REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI
CITTA’ di MAGLIE
- Provincia di Lecce -
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI
Approvato con Deliberazione C.C. n. del
Indice
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 4
ART. 2 - PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 4
ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI 4
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI 5
ART. 5 - LOCALI E AREE SOGGETTI AL TRIBUTO 6
ART. 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 6
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE 8
ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO – ESENZIONI / RIDUZIONI SUPERFICIARIE 9
ART. 9 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 11
IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO 11
ART. 10 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO 13
ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO 14
ART. 12 – COPERTURA DEI COSTI DEL SRVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 14
ART. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 15
ART. 14 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 15
ART. 15 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 15
ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 16
ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE 17
ART. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 17
ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 17
ART.20 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 18
ART.21 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 19
ART. 22 - ZONE NON SERVITE 19
ART. 23 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DEL TRIBUTO 19
ART. 24 - CUMULO DI RIDUZIONI 21
ART. 25 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI 21
ART. 26 - TRIBUTO GIORNALIERO 21
ART. 27 - TRIBUTO PROVINCIALE 22
ART. 28 - RISCOSSIONE 22
ART. 29 - DICHIARAZIONE TARI 23
ART. 30 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE 24
ART. 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE 24
ART. 32 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 25
ART. 33 - SANZIONI ED INTERESSI 26
ART. 34 - IMPORTI MINIMI 26
ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 26
ART. 36 - NORME FINALI E DI RINVIO 26
ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE 27
Allegato 1 28
Allegato 2 30
Allegato 3 34
Allegato 4 35
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Regolazione dell’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019 e s.m.i..
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all’individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.
ART. 2 - PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 3.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo specifiche previsioni.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall’art. 3 del presente Regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI
1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184 comma 2 e dell’art.183 comma 1 lett. b-ter) del D.Lgs. 152/2006:
a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006 (Allegato 1);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti individuati dalle lettere c, d ed e;
g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
i) i veicoli fuori uso.
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI
1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune ed anche in suo uso esclusivo e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
ART. 5 - LOCALI E AREE SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa e ad uso non domestico dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o che non risultino completamente vuoti (mobili, attrezzature, suppellettili e qualsiasi altro oggetto anche in disuso ecc.).
Con riferimento, in particolare, all’utenza idrica, il mancato distacco perché la stessa è collegata a diverse utenze o per altre ragioni, deve essere giustificato tramite autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. E’, altresì, onere del dichiarante trasmettere al protocollo comunale, con cadenza semestrale, le bollette idriche e/o altra documentazione idonea (foto del contatore di sottrazione ecc.) da cui si evinca l’assenza di consumi.
2. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Sono altresì soggette alla TARI le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
ART. 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: Utenze domestiche:
solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori
e queilocali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
unità immobiliari completamente vuote (prive di mobili, attrezzature, suppellettili e qualsiasi altro oggetto anche in disuso ecc.) e contestualmente sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete quali gas, acqua, energia elettrica, ecc. Con riferimento, in particolare, all’utenza idrica, il mancato distacco perché la stessa è collegata a diverse utenze o per altre ragioni, deve essere giustificato tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000. E’, altresì, onere del dichiarante trasmettere al protocollo comunale, con cadenza semestrale, le bollette idriche e/o altra documentazione idonea (foto del contatore di sottrazione ecc.) da cui si evinca l’assenza di consumi. La presente disposizione trova applicazione in caso di permanente stato di inutilizzo e sono pertanto esclusi gli immobili in condizioni di non utilizzo solo per periodi stagionali (esempio autunno/inverno);
locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri. Utenze non domestiche:
superfici dove si producono esclusivamente rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle attuali normative e al dispositivo di cui all’art. 8 del presente Regolamento;
locali destinati al culto, limitatamente alla parte di esse ove si svolgono le funzioni religiose;
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove nonè compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli;
superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
aree impraticabili o intercluse da recinzione;
aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto;
aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti;
immobili/locali vuoti e con utenze di rete cessate;
locali con sospensione amministrativa dell’attività produttiva secondo la normativa
vigente.
b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, copia delle richieste o delle bollette di fine contratto delle utenze, l’autodichiarazione di mancato distacco utenza idrica e relativa motivazione, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Il Comune si riserva, in ogni caso, di verificare, laddove necessario, le situazioni dichiarate con disposizioni di accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e previo preavviso. In caso di mancata collaborazione del contribuente alla diretta rilevazione, non sarà accolta la relativa richiesta di esclusione dal tributo.
