Common use of Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni Clause in Contracts

Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni. L’ammontare del danno sarà pari: a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneg- giate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sini- stro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) per ciascun veicolo inte- ressato dal sinistro. La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto e cioè senza applicare la regola propor- zionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile, con il limite di indennizzo sopra indicato. Dall’indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l’Ente e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto. Qualora sia prevista una franchigia/scoperto per sinistro: - la Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia, - l’Ente corrisponderà alla Società il consuntivo degli importi di franchigia entro 90 giorni dal ricevimento della rispettiva documentazione di riepilogo che la Società trasmetterà ad essa nei 60 giorni successivi alla liquidazione di ogni sinistro, - nel caso in cui la polizza abbia termine, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e il conseguente pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni Accidentali Ai Veicoli

Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni. L’ammontare del danno sarà pari: a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneg- giate dan- neggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso, nel limite del valore commerciale com- merciale del veicolo al momento del sinistro, b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sini- stro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza di euro 40.000,00 30.000,00 (euro quarantamila/00trentamila/00) per ciascun veicolo inte- ressato interessa- to dal sinistro. La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto e cioè senza applicare la regola propor- zionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile, con il limite di indennizzo sopra indicato. Dall’indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l’Ente e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto. Qualora sia prevista una franchigia/scoperto franchigia per sinistro: - la Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia, - l’Ente corrisponderà alla Società il consuntivo degli importi di franchigia entro 90 giorni dal ricevimento della rispettiva documentazione di riepilogo che la Società trasmetterà ad essa nei 60 giorni successivi alla liquidazione di ad ogni sinistroscadenza annuale, - nel caso in cui la polizza abbia termine, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e il conseguente pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni Accidentali Ai Veicoli

Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni. L’ammontare del danno sarà pari: a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneg- giate danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sini- strosinistro, dedotto il valore di recuperore- cupero, fino alla concorrenza di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) del massimale per ciascun veicolo inte- ressato dal sinistrosinistro indicato alla Sez. La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto e cioè senza applicare la regola propor- zionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile, con il limite di indennizzo sopra indicato. IV Dall’indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l’Ente la Azienda e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso di sinistrosini- stro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto. Qualora sia prevista una franchigia/scoperto per sinistro: - la Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia, - l’Ente la Azienda corrisponderà alla Società il consuntivo degli importi di franchigia entro 90 60 giorni dal ricevimento della rispettiva documentazione di riepilogo che la Società trasmetterà ad essa nei 60 giorni successivi alla liquidazione di ogni sinistro, - nel caso in cui la polizza abbia termine, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e il conseguente pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

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Samples: Polizza Kasko

Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni. L’ammontare del danno sarà sara’ pari: a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneg- danneg­ giate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sini- sini­ stro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza di euro 40.000,00 25.000,00 (euro quarantamila/00venticinquemila/00) per ciascun veicolo inte- inte­ ressato dal sinistro. La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto e cioè senza applicare la regola propor- zionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile, con il limite di indennizzo sopra indicato. Dall’indennizzo verrà verra’ dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l’Ente la Azienda e gli assicurati sono esoneratiesonera­ ti, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto. Qualora sia prevista una franchigia/scoperto franchigia per sinistro: - la Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia, - l’Ente corrisponderà la Azienda corrispondera’ alla Società Societa’ il consuntivo degli importi di franchigia entro 90 giorni dal ricevimento della rispettiva documentazione di riepilogo che la Società trasmetterà Societa’ trasmettera’ ad essa nei 60 giorni successivi alla liquidazione di ad ogni sinistroscadenza annuale, - nel caso in cui la polizza abbia termine, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società Societa’ contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e il conseguente pagamento verrà verra’ effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

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Samples: Copertura Assicurativa

Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni. L’ammontare del danno sarà pari: a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneg- giate danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistrosini- stro, b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sini- strosinistro, dedotto il valore va- lore di recupero, fino alla concorrenza di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) del massimale per ciascun veicolo inte- ressato dal sinistrosinistro indicato alla Sez. La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto e cioè senza applicare la regola propor- zionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile, con il limite di indennizzo sopra indicato. IV Dall’indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l’Ente e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto. Qualora sia prevista una franchigia/scoperto per sinistro: - la Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia, - l’Ente corrisponderà alla Società il consuntivo degli importi di franchigia entro 90 60 giorni dal ricevimento della rispettiva documentazione di riepilogo che la Società trasmetterà ad essa nei 60 giorni successivi alla liquidazione di ogni sinistro, - nel caso in cui la polizza abbia termine, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e il conseguente pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

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Samples: Insurance Policy