Presupposto per l’applicazione del tributo Clausole campione

Presupposto per l’applicazione del tributo. 1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 2. Si intendono per: a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi; c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 3. Sono escluse dal tributo: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Presupposto per l’applicazione del tributo. Art. 41 - Soggetti passivi
Presupposto per l’applicazione del tributo. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso, inteso come proprietà, o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
Presupposto per l’applicazione del tributo. 1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 3. 2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo specifiche previsioni. 3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall’art. 3 del presente Regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Presupposto per l’applicazione del tributo. 4 Art. 5 – Soggetti passivi 5 Art. 6 – Locali e aree scoperte soggetti al tributo 5 Art. 7 – Locali e aree scoperte non soggetti al tributo 6 Art. 8 – Superficie degli immobilibase imponibile 7 Art. 9 – Rifiuti assimilati agli urbani 7 Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 7 Art. 11 – Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali 8
Presupposto per l’applicazione del tributo. 1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 2. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

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