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge n. 147 del 27/12/2013, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n.138 del 23/03/1998. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Xxxxx
determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale). Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 8.
ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO – ESENZIONI / RIDUZIONI SUPERFICIARIE
1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all’art. 2135 del codice civile.
A titolo esemplificativo rientrano tra le superfici escludibili le seguenti fattispecie:
a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
b) le superfici adibite all’allevamento degli animali ed all’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile;
c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal Decreto del presidente della Repubblica n. 254 del 15/07/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge n. 179 del 31/07/2002). Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive.
Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini come sopra individuati.
Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i
magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
Rimangono, altresì, assoggettate alla tassa: gli uffici, le cucine e i locali di ristorazione, le camere di degenza e di ricovero, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
2. Nell’ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento parte fissa e parte variabile, distinte per tipologia di attività economiche:
Tipografie | 30% |
Falegnamerie | 35% |
Autocarrozzerie | 35% |
Autofficine | 35% |
Autofficine di elettrauto | 30% |
Autoricambisti e rivenditori olii | 25% |
Distributori di carburante | 25% |
Rosticcerie | 30% |
Pasticcerie | 25% |
Lavanderie a secco e tintorie | 35% |
Laboratori di verniciatura | 30% |
Officine di carpenteria metallica | 30% |
Vetrerie e marmerie | 30% |
Ambulatori medici, dentistici, laboratori analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978) | 15% |
Locali ove si producono scarti di origine animale | 40% |
Fotografi | 25% |
Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nella tabella di cui sopra, la superficie esclusa è determinata nella misura del 20%.
3. Per fruire delle esenzioni di cui al comma 1, gli interessati devono indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, codice ATECO, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti speciali, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un
professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi.
4. Per fruire delle riduzioni di cui al comma 2, gli interessati devono indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, codice ATECO, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa ambientale in materia di rifiuti).
5. In ogni caso per fruire delle esenzioni/riduzioni il contribuente deve fornire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate (copia del contratto o convenzione, copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER, copia delle fatturazioni comprovanti lo smaltimento del rifiuto), integrata dalla copia del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) che dovrà essere, invece, presentata entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.
6. L’esenzione/riduzione della superficie tassabile viene riconosciuta dalla data di richiesta con possibilità di retroagire sin dall’inizio dell’anno in corso in presenza di contratti regolarmente stipulati, fermo restando gli obblighi di cui al comma 5.
7. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno precedente.
ART. 9 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx utilizzando il modello
predisposto dallo stesso (Allegato 2), entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la Legge 21 maggio 2021 n. 69 (GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021 - Suppl. Ordinario n. 21) di conversione del D.L. n. 41/2021 (cd. DL Xxxxxxxx) ha fissato la scadenza di tale comunicazione entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, le superfici in mq sulle quali insistono i rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione, valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI, deve essere, altresì, corredata da una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, da una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell’attività.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 4, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune secondo le modalità di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo.
9. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve trasmettere al protocollo comunale – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente; gli stessi dovranno essere uguali o superiori al totale dei rifiuti prodotti nell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi
formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi e contenente anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.
00.Xx Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
00.Xx parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
ART. 10 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
1. Ai sensi del comma 649 dell’art. 1 della L. 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per “riciclaggio” si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La percentuale di riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.
Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 60% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 e del presente Regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
ART. 12 – COPERTURA DEI COSTI DEL SRVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera ARERA n. 443/2019 e s.m.i..
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della L. n. 147 del 27/12/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248 del 31/12/2007, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano Economico Finanziario (PEF) di cui all’art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013.
ART. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. n. 248 del 31/12/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 31 del 28/02/2008.
2. Il contributo previsto dall’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
ART. 14 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. n. 147 DEL 27/12/2013.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019 e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all’Ente Territorialmente Competente (ETC).
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’ETC o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l’ETC assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ETC.
ART. 15 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i.;
b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del D.L. n. 248 del 31/12/2007
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall’ETC.
c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR n. 158 del 27/04/1999.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.
ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R.
n. 158 del 27 aprile 1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall’art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013.
4.
ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non superi i sei mesi.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati per la sola parte variabile, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui, per un periodo non inferiore a sei mesi, si tratti di:
a. anziano dimorante in casa di riposo;
b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori sede a più di 100 km dal Comune;
c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite. In tal caso gli interessati dovranno trasmettere al protocollo comunale una formale richiesta corredata di idonea documentazione atta a dimostrare la presenza dei requisiti sopracitati (certificato di ricovero, contratto di locazione, contratto di lavoro, ecc.).
Per le utenze domestiche, relativamente alle abitazioni possedute e tenute a disposizione, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità, quale tariffa agevolata per il presunto inferiore conferimento di rifiuti.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
4. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell’anno di imposizione, con possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.
ART. 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999.
ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree
con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell’Allegato 3 del presente Regolamento.
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all’effettiva destinazione.
Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiari la diversa destinazione d’uso del locale e dell’area o delle loro porzioni come risultante da planimetria allegata. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all’effettiva destinazione d’uso.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
7. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l’esercizio di una specifica attività sono classificati nella tipologia 03 “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”.
ART.20 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 29 comma 6.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.
ART.21 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.
ART. 22 - ZONE NON SERVITE
1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
ART. 23 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DEL TRIBUTO
1. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, e per le aree scoperte operative (per le quali si applica la medesima tariffa delle superfici coperte in base alla tipologia di attività) si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento.
2. Per le aree scoperte ad uso parcheggio pubblico, si applica la tariffa relativa alla categoria “autorimesse” ridotta ad una percentuale pari alla proporzione giornaliera delle ore tariffate.
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 86 della L. n. 549 del 28 dicembre 1995, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al:
a) 35% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi;
b) 70% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.
La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.
4. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuto uno sconto tariffario. L’importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. L’attribuzione dello sconto tariffario ai singoli utenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.
5. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% della tariffa totale del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. L’agevolazione di che trattasi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
6. Alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, la tariffa è abbattuta fino ad un massimo del 70% della quota variabile in relazione alle quantità di beni alimentari che il produttore dimostri di aver ceduto a titolo gratuito. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente ceduta a titolo gratuito rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il conguaglio con la successiva tariffazione. Il produttore unitamente all’istanza di riduzione deve presentare entro il 28 febbraio dell’anno successivo la documentazione necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg cedute a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza, ai fini dell'applicazione della presente riduzione.
7. Alle attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, è concessa una riduzione in misura proporzionale alla durata dell’interruzione e con applicazione diretta della riduzione da parte del comune in base a criteri definiti con deliberazione della Giunta Comunale.
8. Ai fini di incentivare l’immigrazione nel Comune di Maglie di nuovi cittadini residenti, che non
abbiano avuto la residenza in Maglie negli ultimi due anni, i relativi nuclei familiari sono esonerati per un triennio dal pagamento della TARI, purchè con reddito del nucleo familiare, risultante dall’ultima dichiarazione deiredditi, non superiore ad € 30.000.
9. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della L. n. 178 del 30/12/2020, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
10. Le riduzioni di cui ai commi precedenti competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le agevolazioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 9, il contribuente ha l’obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
ART. 24 - CUMULO DI RIDUZIONI
In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.
ART. 25 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
ART. 26 - TRIBUTO GIORNALIERO
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all’art. 1, comma 847, della L. n. 16027/12/2019.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 10%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all’art. 1, comma 816, della L. n. 160 del 27/12/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
ART. 27 - TRIBUTO PROVINCIALE
1. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
ART. 28 - RISCOSSIONE
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate nei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l’ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari all’85% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell’anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell’anno di competenza del tributo. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. La giunta comunale, può stabilire scadenze di versamento diverse per tutti o per determinate
categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell’attività o della vita familiare del contribuente, ovvero per altri comprovati motivi connessi all’evoluzione della normativa vigente.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,33. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di una cartella di pagamento, contenente le somme da versare entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora nel rispetto della normativa vigente.
