Common use of DICHIARAZIONE A VERBALE Clause in Contracts

DICHIARAZIONE A VERBALE. Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro. La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata; • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

DICHIARAZIONE A VERBALE. Le 1) Banca Ore - le parti confermano convengono di istituire, dal 1° gennaio 2007, nelle aziende che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi occupano più di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro. La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico250 dipendenti al 31 dicembre 2006, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti banca ore per tutti i lavoratori con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata; • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordi- nario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - la- voro festivo - lavoro notturno”) del vigente ccnl. il periodo lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in or- dine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola for- malmente all’azienda entro la fine di inserimento/reinserimento ogni anno per l’anno solare successivo. per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà computato nell’anzianità corrisposta men- silmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di servizio riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“Ferie”), comma 5, del presente ccnl. al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. l’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai fini degli istituti previsti dalla legge tempi, alla durata ed al nu- mero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realiz- zarsi d’intesa con l’azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e dal contrattoproduttive. le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. alle rsu saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei la- voratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore com- plessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. in tale sede le parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto ri- portate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: - nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); - grandi manutenzioni pluriennali; - eventi eccezionali (es. cambiamento di anzianità e sistemi operativi, gestionali ed am- ministrativi). l’istituto della progressione automatica banca ore non si applica in concomitanza con l’applicazione di carrieraregimi di orario multiperiodale. le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale. sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale. decorso un anno dall’avvio della sperimentazione, le parti stipulanti verifiche- ranno l’andamento della banca ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

DICHIARAZIONE A VERBALE. Le 1) Banca Ore - le parti confermano convengono di istituire, dal 1° gennaio 2007, nelle aziende che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi occupano più di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro. La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico250 dipendenti al 31 dicembre 2006, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti banca ore per tutti i lavoratori con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata; • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno”) del vigente ccnl. il periodo lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola formalmente all’azienda entro la fine di inserimento/reinserimento ogni anno per l’anno solare successivo. per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà computato nell’anzianità corrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di servizio riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“Ferie”), comma 5, del presente ccnl. al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. l’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai fini degli istituti previsti dalla legge tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realizzarsi d’intesa con l’azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e dal contrattoproduttive. le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. alle rsu saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei lavoratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore complessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. in tale sede le parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto riportate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: - nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); - grandi manutenzioni pluriennali; - eventi eccezionali (es. cambiamento di anzianità e sistemi operativi, gestionali ed amministrativi). l’istituto della progressione automatica banca ore non si applica in concomitanza con l’applicazione di carrieraregimi di orario multiperiodale. le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale. sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale decorso un anno dall’avvio della sperimentazione, le parti stipulanti verificheranno l’andamento della banca ore.

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Samples: Verbale Di Accordo Sull’incremento Retributivo

