Efficacia temporale della garanzia. Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Efficacia temporale della garanzia. Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente Contratto.
Efficacia temporale della garanzia. I Sinistri sono in copertura: Mod. NET/0163/01 - Ed. 04-2021 - dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il Danno o presunto Xxxxx extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; - trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se la Polizza è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio dopo una precedente Polizza, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente Polizza. In questo caso il Contraente ha l’obbligo in sede di denuncia del Sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di tutela legale.
Efficacia temporale della garanzia. Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto. Si precisa, inoltre, che le garanzie si intendono valide anche per i sinistri insorti fino ad due anni prima della stipula del contratto (RETROATTIVITA’ 2 anni), ed in relazione ai quali, al momento della stipula del contratto, non sono stati avviati procedimenti giudiziari che coinvolgono l’Assicurato e che lo stesso non è a conoscenza di fatti noti che facciano presumere l’avvio di un procedimento giudiziario. L’assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione dell’Assicurazione, e comunque entro due anni (GARANZIA POSTUMA), a condizione che gli stessi siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere durante la validità contrattuale.
Efficacia temporale della garanzia. Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto. La Società Il Contraente
Efficacia temporale della garanzia. ASSICURATIVA La copertura si estende unicamente ai Sinistri che si siano verificati, siano stati scoperti e denunciati nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza della Polizza. Dopo la data di scadenza della Polizza, l’Assicurato dispone di ulteriori 30 giorni per denunciare gli eventuali Sinistri che si siano verificati nel predetto periodo. In caso di annullamento della Polizza da parte della Società, che non sia dipeso da mancato pagamento del Premio, il termine per la denuncia degli eventuali Sinistri avvenuti nel periodo di copertura è prorogato a 3 mesi dalla data di annullamento della Polizza. Un Sinistro è imputabile all’anno di Assicurazione nel corso del quale è stato scoperto. Qualsiasi Xxxxxxxx scoperto nel periodo successivo sarà imputato all’ultimo periodo di Assicurazione.
Efficacia temporale della garanzia. L’Assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 3 anni antecedenti la data di decorrenza del contratto L’Assicurazione vale inoltre per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato entro 30 giorni dalla cessazione dell’assicurazione (copertura postuma), sempreché riferite a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della copertura assicurativa (compreso periodo retroattività). Per l’intero periodo della garanzia postuma il massimale assicurato ed indicato all’ articolo 2.5 costituisce la massima esposizione della Società qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento.
Efficacia temporale della garanzia. La Società Il Contraente La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
1 CONTRAENTE/ASSICURATO: X.X. X. XXX XXX XX XXXXX Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 – Xxxxx XX 00977680917
2 DURATA CONTRATTUALE: FRAZIONAMENTO: Anni 1 mesi 0 giorni 0 Dalle ore 24.00 del 27/06/2015 Alle ore 24.00 del 27/06/2016 Annuale
Efficacia temporale della garanzia. Art. 2.5 - Penali
Efficacia temporale della garanzia. L’assicurazione viene prestata per le controversie denunciate per la prima volta dall’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione a condizione che traggano origine da fatti, atti, inadempienze avvenuti entro 12 mesi antecedenti la sottoscrizione del presente contratto (periodo di retroattività). Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1892 del Codice Civile il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni già formalizzate che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, controversie determinate da fatti e/o atti verificatisi nel periodo di retroattività. La garanzia è inoltre operante per i sinistri che siano, relativi a fatti, atti, inadempienze avvenuti durante il periodo di validità della presente assicurazione, denunciati entro un anno dalla cessazione del contratto. Si precisa che i fatti che hanno dato origine alla controversia o al procedimento si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.