ART. 29 - DICHIARAZIONE TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso (Allegato 4), entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, deve pervenire al protocollo comunale, allegando fotocopia del documento d’identità.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza o, nel caso di utenze non domestiche, denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica o, nel caso di utenze non domestiche, generalità delle Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile/catastale e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
g. Annotazioni relative alla sussistenza o al venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa (chiusura contratto di locazione, cessazione attività, cessazione utenze ecc.). In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
ART. 30 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente Regolamento.
ART. 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. n. 147 del 27/12/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
ART. 32 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. inviare al contribuente questionari o richieste di informazioni a cui rispondere entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole posizioni dei contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando congruo preavviso al contribuente, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al
D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività
del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell’art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
ART. 33 - SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario/richiesta informazioni di cui all’art. 32, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
ART. 34 - IMPORTI MINIMI
1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,33, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.
ART. 36 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti(TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.
Allegato 1
Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)
Frazione | Descrizione | EER |
Rifiuti organici | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 200108 |
Rifiuti biodegradabili | 200201 | |
Rifiuti dei mercati | 200302 | |
Carta e cartone | Imballaggi in carta e cartone | 150101 |
Carta e cartone | 200101 | |
Plastica | Imballaggi in plastica | 150102 |
Plastica | 200139 | |
Legno | Imballaggi in legno | 150103 |
Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 | 200138 | |
Metallo | Imballaggi metallici | 150104 |
Metallo | 200140 | |
Imballaggi compositi | Imballaggi materiali compositi | 150105 |
Multimateriale | Imballaggi in materiali misti | 150106 |
Vetro | Imballaggi in vetro | 150107 |
Vetro | 200102 | |
Tessile | Imballaggi in materia tessile | 150109 |
Abbigliamento | 200110 | |
Prodotti tessili | 200111 | |
Xxxxx | Xxxxx per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 | 080318 |
Ingombranti | Rifiuti ingombranti | 200307 |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 | 200128 |
Detergenti | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | 200130 |
Altri Rifiuti | Altri rifiuti non biodegradabili | 200203 |
Rifiuti urbani indifferenziati | Rifiuti urbani indifferenziati | 200301 |
Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
2 | Cinematografi e teatri |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
5 | Stabilimenti balneari |
6 | Esposizioni, autosaloni |
7 | Alberghi con ristorante |
8 | Alberghi senza ristorante |
9 | Case di cura e riposo |
10 | Ospedali |
11 | Uffici e agenzie |
12 | Banche, studi professionali ed istituti di credito |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
16 | Banchi di mercato beni durevoli |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
20 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
21 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
22 | Mense, birrerie, hamburgherie |
23 | Bar, caffè, pasticceria |
24 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
25 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
26 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
27 | Ipermercati di generi misti |
28 | Banchi di mercato genere alimentari |
29 | Discoteche, night club |
Allegato 2
Spazio per protocollo
AL COMUNE DI MAGLIE
Ufficio Tributi Piazza “X. XXXX” 73024 MAGLIE-LE
xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx
TARI (Tassa sui Rifiuti)
DICHIARAZIONE OPZIONE AVVIO AL RECUPERO AUTONOMO DEI RIFIUTI URBANI O TRAMITE GESTORE PUBBLICO
Quinquennio 2022-2026 (D.lgs. 116/2020)
Il/la sottoscritto/a
Cognome | Nome | |
Data di nascita | Luogo di nascita | Prov. |
Luogo di residenza | Via/Piazza | |
Codice fiscale | Telefono | |
Indirizzo mail | ||
Denominazione Ditta | Codice fiscale/partita IVA | |
Sede legale | Sede operativa | |
Telefono: | Attività svolte (come da codici ATECO) | |
Mail: | ||
PEC: |