DICHIARAZIONE A VERBALE. Le parti confermano Il CSA della CISAL Università, pur valutando gli aspetti positivi e innovativi del CCNL, dichiara di non condividere molti degli istituti contrattuali sui quali ha già espresso notevoli riserve nel corso delle trattative non firmando alcuna pre-intesa. La sottoscrizione del presente CCNL è motivata dall’esigenza di consentire al CSA della CISAL Università di poter partecipare alle trattative per il secondo biennio economico, alla stesura delle nuove tabelle equiparative del personale delle facoltà mediche e soprattutto di poter partecipare alla contrattazione integrativa decentrata nei singoli Atenei. Durante la trattativa il CSA della CISAL Università ha sollecitato e sostenuto diverse richieste fondamentali che agli operai occupati sono state solo in parte accolte dall’ARAN, altre non hanno trovato, al momento, accoglienza. In particolare ci riferiamo a: per la parte economica, gli incrementi stipendiali non hanno tenuto conto nè della sperequazione pregressa con lo strumento della somministrazione gli altri comparti del pubblico impiego nè dell’inflazione reale evidenziata dal crollo del potere d’acquisto dei salari dei lavoratori del comparto; non si è affermato con forza l’obbligo di relazioni sindacali vincolanti e trasparenti a livello di contrattazione integrativa decentrata per eliminare rischi di clientelismo sia nel processo di ricollocazione del personale nelle imprese edili fasce economiche e nelle categorie professionali sia applicata nelle progressioni di carriera; i costi per la definizione del nuovo ordinamento non prevedono l’impiego di risorse economiche aggiuntive reali ma si distolgono risorse dal fondo incentivante; non si prevede nel CCNL e conseguentemente nella contrattazione collettiva integrativa, per il personale operante nelle Facoltà mediche una distinta disciplina normativa ed ordinamentale oltre alla dotazione di un proprio budget nel rispetto dell'art. 2 comma 1 del D.L. 517/99; non vengono definite le competenze, i metodi e ambiti di contrattazione delle RSU e dei singoli eletti; non è citato nel CCNL che le tabelle equiparative tra personale operante nelle facoltà mediche e SSN che dovranno essere definite entro un anno dalla stipula del CCNL, devono tenere conto oltre che della corrispondenza tra profili professionali anche delle mansioni realmente svolte ed attribuite al dipendente con atto formale non vengono incrementati in vigore per modo significativo i fondi da destinare alla formazione e aggiornamento professionale; non sono completamente definite le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro. La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi code contrattuali riferite sopratutto ai VI° livelli sociosanitari ex 312/80 e non può essere superiore beneficiari della legge 21/91; non obbliga le Amministrazioni a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la duratastanziare finanziamenti aggiuntivi per favorire gli scorrimenti verticali ed orizzontali; • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. Le parti si riservano di adeguare l’attuale nel nuovo sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova classificazione non si è previsto come da noi richiesto la collocazione di tutti i V° livelli nella categoria C e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 tutti i VII° nella categoria D; inquadramento nell’ambito della docenza dei lettori; inquadramento nell’area della dirigenza del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 personale del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ruolo ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carrieraesaurimento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Quadriennio Normativo 1998 – 2001 Ed Al Biennio Economico 1998 – 1999 Del Personale Del Comparto “Università”

DICHIARAZIONE A VERBALE. Le Al fine di rendere più ampia la procedura di intervento, le parti confermano stipulan- ti si adopereranno presso i competenti Organi allo scopo di rendere più sol- leciti sia l’esame delle richieste di autorizzazione che agli operai occupati i tempi di comunica- zione alle aziende delle decisioni di autorizzazione adottate dalle Commissioni competenti”. Cottimi “Allo scopo di consentire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecni- che e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx interessati e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000nell’osservanza delle seguenti norme. Il contratto sistema di inserimento è un contratto cottimo viene integralmente disciplinato secondo la regola- mentazione di seguito riportata. I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza per iscritto all’atto dell’assunzione, o per affissione nei reparti in cui lavorano anche quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi, del lavoro diretto a realizzareda eseguire e della tariffa di cottimo applicata prevista dal CCPL e sue eventuali modifi- che ed integrazioni. Ai lavoratori cottimisti che non raggiungano il minimo di produzione, mediante un progetto individuale fermo restando le norme disciplinari in materia di adattamento delle competenze professionali scarso rendimento, spet- terà la retribuzione ordinaria. A richiesta del singolo lavoratore ad un determinato contesto lavorativo cottimista, l’inserimento ovvero l’azienda fornirà i dati rela- tivi alle pesate giornaliere della produzione effettuata, entro il reinserimento nel mercato nel lavorogiorno suc- cessivo non festivo alla prestazione. La durata del contratto tariffa di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori cottimo deriva dall’applicazione dei coefficienti di cui al comma 1documento allegato - tabella A, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento parte integrante dell’accordo - ed è stipulato in forma scritta presta- bilita e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata; • fissata per tutto il periodo di provavigenza come segue: dal 1° gennaio 2□□5 € 1,82 Per determinare le linee di produzione oraria, cosi come previsto per oltre le quali si consegue il livello cottimo, viene fissata un’unica linea pari al valore di inquadramento attribuito3,5 orario; • l’orario il valore indica: quintali, metri lineari, metri quadrati, in relazione ai vari tipi di lavoropro- dotto. Ai lavoratori a giornata che raggiungano i minimi di cottimo di cui sopra spetteranno, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti aggiunta alla retribuzione ordinaria, le relative tariffe di un contratto a cot- timo. Per rendere omogenee le tariffe di cottimo, rispetto al tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi impiegato per unità di addestramento specificoprodotto, impartite anche con modalità di e- learningviene attribuito ad ogni singolo prodotto lavorato, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. il relativo coefficiente come dalla tabella allegata A. Le parti si riservano rendono disponibili a rivedere i coefficienti nell’arco di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite vigen- za del presente Contratto in riferimento a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova quanto previsto dal progetto “cava tipo” e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 futuri interventi tecnologici sui macchinari, comportanti modifiche all’organizzazione del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

