Common use of DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE Clause in Contracts

DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. In caso di danno parziale: La Società rimborserà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte , con le seguenti modalità: - le parti cosiddette "non usurabili" , senza tenere conto del degrado d'uso - il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; - non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. In caso di perdita totale : L’assicurato sarà indennizzato del valore assicurato, fermo restando che, nei primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicolo l’Assicurato sarà indennizzato per il valore a nuovo del veicolo, ovvero senza applicazione del degrado d’uso. Viene definita perdita totale anche il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo assicurato al momento del sinistro. L’indennizzo, calcolato come indicato nei comma precedente, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l’Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l’importo risultante con il massimo del valore assicurato. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del c.c.. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Limitatamente alle autovetture, l’indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote”/Eurotax; Limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell’autovettura in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /Eurotax. Per i sinistri avvenuti dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /Eurotax. Qualora l’autovettura assicurata non sia quotata dalla rivista “Quattroruote”/Eurotax, in caso di danno totale, l’indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell’autovettura stessa al momento del sinistro.

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DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. In caso di danno parziale: La Società rimborserà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte , con le seguenti modalità: - le parti cosiddette "non usurabili" , senza tenere conto del degrado d'uso - il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; - non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. In caso di perdita totale : L’assicurato sarà indennizzato del valore assicuratocommerciale al momento del sinistro, fermo restando che, nei primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicolo l’Assicurato sarà indennizzato per il valore a nuovo del veicolo, ovvero senza applicazione del degrado d’uso. Viene definita perdita totale anche il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo assicurato al momento del sinistro. L’indennizzo, calcolato come indicato nei comma precedente, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l’Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l’importo risultante con comunque il massimo del valore assicurato. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del c.c.. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicuratocommerciale. Limitatamente alle autovetture, l’indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote”/Eurotax; Limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo Le parti convengono che non trova applicazione la regola proporzionale (art. 1907 del danno sarà pari al valore a nuovo dell’autovettura in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /Eurotaxc.c.). Per i sinistri avvenuti dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /Eurotax. Qualora l’autovettura assicurata non sia quotata dalla rivista “Quattroruote”/EurotaxQuattroruote”/Eurotax , in caso di danno totale, l’indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell’autovettura stessa al momento del sinistro. La Società si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell’Assicurato officine meccaniche e carrozzerie di sua fiducia per fare eseguire a regola d’arte le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

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DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. In caso di danno Salvo il disposto dell'art. 17, il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che: La Società rimborserà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte , con le seguenti modalità: - le parti cosiddette "non usurabili" , senza tenere conto del degrado d'uso - il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, alla carrozzeria ed alle parti elettriche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione immatricolazione, con il massimo del 50%; - non sono indennizzabili le spese per modificazionimodificazione, aggiunte o migliorie migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché nonchè le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. In L'indennizzo, anche in caso di perdita totale : L’assicurato sarà indennizzato del valore assicurato, fermo restando che, nei primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicolo l’Assicurato sarà indennizzato per il valore a nuovo del veicolo, ovvero senza applicazione del degrado d’uso. Viene definita perdita totale anche il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo assicurato al momento del sinistro. L’indennizzo, calcolato come indicato nei comma precedentetotale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l’Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l’importo risultante con il massimo del valore assicurato. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del c.c.. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Limitatamente alle autovetture, l’indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote”/Eurotax; Limitatamente ai sinistri avvenuti entro i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo il valore commerciale si deve intendere il prezzo di acquisto del danno sarà pari al valore veicolo a nuovo dell’autovettura condizione che venga esibita fattura di acquisto ferme restando però le disposizioni contenute nell’ultimo comma del presente articolo in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /Eurotax. Per i sinistri avvenuti dopo sei mesi dalla data tema di prima immatricolazione il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /Eurotaxindennizzo dell’IVA, resta inteso che non sono indennizzabili le spese del veicolo. Qualora l’autovettura assicurata non sia quotata dalla rivista “Quattroruote”/Eurotaxl’Assicurato, in caso di danno totale, l’indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell’autovettura stessa al momento del sinistrosinistro debba scaricarsi ai sensi di legge l’IVA, gli indennizzi saranno effettuati al netto di detta imposta; se lo scarico dell’IVA non è possibile l’indennizzo comprenderà anche detta imposta.

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DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. In caso di danno Il danno, se parziale: La Società rimborserà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte , viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con le seguenti modalitàl’avvertenza che: - le parti cosiddette "non usurabili" , senza tenere conto del degrado d'uso - il Il valore dei pezzi di ricambio, ricambio relativi alle parti meccaniche, meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; . - non Non sono indennizzabili le spese per modificazionimodifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. In caso di perdita totale : L’assicurato sarà indennizzato del valore assicurato, fermo restando che, nei primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicolo l’Assicurato sarà indennizzato per il valore a nuovo del veicolo, ovvero senza applicazione del degrado d’uso. Viene definita perdita totale anche il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo assicurato al momento del sinistro. L’indennizzo, calcolato come indicato nei comma precedente, fiscali - L’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo al momento (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sottoassicurazione, si applicherà l’art. Nel caso in cui 1907 c.c.. Qualora sul contratto sia richiamata espressamente la spesa per il ripristino condizione particolare “Valore del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l’Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l’importo risultante con il massimo del valore assicurato. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del c.c.. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Limitatamente alle autovetture, rilevato da Quattroruote” l’indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote”/Eurotax; Limitatamente ai sinistri avvenuti così determinato: - entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell’autovettura (cioè, il valore di acquisto) del veicolo assicurato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /Eurotax. Per i sinistri avvenuti Quattroruote al momento dell’immatricolazione, - dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione e fino al primo adeguamento, il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /EurotaxQuattroruote al momento del sinistro, - negli altri casi, l’indennizzo verrà liquidato in base al valore indicato sulla scheda contrattuale. Qualora l’autovettura assicurata non il valore del veicolo assicurato sia quotata dalla rivista “Quattroruote”/Eurotaxindicato dal contraente, in caso di danno totale, totale l’indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell’autovettura stessa commerciale del veicolo assicurato stesso al momento del sinistro.. Edizione 12/2010 Pagina 12 di 27 Fascicolo Informativo - Contratto di Responsabilità Civile Autoveicoli - Offerta Sapiens