ai sensi degli artt. 47, 75, 76 e 77 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge in caso di dichiarazione infedele o incompleta, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione,
DICHIARA
a) IN RELAZIONE AI SEGUENTI IMMOBILI UBICATI IN MAGLIE:
1. Via/Piazza n. piano
Identificativi catastali | Destinazione d’uso | Superfici in mq | Categoria rifiuto (U-S) | Tipologia di rifiuto | Codice EER | Operatore autorizzato al ritiro | ||
Foglio | Mappale | Subalterno | ||||||
2. Via/Piazza n. piano
Identificativi catastali | Destinazione d’uso | Superfici in mq | Categoria rifiuto (U-S) | Tipologia di rifiuto | Codice EER | Operatore autorizzato al ritiro | ||
Foglio | Mappale | Subalterno | ||||||
3. Via/Piazza n. piano
Identificativi catastali | Destinazione d’uso | Superfici in mq | Categoria rifiuto (U-S) | Tipologia di rifiuto | Codice EER | Operatore autorizzato al ritiro | ||
Foglio | Mappale | Subalterno | ||||||
b) ESERCIZIO OPZIONE MODALITA’ GESTIONE RIFIUTI |
□ la Ditta sceglie di conferire, ai fini del recupero, al di fuori del servizio pubblico TUTTI i rifiuti urbani non pericolosi prodotti, mediante gli operatori sopra indicati, con i quali è stato stipulato contratto di durata almenoquinquennale – Esenzione della sola parte variabile TARI. |
□ la Ditta sceglie di conferire al servizio pubblico, ai fini del recupero/riciclo, TUTTI o PARTE dei rifiuti urbani non pericolosi sopra indicati, per un periodo non inferiore a cinque anni – 2022/2026 – Riduzione della sola parte variabile TARI secondo Regolamento adeguato alla nuova normativa da approvarsi entro il 30/06/2021 ai sensi dell’art. 30, co. 5, del D.L. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. decreto Sostegni) convertito nella Legge n. 69 del 21/05/2021. |
SI OBBLIGA
a trasmettere, a partire dal 2023, entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti avviati al recupero/riciclo nell’annualità precedente e ogni altra documentazione (contratti, fatture…) prevista dal Regolamento TARI da approvarsi entro il 30/06/2021 ai sensi dell’art. 30, co. 5, del D.L. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. decreto Sostegni) convertito nella Legge n. 69 del 21/05/2021 e adeguato alla nuova normativa inerente la gestione dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche al di fuori del perimetro del servizio pubblico comunale.
SI IMPEGNA
a restituire, tempestivamente, al gestore del servizio pubblico dei rifiuti, Maglie Territorio Ambiente Spa le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, ecc.
AUTORIZZA
l’unità operativa Tributi del Comune di Maglie a trasmettere via pec al gestore del servizio pubblico dei rifiuti, Maglie Territorio Ambiente Spa, la presente dichiarazione per opportuna conoscenza e adozione degli adempimenti consequenziali a suo carico.
ALLEGA:
- copia del documento di identità del legale rappresentante
- copia dei contratti sottoscritti per ogni categoria di rifiuto con soggetti autorizzati al ritiro per il recupero
- planimetria dettagliata dei locali
Maglie, lì
IL DICHIARANTE
Consenso al trattamento dei dati personali (compilare obbligatoriamente):
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) in relazione agli elementi acquisiti.
1) Trattamento finalizzato esclusivamente per finalità istituzionali relative all’applicazione dei Tributi Comunali e nel rispettodelle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE;
2) Il trattamento è effettuato, anche con strumenti informatici, mediante l’inserimento dei dati negli atti inerenti la pratica e nell’archivio dell’ufficio;
3) L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE;
4) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità dell’applicazione della Tassa con le agevolazioni previste dalla normativa.
Maglie, lì
IL DICHIARANTE
Allegato 3
Allegato I D.P.R. 158/99 | |
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
2 | Cinematografi e teatri |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
5 | Stabilimenti balneari |
6 | Esposizioni, autosaloni |
7 | Alberghi con ristorante |
7a | Agriturismi |
8 | Alberghi senza ristorante |
9 | Case di cura e riposo |
10 | Ospedali |
11 | Uffici, agenzie |
12 | Banche, istituti di credito e studi professionali |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
16 | Banchi di mercato beni durevoli |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
23 | Mense, birrerie, amburgherie |
24 | Bar, caffè, pasticceria |
24a | Gelateria artigianale da passeggio |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
27a | Pizza al taglio (artigiano) |
28 | Ipermercati di generi misti |
29 | Banchi di mercato genere alimentari |
30 | Discoteche, night club |
Spazio per protocollo
Allegato 4
AL COMUNE DI MAGLIE
Ufficio Tributi Piazza “X. XXXX” 73024 MAGLIE-LE
TASSA SUI RIFIUTI – TARI DICHIARAZIONE
(l. n. 147/2013)
Il / la sottoscritt_ (cognome e nome):
Luogo di Nascita: Data di Nascita / /
Codice Fiscale / Partita IVA: (obbligatorio)
Domicilio Fiscale: Via / Piazza n.°
Comune Prov. CAP Tel.