DICHIARAZIONE A VERBALE. Le Al fine di rendere più ampia la procedura di intervento, le parti confermano stipulanti si adopereranno presso i competenti Organi allo scopo di rendere più solleciti sia l'esame delle richieste di autorizzazione che agli operai occupati i tempi di comunicazione alle aziende delle decisioni di autorizzazione adottate dalle Commissioni competenti". "Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx interessati e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000nell'osservanza delle seguenti norme. Il contratto sistema di inserimento è un contratto cottimo viene integralmente disciplinato secondo la regolamentazione di seguito riportata. I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza per iscritto all’atto dell’assunzione, o per affissione nei reparti in cui lavorano anche quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi, del lavoro diretto a realizzareda eseguire e della tariffa di cottimo applicata prevista dal CCPL e sue eventuali modifiche ed integrazioni. Ai lavoratori cottimisti che non raggiungano il minimo di produzione, mediante un progetto individuale fermo restando le norme disciplinari in materia di adattamento delle competenze professionali scarso rendimento, spetterà la retribuzione ordinaria. A richiesta del singolo lavoratore ad un determinato contesto lavorativo cottimista, l’inserimento ovvero l’azienda fornirà i dati relativi alle pesate giornaliere della produzione effettuata, entro il reinserimento nel mercato nel lavorogiorno successivo non festivo alla prestazione. La durata del contratto tariffa di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori cottimo deriva dall'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1documento allegato - tabella A, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento parte integrante dell'accordo - ed è stipulato in forma scritta prestabilita e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata; • fissata per tutto il periodo di provavigenza come segue: dal 1° gennaio 2005 € 1,82 Per determinare le linee di produzione oraria, cosi come previsto per oltre le quali si consegue il livello cottimo, viene fissata un'unica linea pari al valore di inquadramento attribuito3,5 orario; • l’orario il valore indica: quintali, metri lineari, metri quadrati, in relazione ai vari tipi di lavoroprodotto. Ai lavoratori a giornata che raggiungano i minimi di cottimo di cui sopra spetteranno, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti aggiunta alla retribuzione ordinaria, le relative tariffe di un contratto a cottimo. Per rendere omogenee le tariffe di cottimo, rispetto al tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi impiegato per unità di addestramento specificoprodotto, impartite anche con modalità di e- learningviene attribuito ad ogni singolo prodotto lavorato, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. il relativo coefficiente come dalla tabella allegata A. Le parti si riservano rendono disponibili a rivedere i coefficienti nell'arco di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite vigenza del presente Contratto in riferimento a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova quanto previsto dal progetto “cava tipo” e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 futuri interventi tecnologici sui macchinari, comportanti modifiche all’organizzazione del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

DICHIARAZIONE A VERBALE. Le parti confermano inoltre, i riconoscendo che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata non è giustificato il versamento di contributi assicurativi e previdenziali su quanto l'Azienda corrisponde ai propri dipendenti a titolo di integrazione di malattia ed infortunio, si adopereranno affinché venga ammessa la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro. La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , esenzione contributiva sugli importi versati ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori fini di cui al comma 1sopra Art. 60—Lavoratori tossicodipendenti - conservazione del posto Il lavoratore del quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza che intenda accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione, ha diritto alla conservazione del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato posto per il progetto individuale di inserimentotempo necessario all'esecuzione del trattamento riabilitativo. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • ogni caso la durata; • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giornilavoro non potrà essere superiore a tre anni. Nell’ambito Lo stato di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.ltossicodipendenza dovrà essere accertato dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenza (SERT). e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto L'aspettativa è concessa al lavoratore che presenta al datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza ed il relativo programma di terapia e riabilitazione da svolgersi presso i servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio assistenziali. Il lavoratore è tenuto a tempo indeterminatoriprendere il servizio entro sette giorni dal termine del programma di riabilitazione. Di un periodo di aspettativa della durata massima di tre mesi potrà usufruire, su richiesta e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, il periodo lavoratore familiare di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità tossicodipendente che presenti al datore di servizio lavoro le attestazioni rilasciate dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti, comprovanti lo stato di tossicodipendenza del familiare e la necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione. L'aspettativa è concessa una sola volta per ogni familiare coinvolto e può essere usufruita anche per periodi frazionati purché concordati con la direzione aziendale. I periodi di aspettativa di cui al presente articolo non comportano alcun trattamento retributivo e non saranno ritenuti utili ai fini degli istituti previsti dalla legge di alcun trattamento contrattuale e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carrieralegge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