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Autoveicoli

DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. In Salvo il disposto “dell’art. F) Riparazione - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate” in caso di danno parziale: La Società parziale l'Impresa rimborserà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte , con le seguenti modalità: - le parti cosiddette "non usurabili" , senza tenere conto del degrado d'uso - il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; - non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. In caso di perdita totale : L’assicurato sarà indennizzato del valore assicurato, fermo restando che, nei primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicolo l’Assicurato sarà indennizzato per il valore a nuovo del veicolo, ovvero senza applicazione del degrado d’uso. Viene definita perdita totale anche il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo assicurato al momento del sinistro. L’indennizzo, calcolato come indicato nei nel comma precedente, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l’Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l’importo risultante con il massimo del valore assicurato. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società l’Impresa risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del c.c.. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Limitatamente alle autovetture, l’indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote”/Eurotax; Limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell’autovettura in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /Eurotax. Per i sinistri avvenuti dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /Eurotax. Qualora l’autovettura assicurata non sia quotata dalla rivista “Quattroruote”/EurotaxQuattroruote”, in caso di danno totale, l’indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell’autovettura stessa al momento del sinistro.

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Samples: www.aslolbia.it

DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. In caso di danno parziale: La parziale la Società rimborserà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte , con le seguenti modalità: - le parti cosiddette "non usurabili" , senza tenere conto del degrado d'uso - il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; - non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. In caso di perdita totale : L’assicurato l’assicurato sarà indennizzato del valore assicuratocommerciale al momento del sinistro, fermo restando che, nei primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicolo l’Assicurato sarà indennizzato per il valore a nuovo del veicolo, ovvero senza applicazione del degrado d’uso. Viene definita perdita totale anche il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo assicurato al momento del sinistro. L’indennizzo, calcolato come indicato nei comma precedente, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l’Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l’importo risultante con comunque il massimo del valore assicurato. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del c.c.. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicuratocommerciale. Limitatamente alle autovetture, l’indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote”/Eurotax; Limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo Le parti convengono che non trova applicazione la regola proporzionale (ART. 1907 del danno sarà pari al valore a nuovo dell’autovettura in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /Eurotaxc.c.). Per i sinistri avvenuti dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /Eurotax. Qualora l’autovettura assicurata non sia quotata dalla rivista “Quattroruote”/EurotaxQuattroruote”/Eurotax , in caso di danno totale, l’indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell’autovettura stessa al momento del sinistro. La Società si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell’Assicurato officine meccaniche e carrozzerie di sua fiducia per fare eseguire a regola d’arte le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

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Samples: www.regione.sardegna.it

DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. In caso di danno Il danno, se parziale: La Società rimborserà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte , viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con le seguenti modalitàl’avvertenza che: - le parti cosiddette "non usurabili" , senza tenere conto del degrado d'uso - il Il valore dei pezzi di ricambio, ricambio relativi alle parti meccaniche, meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; . - non Non sono indennizzabili le spese per modificazionimodifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. In caso di perdita totale : L’assicurato sarà indennizzato del valore assicurato, fermo restando che, nei primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicolo l’Assicurato sarà indennizzato per il valore a nuovo del veicolo, ovvero senza applicazione del degrado d’uso. Viene definita perdita totale anche il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo assicurato al momento del sinistro. L’indennizzo, calcolato come indicato nei comma precedente, fiscali - L’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo al momento (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sottoassicurazione, si applicherà l’art. Nel caso in cui 1907 c.c.. Qualora sul contratto sia richiamata espressamente la spesa per il ripristino condizione particolare “Valore del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l’Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l’importo risultante con il massimo del valore assicurato. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del c.c.. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Limitatamente alle autovetture, rilevato da Dueruote” l’indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote”/Eurotax; Limitatamente ai sinistri avvenuti così determinato: - entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell’autovettura (cioè, il valore di acquisto) del veicolo assicurato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /Eurotax. Per i sinistri avvenuti Dueruote al momento dell’immatricolazione, - dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione e fino al primo adeguamento, il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /EurotaxDueruote al momento del sinistro, - negli altri casi, l’indennizzo verrà liquidato in base al valore indicato sulla scheda contrattuale. Qualora l’autovettura assicurata non il valore del veicolo assicurato sia quotata dalla rivista “Quattroruote”/Eurotaxindicato dal Contraente, in caso di danno totale, totale l’indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell’autovettura stessa commerciale del veicolo assicurato stesso al momento del sinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilita’ Civile