DIARIA ESENTE Clausole campione

DIARIA ESENTE. Il CRM deve: - permettere di filtrare i dati del singolo dipendente rispetto ai dati sopra riportati suddivisi nei seguenti campi: o dati anagrafici: Nome, cognome, codice fiscale Codice dipendente, data di nascita, Età, Sesso, mansione, natura del rapporto, tipologia rapporto, codice enpals, Descrizione codice enpals, centro di costo 1° livello centro di costo 1° livello (descrizione), centro di costo 2° livello, centro di costo 2° livello (descrizione), data inizio, data fine, ambito, sede, Verificato, Data elaborazione, Descrizione, Produzioni, Tipo cedolino; o dati contributivi: VC 7800 DIP IVS Spettacolo Contributo dipendente, VC 7880 DIP IVS Spettacolo post 95, Contributo dipendente, VC 7800 DIT IVS Spettacolo Contributo ditta, VC 7880 DIT IVS Spettacolo Contributo ditta, VC 7800 IMP IVS Spettacolo Imponibile applicato, VC 7880 IMP IVS Spettacolo post 95 Imponibile applicato, VC 7881 DIT TFP Spettacolo post 95 Contributo ditta, VC 7883 DIP IVS Agg. Spettacolo post 95 Contributo, VC 7000 IMP IVS Imponibile applicato, VC 7055 IMP Fondo Residuale L.92/2012 Imponibile applicato, VC 7000 DIT IVS Contributo ditta, VC 7055 DIT Fondo Residuale L.92/2012 Contributo ditta, VC 7000 DIP IVS Contributo dipendente, VC 7055 DIP Fondo Residuale L.92/2012 Contributo dipendente, VC 7010 DIP IVS aggiuntivo Contributo dipendente, VC 7820 DIP IVS agg. Spettacolo ante 95, VR 9235 IMP Trasf.Italia SOGG, VR 9255 IMP Trasf.Italia 2/3 SOGG., VC 1210 DIP F.A.S.I. assist c/dirigente Contributo dipendente, VC 1210 DIT F.A.S.I. assist c/dirigente Contributo ditta, VC 9140 DIP Contributo base PREVINDAI dipendente, VC 9140 DIT Contributo base PREVINDAI ditta, VC 7023 DIT ASPI Contributo ditta, VC 7024 DIT Ulteriore ASPI Contributo ditta, VC 7025 DIT Fondo garanzia T.F.R. Contributo ditta, VC 7026 DIT Addizionale ASPI Contributo ditta, VC 7030 DIT CUAF Contributo ditta, VC 7015 DIP Trattenuta fondo pensione Contributo dipendente, VC 7015 DIT Trattenuta fondo pensione Contributo ditta, VC 7035 DIT Malattia Contributo ditta, VC 7038 DIT Malattia tempo det.Enpals Contributo ditta, VC 7040 DIT Maternita' Contributo ditta,VC 7300 DIT Esonero Xxxx X000 Contributo ditta, VC 7305 DIT Riduzione xxx X.000/0000 Xxxxxxxxxx xxxxx, XX 7489 DIT Esonero triennale, VC 7789 DIT Esonero Trie L190/2014 2o anno, VC 7790 DIT Esonero Trie L190/2014 3o anno, VC 7475 DIT Esonero Bien L208/2015 1o anno, VC 7476 DIT Esonero Bien L208/2015 2o anno; o dati numerici: Giornate contributive, giornate lavorative, d...

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  • Pagamento Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

  • CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’assicurazione.

  • IL DIRIGENTE Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Contratto di inserimento 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. 2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto. 3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone: a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. 4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL. 5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. 6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore. 7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità. 8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento. 9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro. 10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Diaria da ricovero Viene corrisposta la diaria prevista nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica per ogni pernottamento in ricovero presso Istituti pubblici o privati reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza per un massimo di 5.000 pernottamenti.