DICHIARAZIONE A VERBALE. Le parti confermano si danno specificatamente atto che agli operai occupati con lo strumento nella determinazione della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore parte normativa/ economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 95 per le imprese medesime, compresi gli obblighi il finanziamento del Fondo di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000Assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10,00 euro e 7,00 euro, nonché la quota una tantum di 30,00 euro, concordati in occasione del rinnovo del CCNL del 2 luglio 2004, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL. Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’azienda che ometta il versamento di quanto dovuto alla Cassa di Assistenza “Sanimpresa”, costituita per Roma e Provincia in applicazione di quanto previsto in materia di contrattazione di secondo livello territoriale dell’art. 10 ter, Accordo di rinnovo del CCNL del 20 settembre 1999, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. … - Criteri guida (ex art. 7 - Criteri guida), è tenuta alternativamente: • ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad un dodicesimo della quota annua dovuta dall’azienda a “Sanimpresa” incrementato di euro 5,00, da corrispondere per quattordici mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195; • ad assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite da “Sanimpresa”, sulla base del relativo nomenclatore approvato dalle parti sociali. A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di inserimento Assistenza Sanitaria “Qu.A.S.”, integrativa del Servizio Sanitario Nazionale. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contratto contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende. A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è incrementato di euro 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo obbligatorio da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. A decorrere dal 1° giugno 2011 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro diretto e di euro 56,00 a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali carico del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoroappartenente alla categoria dei Quadri. La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori Gli importi di cui al comma 1precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo la diffusione e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminatoconsolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria. Nel contratto verranno indicatiCon decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente: • la durataad erogare al lavoratore un elemento distinto dalla retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 35,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195; • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone ad assicurare ai lavoratori le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata medesime prestazioni sanitarie garantite da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole ediliQu.A.S., sulla base di un programma predisposto dal Formedil del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali. La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata Cassa di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova e Assistenza Sanitaria per la relativa regolamentazione valgono i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, Parti che hanno stipulato il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal presente contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.

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Samples: Contratto Integrativo Territoriale Di Lavoro Per Aziende E Dipendenti Del

DICHIARAZIONE A VERBALE. Sono quadri superiori i prestatori di lavoro non inquadrati come dirigenti che: Le parti confermano concordano che agli operai occupati con lo strumento i quadri vadano individuati nell’ambito nella categoria QS/Q del sistema di inquadramento professionale in vigore, fermo restando la non automaticità tra appartenenza al livello e attribuzione della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi qualifica di contribuzione ed accantonamento nei confronti della quadro. Xxxxx Xxxxx e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro. La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con contratto di inserimento restando i lavoratori requisiti di cui al comma 1precedente, la contrattazione territoriale o aziendale può specificare quali unità organizzative siano da considerare di importanza strategica per l’impresa in ciascun settore produttivo o merceologico, nonché i poteri di rappresentanza richiesti e le competenze e capacità di cui debbano essere dotati. Si concorda di istituire per i lavoratori quadri superiori e quadri una “indennità di funzione quadri” articolata sui due livelli in cui è stata definita la figura professionale del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta quadro e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto relazione agli specifici contenuti professionali e funzioni svolte. Detta indennità, legata allo svolgimento delle funzioni di quadro, verrà definita a livello aziendale in relazione al riconoscimento della qualifica di quadro, nonché in relazione alla complessità dei ruoli e alla professionalità individuale espressa. Essa verrà determinata in relazione ai criteri di inserimentovalutazione oggettivi e soggettivi prima esplicitati fermo restando criteri di omogeneità e uniformità. In mancanza La misura minima dell’indennità di forma scritta il contratto funzione è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata; • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune 120,00 (centoventi) euro per i contratti quadri superiori e di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato 90 (novanta) euro per i contratti quadri normali. Si concorda inoltre che dette indennità saranno corrisposte per tutte le mensilità contrattualmente previste e conteggiate ai fini del TFR. Resta inteso che al decadere delle funzioni e/o ruoli svolti la suddetta indennità sarà mantenuta ad personam. L’azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di inserimento quadro contro il cui progetto individuale è preordinato per gli operai rischio di quarto livello; per i contratti responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle loro funzioni. Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di inserimento finalizzati formazione e aggiornamento professionale diretta e al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte. A tal fine a livello aziendale sarà svolto annualmente un confronto sui programmi di formazione. Xxxxx restando i diritti derivanti dalle normativa in materia di brevetti e diritti d’autore è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte. In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del lavoratore. La formazione teorica posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad trascorso un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera6 mesi continuativi.