Pec/mail
DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE
Codice Fiscale / Partita IVA: (obbligatorio) Domicilio Fiscale: Comune Prov. CAP Via / Piazza n.° Tel. (facoltativo) Pec/mail
LEGALE RAPPRESENTANTE
parte da compilare solo per le PERSONE GIURIDICHE
DICHIARA DI:
□ OCCUPARE □ VARIARE □ CESSARE
A FAR DATA DA
Se “NO” indicare le generalità del proprietario (od almeno uno dei contitolari) delle unità immobiliari
Titolo di conduzione (usufrutto, locazione, altro) Cognome e nome del proprietario Codice Fiscale Residente in via Pec/Mail Tel./Cell.
□ SI
PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE:
□ NO
GENERALITA’ DEGLI OCCUPANTI / COOBBLIGATI Numero occupanti | ||
Cognome e Nome | Codice Fiscale | Rapporto di parentela (coniuge / figlio / convivente / ….) |
UNITA’ IMMOBILIARI | ||||||
Identificativi catastali | Dati unità immobiliare | |||||
Sezione | Foglio | Mappale n. | Sub. | Ubicazione (via / numero civico / interno) | Categoria / Utilizzo | Superficie mq. |
Totale superficie espressa in mq □ catastale □ calpestabile |
ANNOTAZIONI
Si allegano
fotocopia del documento di identità (obbligatorio)
copia planimetria locali e delle aree assoggettabili □ SI □ NO
Dichiaro di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti, compresa la eventuale rettifica, ai sensi del comma 340 dell’articolo unico della legge 311 del 2004, della superficie qualora quella dichiarata risultasse inferiore all’80% di quella catastale, impegnandomi a presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi di quantificazione della tassa rifiuti.
Data, Il Denunciante
Esclusioni dal tributo ai sensi dell’art. 6 del Regolamento TARI 2021
A) UTENZE DOMESTICHE:
solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
unità immobiliari completamente vuote (prive di mobili, attrezzature, suppellettili e qualsiasi altro oggetto anche in disuso ecc.) e contestualmente sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete quali gas, acqua, energia elettrica, ecc. Con riferimento, in particolare, all’utenza idrica, il mancato distacco perché la stessa è collegata a diverse utenze o per altre ragioni, deve essere giustificato tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000. E’, altresì, onere del dichiarante trasmettere al protocollo comunale, con cadenza semestrale, le bollette idriche e/o altra documentazione idonea (foto del contatore di sottrazione ecc.) da cui si evinca l’assenza di consumi. La presente disposizione trova applicazione in caso di permanente stato di inutilizzo e sono pertanto esclusi gli immobili in condizioni di non utilizzo solo per periodi stagionali (esempio autunno/inverno);
locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggettodi lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
Per ciascuna delle cause di esclusione dal tributo di cui sopra, è necessario allegare alla Dichiarazione Tari idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, copia delle richieste o delle bollette di fine contratto delle utenze, l’autodichiarazione di mancato distacco utenza idrica e relativa motivazione, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
Il Comune si riserva, in ogni caso, di verificare, laddove necessario, le situazioni dichiarate con disposizioni di accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e previo preavviso. In caso di mancata collaborazione del contribuente alla diretta rilevazione, non sarà accolta la relativa richiesta di esclusione dal tributo.
Data, Il Denunciante
B) UTENZE NON DOMESTICHE:
superfici dove si producono esclusivamente rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle attuali normative e al dispositivo di cui all’art. 8 del presente Regolamento;
locali destinati al culto, limitatamente alla parte di esse ove si svolgono le funzioni religiose;
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove nonè compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli;
superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
aree impraticabili o intercluse da recinzione;
aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto;
aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti;
immobili/locali vuoti e con utenze di rete cessate;
locali con sospensione amministrativa dell’attività produttiva secondo la normativa vigente.
