sia diverso rispetto al viene stabilito: nel numero determinato forfettariamente come sopradi 2 unità, deve essere presentata dichiarazione secondo le modalità conformemente alla composizione media del nucleo familiare nazionale, considerato con arrotondamento per difetto. L’obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell’anno solare. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. 5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 7. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 8. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli. 9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 34art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. 10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’avviso di pagamento, con eventuale conguaglio, in sede di bollettazione dell’esercizio finanziario successivo, nel caso di variazioni successivamente intervenute.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche. 1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione della tassadel tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 34. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è, fatta eccezione per il primo semestre dell’anno di riferimento, quello risultante al 1° gennaio, e, per il secondo semestre dell’anno di riferimento, quello risultante al 1° luglio. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante alla data di attivazione delle stesse. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da due o più nuclei familiari, quelli la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanticui permanenza nell’abitazione stessa non superi i sei mesi. 2. Il soggetto iscritto I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, può abitativa possono non essere considerato nel considerati per la sola parte variabile, ai fini della determinazione del numero degli occupanti dei componenti, nel caso in cui cui, per un periodo non inferiore a sei mesi, si tratti di: a) soggetto collocato a. anziano dimorante in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario; b) b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero. Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità fuori sede a più di 100 km dal Comune; c. soggetti ospitati in comunità di recupero e nei termini di cui al successivo articolo 34istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite. In tali casital caso gli interessati dovranno trasmettere al protocollo comunale una formale richiesta corredata di idonea documentazione atta a dimostrare la presenza dei requisiti sopracitati (certificato di ricovero, al fine della determinazione del contratto di locazione, contratto di lavoro, ecc.). Per le utenze domestiche, relativamente alle abitazioni possedute e tenute a disposizione, il numero degli occupanti, si fa riferimento alle consistenzein mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, dichiarate e comprovateè fissato in una unità, al 1° gennaio dell’anno di riferimento quale tariffa agevolata per il primo semestre e al 1° luglio dell’anno presunto inferiore conferimento di riferimento per il secondo semestrerifiuti. 3. Per le unità abitative tenute a disposizione immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito due o più nuclei familiari la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l’applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell’interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 34l’alloggio. 4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione In sede di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, applicazione del tributo il numero dei componenti occupanti l’abitazione il nucleo familiare delle utenze domestiche viene stabilito determinato in via presuntivabase alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell’anno di imposizione, salvo prova contraria, come segue: Superficie Numero componenti del nucleo familiare 5. Nel con possibilità di conguaglio in caso in cui il numero degli occupanti sia diverso rispetto al numero determinato forfettariamente come sopra, deve essere presentata dichiarazione secondo le modalità di cui al successivo articolo 34variazioni successivamente verificatesi.

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Samples: Regolamento Per L’applicazione Della Tassa Rifiuti Tari

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche. 1. Per le utenze domestiche occupate di soggetti residenti la tariffa è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o, in subordine, ad altro componente del nucleo familiare o, negli altri casi, a carico di chi ha a disposizione i locali. 2. Per le utenze domestiche condotte da nuclei familiari persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenzapropria residenza anagrafica, ai fini dell’applicazione della tassa, si fa riferimento alla composizione il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunaliall’Anagrafe del Comune. 3. Nel numero dei componenti devono Devono comunque essere altresì considerati dichiarati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti , (come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia), fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 6 mesi. 4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciati denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 34art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti. 5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Pertanto, sono assoggettate solo alla parte fissa della tariffa. 6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, o se le stesse non sono limitrofe all’abitazione. 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. 8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è, per il primo semestre dell’anno di riferimento, quello risultante al 1° gennaio, e, per il secondo semestre dell’anno di riferimento, quello risultante al 1° luglio. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante alla data di attivazione delle stesseemissione dell’invito di pagamento di cui all’art. Per le unità immobiliari ad uso abitativo37, occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti. comma 2. Il soggetto iscritto negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente in una determinata unità abitativa, può non essere considerato nel numero degli occupanti nel caso in cui si tratti di: a) soggetto collocato in casa Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario; b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero. Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 34. In tali casi, al fine della determinazione del numero degli occupanti, si fa riferimento alle consistenze, dichiarate e comprovate, al 1° gennaio dell’anno di riferimento per il primo semestre e al 1° luglio dell’anno di riferimento per il secondo semestrevariazione. 3. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l’applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell’interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 34. 4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in via presuntiva, salvo prova contraria, come segue: Superficie Numero componenti del nucleo familiare 5. Nel caso in cui il numero degli occupanti sia diverso rispetto al numero determinato forfettariamente come sopra, deve essere presentata dichiarazione secondo le modalità di cui al successivo articolo 34.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche. 1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare. 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione della tassadel tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel Le variazioni del numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti devono essere denunciati denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 34dall'art. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è48, per il primo semestre dell’anno di riferimentocomma 3 del presente regolamento o, quello risultante al 1° gennaioin mancanza, e, per il secondo semestre dell’anno di riferimento, quello risultante al 1° luglio. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante alla data di attivazione delle stesse. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanticomunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. 23. Il soggetto iscritto I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente residenti in una determinata unità abitativa, può possono non essere considerato nel considerati, ai fini della determinazione del numero degli occupanti dei componenti, nel caso in cui si tratti di: a) soggetto collocato a. anziano dimorante in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario; b) b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero. Affinché al di fuori del territorio regionale per un periodo superiore a 6 mesi; previa documentata istanza di parte, è possibile estendere il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 34. In tali casi, al fine della determinazione predetto beneficio anche all'interno del numero degli occupanti, si fa riferimento alle consistenze, dichiarate e comprovate, al 1° gennaio dell’anno di riferimento per il primo semestre e al 1° luglio dell’anno di riferimento per il secondo semestre. 3. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l’applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell’interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 34territorio regionale. 4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal del territorio comunale, comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in via presuntiva, salvo prova contraria, come segue: Superficie Numero componenti del nucleo familiareun numero pari a 1. 5. Nel caso in cui Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti sia diverso rispetto al numero determinato forfettariamente come soprasi presume pari a 1. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, deve essere presentata dichiarazione secondo le modalità di cui al successivo articolo 34il soggetto passivo sarà l’occupante.

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Samples: Regolamento Per L’applicazione Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)