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Samples: www.ebild.it

DICHIARAZIONE A VERBALE. Le parti confermano La CISAPUNI ritiene che agli operai occupati al fine di una corretta interpretazione del CCNL per permettere la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo sia sotto il profilo delle precedenti mansioni e esperienze acquisite, sia sotto il profilo professionale fornito, oltre che dall’esperienza, dal possesso del titolo di studio, non vi sia una completa identità di interpretazione comune con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva controparte, in vigore particolare sull’interpretazione dell’art.1 comma 1 nell’ambito di una prima applicazione di riqualificazione del su citato personale. Ciò, riteniamo, si possa raggiungere, oltre che dall’applicazione dell’art. 74 del contratto e art. 6 e 9 del contratto decentrato di cui trattasi, con una adeguata prima applicazione di formazione che abbia come obiettivo la mobilità di classe economica nella categoria di appartenenza con la sola frequentazione e profitto (colloquio finale), escluso per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore i passaggi ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoroEP. La durata CISAPUNI ritiene che tale formazione debba essere riconosciuta quale diritto a tutto il personale tecnico-amministrativo da svolgersi almeno nell’arco di un triennio, e sarà offerta nell’ambito di un ampio percorso formativo in modo che almeno un corso, se completato dal dipendente darà luogo a crediti formativi validi per la progressione economica e valutazione dei titoli (Il dipendente previo dichiarazione scritta potrà rifiutare la partecipazione alla formazione. Tale rifiuto non costituirà la perdita del diritto nel triennio successivo); Altresì ritiene che in prima applicazione per il personale tecnico-amministrativo (escluso il personale di categoria EP), in servizio alla data del 9.8.2001, che non rientri nei passaggi previsti dal presente contratto decentrato, a parte l’applicazione dell’art. 6 comma 8 e dell’art. 9 escluso comma 9.4, si dovrebbe attuare, nell’arco del primo triennio, una formazione con la finalità di permettere il solo avanzamento di classe nella categoria di appartenenza previo percorsi formativi con le seguenti procedure: - Percorsi formativi orientati all’accesso professionale (inserimento non può essere professionale) – obiettivo finale il passaggio di classe economica successivo previo frequenza del percorso all’85% delle ore di formazione e colloquio finale (categoria B); - Percorsi formativi orientati al riposizionamento professionale nell’ambito del modello riorganizzativo dell’Università (riprogettazione dei comportamenti gestionali in relazione alla struttura organizzativa ed alla revisione del vigente ordinamento professionale) – obiettivo finale il passaggio di classe economica successivo previo frequenza del percorso pari al 90% delle ore di formazione e colloquio finale (categoria C); - Percorsi formativi orientati all’apprendimento (di base e/o avanzato di nuove conoscenze, nuove tecnologie, di tecniche di comunicazioni – obiettivo finale il passaggio in classe economica successivo previo frequenza del percorso pari all’95% delle ore di formazione e colloquio finale (categoria D); Tale formazione dovrebbe riguardare esclusivamente il personale tecnico-amministrativo con un’anzianità di almeno 3 anni alla data del 9.8.2001 nella classe economica inferiore a 9 mesi escluso il personale che ha superato i recenti corsi concorsi, ma includendo gli idonei; Un intervento in tal senso, si ritiene avrebbe riequilibrato le posizioni delle categorie B, C e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale D le quali o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In per mancanza di forma scritta il contratto è nullo riferimento nel CCNL (esempio ex III, IV e il lavoratore si intende assunto VI livello) o per scarsità di posti a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata; • il periodo disposizione per passaggi di provacategoria (ex VII e VIII livello), cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoroa nostro parere, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o normativa a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata regime potrebbero restare escluse da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica miglioramenti futuri di carriera.. UIL e CISL esprimono profonda insoddisfazione in merito al contenuto dell’art.8 del presente contratto integrativo -Progressione verticale in applicazione di norme finali transitorie (art.74 CCNL)-