Per ciascuna delle cause di esclusione dal tributo di cui sopra, è necessario allegare alla Dichiarazione Tari idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, copia delle richieste o delle bollette di fine contratto delle utenze, l’autodichiarazione di mancato distacco utenza idrica e relativa motivazione, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
Il Comune si riserva, in ogni caso, di verificare, laddove necessario, le situazioni dichiarate con disposizioni di accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e previo preavviso. In caso di mancata collaborazione del contribuente alla diretta rilevazione, non sarà accolta la relativa richiesta di esclusione dal tributo.
Data, Il Denunciante
Esenzioni/Riduzioni superficiarie per rifiuti speciali ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Tari
Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all’art. 2135 del codice civile.
A) SUPERFICI ESCLUDIBILI IN QUANTO SI FORMANO, IN VIA CONTINUATIVA E NETTAMENTE PREVALENTE, RIFIUTI SPECIALI, AL CUI SMALTIMENTO SONO TENUTI A PROVVEDERE A PROPRIE SPESE I RELATIVI PRODUTTORI:
o le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
o i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive;
o le superfici di produzione da cui derivano esclusivamente rifiuti speciali;
o le superfici adibite all’allevamento degli animali ed all’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile;
o le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto
dal Decreto del presidente della Repubblica n. 254 del 15/07/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge n. 179 del 31/07/2002).
Per fruire delle esenzioni di cui sopra, gli interessati devono indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, codice ATECO, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti speciali, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi.
Il contribuente deve fornire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate (copia del contratto o convenzione, copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER, copia delle fatturazioni comprovanti lo smaltimento del rifiuto), integrata dalla copia del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) che dovrà essere, invece, presentata entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.
L’esenzione/riduzione della superficie tassabile viene riconosciuta dalla data di richiesta con possibilità di retroagire sin dall’inizio dell’anno in corso in presenza di contratti regolarmente stipulati, fermo restando gli obblighi di cui sopra.
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno precedente.
Data, Il Denunciante
B) TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE LE CUI SUPERFICI POTREBBERO FRUIRE DELLA RIDUZIONE FORTETTARIA (PARTE FISSA E PARTE VARIABILE) NEI CASI IN CUI NON SIA POSSIBILE DELIMITARE GLI SPAZI NEI CASI DI PRODUZIONE PROMISCUA DI RIFIUTI SPECIALI E URBANI PER LE PARTICOLARI CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ:
o Tipografie 30%
o Falegnamerie 35%
o Autocarrozzerie 35%
o Autofficine 35%
o Autofficine di elettrauto 30%
o Autoricambisti e rivenditori olii 25%
o Distributori di carburante 25%
o Rosticcerie 30%
o Pasticcerie 25%
o Lavanderie a secco e tintorie 35%
o Laboratori di verniciatura 30%
o Officine di carpenteria metallica 30%
o Vetrerie e marmerie 30%
o Ambulatori medici, dentistici, laboratori analisi (non facenti parte delle strutture
sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)
o Locali ove si producono scarti di origine animale
15%
40%
o Fotografi 25%
o Altre attività con produzione promiscua di rifiuti speciali e di rifiuti urbani
20%
Per fruire delle riduzioni di cui sopra, gli interessati devono indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, codice ATECO, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa ambientale in materia di rifiuti).
Il contribuente deve fornire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate (copia del contratto o convenzione, copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER, copia delle fatturazioni comprovanti lo smaltimento del rifiuto), integrata dalla copia del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) che dovrà essere, invece, presentata entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.
L’esenzione/riduzione della superficie tassabile viene riconosciuta dalla data di richiesta con possibilità di retroagire sin dall’inizio dell’anno in corso in presenza di contratti regolarmente stipulati, fermo restando gli obblighi di cui sopra.
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno precedente.
Data, Il Denunciante
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE):
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) in relazione agli elementi acquisiti.
1) Trattamento finalizzato esclusivamente per finalità istituzionali relative all’applicazione dei Tributi Comunali e nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE;
2) Il trattamento è effettuato, anche con strumenti informatici, mediante l’inserimento dei dati negli atti inerenti la pratica e nell’archivio dell’ufficio;
3) L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE;
4) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità dell’applicazione della Tassa con le agevolazioni previste dalla normativa.
Data, Il Dichiarante