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 1998 – 2001

DICHIARAZIONE A VERBALE. Le parti Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dalle norme in materie che escludono dalla limitazione dell’orario il personale con funzioni direttive. A conclusione delle operazioni di redazione del testo contrattuale le Parti, fermo restando le procedure ed i limiti per l’effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata non hanno inteso modificare la contrattazione collettiva in vigore qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni di legge, le quali si riferiscono unicamente alla prestazione lavorativa oltre le 40 ore settimanali (o i maggiori orari previsti per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro. La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia). Di conseguenza la denominazione “lavoro straordinario” attribuita al lavoro prestato tra la 38,5ma ora e la 40ma ora, di cui al comma 1presente articolo, è stata adottata ai soli fini dell’individuazione della percentuale di maggiorazione. Le Parti, visto l’intento comune di migliorare la competitività delle Aziende anche tramite un pieno utilizzo degli impianti e fermo restando l’impegno reciprocamente dichiarato per favorire la modifica delle normative attualmente vigenti, visto il combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 17 punto 3 della Direttiva 93/104 CE e dal Decreto Ministeriale del Dlgs 22.5.2001 (G.U.R.I. n. 276/2003. Il contratto 135 del 13.6.2001), convengono che possano essere previste, previa contrattazione a livello di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimentosingola azienda, turnazioni che consentano la utilizzabilità degli impianti sui sette giorni della settimana. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • tale caso la durata; • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve contrattazione dovrà comunque prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento giornata di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto riposo compensativo per ciascuna giornata di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita effettivamente prestato nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materiadomenica ovvero nei giorni festivi. Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme i lavoratori notturni, individuati ai sensi di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavorolegge, il lavoratore limite giornaliero del lavoro notturno in contratto turni avvicendati può essere ridotto come valore medio nell’ambito di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro riferimento settimanale o plurisettimanale non superiore a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera3 mesi.

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Samples: www.slc-cgil.it

DICHIARAZIONE A VERBALE. Le 1) Banca Ore - le parti confermano convengono di istituire, dal 1° gennaio 2007, nelle aziende che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi occupano più di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro. La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico250 dipendenti al 31 dicembre 2006, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti banca ore per tutti i lavoratori con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata; • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordi- nario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - la- voro festivo - lavoro notturno”) del vigente ccnl. il periodo lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in or- dine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola for- malmente all’azienda entro la fine di inserimento/reinserimento ogni anno per l’anno solare successivo. per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà computato nell’anzianità corrisposta men- silmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di servizio riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“Ferie”), comma 5, del presente ccnl. al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. l’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai fini degli istituti previsti dalla legge tempi, alla durata ed al nu- mero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realiz- zarsi d’intesa con l’azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e dal contrattoproduttive. le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. alle rsu saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei la- voratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore com- plessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. in tale sede le parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto ri- portate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: - nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); - grandi manutenzioni pluriennali; - eventi eccezionali (es. cambiamento di anzianità e sistemi operativi, gestionali ed am- ministrativi). l’istituto della progressione automatica banca ore non si applica in concomitanza con l’applicazione di carriera.regimi di orario multiperiodale. le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale. sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale. decorso un anno dall’avvio della sperimentazione, le parti stipulanti verifiche- ranno l’andamento della banca ore.‌

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

DICHIARAZIONE A VERBALE. Le Al fine di rendere più ampia la procedura di intervento, le parti confermano stipulan- ti si adopereranno presso i competenti Organi allo scopo di rendere più sol- leciti sia l’esame delle richieste di autorizzazione che agli operai occupati i tempi di comunica- zione alle aziende delle decisioni di autorizzazione adottate dalle Commissioni competenti”. Cottimi “Allo scopo di consentire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecni- che e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx interessati e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000nell’osservanza delle seguenti norme. Il contratto sistema di inserimento è un contratto cottimo viene integralmente disciplinato secondo la regola- mentazione di seguito riportata. I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza per iscritto all’atto dell’assunzione, o per affissione nei reparti in cui lavorano anche quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi, del lavoro diretto a realizzareda eseguire e della tariffa di cottimo applicata prevista dal CCPL e sue eventuali modifi- che ed integrazioni. Ai lavoratori cottimisti che non raggiungano il minimo di produzione, mediante un progetto individuale fermo restando le norme disciplinari in materia di adattamento delle competenze professionali scarso rendimento, spet- terà la retribuzione ordinaria. A richiesta del singolo lavoratore ad un determinato contesto lavorativo cottimista, l’inserimento ovvero l’azienda fornirà i dati rela- tivi alle pesate giornaliere della produzione effettuata, entro il reinserimento nel mercato nel lavorogiorno suc- cessivo non festivo alla prestazione. La durata del contratto tariffa di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori cottimo deriva dall’applicazione dei coefficienti di cui al comma 1documento allegato - tabella A, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento parte integrante dell’accordo - ed è stipulato in forma scritta presta- bilita e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata; • fissata per tutto il periodo di provavigenza come segue: dal 1° gennaio 2 5 € 1,82 Per determinare le linee di produzione oraria, cosi come previsto per oltre le quali si consegue il livello cottimo, viene fissata un’unica linea pari al valore di inquadramento attribuito3,5 orario; • l’orario il valore indica: quintali, metri lineari, metri quadrati, in relazione ai vari tipi di lavoropro- dotto. Ai lavoratori a giornata che raggiungano i minimi di cottimo di cui sopra spetteranno, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti aggiunta alla retribuzione ordinaria, le relative tariffe di un contratto a cot- timo. Per rendere omogenee le tariffe di cottimo, rispetto al tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi impiegato per unità di addestramento specificoprodotto, impartite anche con modalità di e- learningviene attribuito ad ogni singolo prodotto lavorato, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. il relativo coefficiente come dalla tabella allegata A. Le parti si riservano rendono disponibili a rivedere i coefficienti nell’arco di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite vigen- za del presente Contratto in riferimento a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova quanto previsto dal progetto “cava tipo” e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 futuri interventi tecnologici sui macchinari, comportanti modifiche all’organizzazione del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

DICHIARAZIONE A VERBALE. Le parti confermano si danno reciprocamente atto che agli operai occupati con lo strumento la nuova disciplina della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva misura e del computo delle ferie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in vigore per materia. I lavoratori che all’1° luglio 1978 godevano di un periodo di ferie superiore in base alle norme dei precedenti Contratti Nazionali di lavoro conservano le imprese medesime, compresi gli obblighi condizioni di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000miglior favore. Il contratto turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di inserimento riposo né da quello stabilito per l’eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato. Il periodo di ferie non è un contratto di norma frazionabile. Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra il datore di lavoro diretto a realizzareed i lavoratori nell’ambito di una programmazione, mediante un progetto individuale possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero. L’epoca delle ferie è stabilita dal datore di adattamento lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali. Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamente previsto nella parte speciale del presente Contratto. Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo ferie, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavorole frazioni di mese saranno cumulate. La durata del contratto somma così ottenuta comporterà la corresponsione di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 18 mesi quindici giorni. Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Salvo quanto diversamente previsto nella parte speciale del presente Contratto, ai sensi della normativa vigentee per i contratti a termine, da grave handicap fisico, mentale o psichicoall’articolo 58, la durata massima può frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata come mese intero, mentre la frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio. Le ferie non possono essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata; • concesse durante il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiorepreavviso. Il progetto individuale personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di inserimento è definito con il consenso lavoro o soppressione del riposo settimanale. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisiteferie. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi Per ragioni di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con servizio il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal Formedil. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materiaquale il dipendente sia stato richiamato. Per l’assunzione in prova i casi di prolungamento delle ferie e sospensione dell’attività previsti per le aziende alberghiere e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui i campeggi, si dà rinvio alla disciplina contenuta nella parte speciale del presente Contratto rispettivamente agli articoli 2 179 e 43 del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera218.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro