Common use of DICHIARAZIONE A VERBALE Clause in Contracts

DICHIARAZIONE A VERBALE. Banca Ore - le parti convengono di istituire, dal 1° gennaio 2007, nelle aziende che occupano più di 250 dipendenti al 31 dicembre 2006, la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordi- nario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - la- voro festivo - lavoro notturno”) del vigente ccnl. il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in or- dine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola for- malmente all’azienda entro la fine di ogni anno per l’anno solare successivo. per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta men- silmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“Ferie”), comma 5, del presente ccnl. al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. l’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al nu- mero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realiz- zarsi d’intesa con l’azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. alle rsu saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei la- voratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore com- plessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. in tale sede le parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto ri- portate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: - nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); - grandi manutenzioni pluriennali; - eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali ed am- ministrativi). l’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l’applicazione di regimi di orario multiperiodale. le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale. sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale. decorso un anno dall’avvio della sperimentazione, le parti stipulanti verifiche- ranno l’andamento della banca ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

DICHIARAZIONE A VERBALE. Banca Ore - Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le parti convengono imprese medesime, compresi gli obblighi di istituirecontribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, dal 1° gennaio 2007mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , nelle aziende che occupano più l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro. La durata del contratto di 250 dipendenti al 31 dicembre 2006inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la banca ore per tutti i lavoratori durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordi- nario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali inserimento i lavoratori di cui al comma 3 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - la- voro festivo - lavoro notturno”) del vigente ccnl. il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in or- dine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola for- malmente all’azienda entro la fine di ogni anno per l’anno solare successivo. per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta men- silmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“Ferie”), comma 51, del presente ccnlDlgs n. 276/2003. al termine Il contratto di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione inserimento è stipulato in attoforma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. l’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al nu- mero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realiz- zarsi d’intesa con l’azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e produttive. le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. alle rsu saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei la- voratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore com- plessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. in tale sede le parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto ri- portate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: - nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); - grandi manutenzioni pluriennali; - eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali ed am- ministrativi). l’istituto della banca ore non il lavoratore si applica in concomitanza con l’applicazione di regimi di orario multiperiodale. le modalità di applicazione ai lavoratori intende assunto a tempo parziale indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata; • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della presente normativa saranno valutate categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a livello aziendalegarantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale. decorso un anno dall’avvio della sperimentazione, le parti stipulanti verifiche- ranno l’andamento della banca ore.Nel progetto verranno indicati :

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

DICHIARAZIONE A VERBALE. Banca Ore - Al fine di rendere più ampia la procedura di intervento, le parti convengono stipulan- ti si adopereranno presso i competenti Organi allo scopo di istituirerendere più sol- leciti sia l’esame delle richieste di autorizzazione che i tempi di comunica- zione alle aziende delle decisioni di autorizzazione adottate dalle Commissioni competenti”. Cottimi “Allo scopo di consentire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecni- che e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessati e nell’osservanza delle seguenti norme. Il sistema di cottimo viene integralmente disciplinato secondo la regola- mentazione di seguito riportata. I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza per iscritto all’atto dell’assunzione, o per affissione nei reparti in cui lavorano anche quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi, del lavoro da eseguire e della tariffa di cottimo applicata prevista dal CCPL e sue eventuali modifi- che ed integrazioni. Ai lavoratori cottimisti che non raggiungano il minimo di produzione, fermo restando le norme disciplinari in materia di scarso rendimento, spet- terà la retribuzione ordinaria. A richiesta del singolo lavoratore cottimista, l’azienda fornirà i dati rela- tivi alle pesate giornaliere della produzione effettuata, entro il giorno suc- cessivo non festivo alla prestazione. La tariffa di cottimo deriva dall’applicazione dei coefficienti di cui al documento allegato - tabella A, parte integrante dell’accordo - ed è presta- bilita e fissata per tutto il periodo di vigenza come segue: dal 1° gennaio 20072 5 € 1,82 Per determinare le linee di produzione oraria, nelle aziende oltre le quali si consegue il cottimo, viene fissata un’unica linea pari al valore di 3,5 orario; il valore indica: quintali, metri lineari, metri quadrati, in relazione ai vari tipi di pro- dotto. Ai lavoratori a giornata che occupano più raggiungano i minimi di 250 dipendenti cottimo di cui sopra spetteranno, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, le relative tariffe di cot- timo. Per rendere omogenee le tariffe di cottimo, rispetto al 31 dicembre 2006, la banca ore per tutti i lavoratori con contratto tempo di lavoro impiegato per unità di prodotto, viene attribuito ad ogni singolo prodotto lavorato, il relativo coefficiente come dalla tabella allegata A. Le parti si rendono disponibili a tempo indeterminato, per le ore rivedere i coefficienti nell’arco di straordi- nario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - la- voro festivo - lavoro notturno”) del vigente ccnl. il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in or- dine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola for- malmente all’azienda entro la fine di ogni anno per l’anno solare successivo. per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta men- silmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“Ferie”), comma 5, vigen- za del presente ccnl. al termine di detto periodoContratto in riferimento a quanto previsto dal progetto “cava tipo” e per futuri interventi tecnologici sui macchinari, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. l’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al nu- mero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realiz- zarsi d’intesa con l’azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. alle rsu saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei la- voratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore com- plessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. in tale sede le parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto ri- portate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: - nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); - grandi manutenzioni pluriennali; - eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali ed am- ministrativi). l’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l’applicazione di regimi di orario multiperiodale. le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale. sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale. decorso un anno dall’avvio della sperimentazione, le parti stipulanti verifiche- ranno l’andamento della banca orecomportanti modifiche all’organizzazione del lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

DICHIARAZIONE A VERBALE. Banca Ore - Il CSA della CISAL Università, pur valutando gli aspetti positivi e innovativi del CCNL, dichiara di non condividere molti degli istituti contrattuali sui quali ha già espresso notevoli riserve nel corso delle trattative non firmando alcuna pre-intesa. La sottoscrizione del presente CCNL è motivata dall’esigenza di consentire al CSA della CISAL Università di poter partecipare alle trattative per il secondo biennio economico, alla stesura delle nuove tabelle equiparative del personale delle facoltà mediche e soprattutto di poter partecipare alla contrattazione integrativa decentrata nei singoli Atenei. Durante la trattativa il CSA della CISAL Università ha sollecitato e sostenuto diverse richieste fondamentali che sono state solo in parte accolte dall’ARAN, altre non hanno trovato, al momento, accoglienza. In particolare ci riferiamo a: per la parte economica, gli incrementi stipendiali non hanno tenuto conto nè della sperequazione pregressa con gli altri comparti del pubblico impiego nè dell’inflazione reale evidenziata dal crollo del potere d’acquisto dei salari dei lavoratori del comparto; non si è affermato con forza l’obbligo di relazioni sindacali vincolanti e trasparenti a livello di contrattazione integrativa decentrata per eliminare rischi di clientelismo sia nel processo di ricollocazione del personale nelle fasce economiche e nelle categorie professionali sia nelle progressioni di carriera; i costi per la definizione del nuovo ordinamento non prevedono l’impiego di risorse economiche aggiuntive reali ma si distolgono risorse dal fondo incentivante; non si prevede nel CCNL e conseguentemente nella contrattazione collettiva integrativa, per il personale operante nelle Facoltà mediche una distinta disciplina normativa ed ordinamentale oltre alla dotazione di un proprio budget nel rispetto dell'art. 2 comma 1 del D.L. 517/99; non vengono definite le parti convengono competenze, i metodi e ambiti di istituirecontrattazione delle RSU e dei singoli eletti; non è citato nel CCNL che le tabelle equiparative tra personale operante nelle facoltà mediche e SSN che dovranno essere definite entro un anno dalla stipula del CCNL, dal 1devono tenere conto oltre che della corrispondenza tra profili professionali anche delle mansioni realmente svolte ed attribuite al dipendente con atto formale non vengono incrementati in modo significativo i fondi da destinare alla formazione e aggiornamento professionale; non sono completamente definite le code contrattuali riferite sopratutto ai VI° gennaio 2007, nelle aziende che occupano più livelli sociosanitari ex 312/80 e non beneficiari della legge 21/91; non obbliga le Amministrazioni a stanziare finanziamenti aggiuntivi per favorire gli scorrimenti verticali ed orizzontali; nel nuovo sistema di 250 dipendenti al 31 dicembre 2006, classificazione non si è previsto come da noi richiesto la banca ore per collocazione di tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordi- nario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - la- voro festivo - lavoro notturno”) V° livelli nella categoria C e tutti i VII° nella categoria D; inquadramento nell’ambito della docenza dei lettori; inquadramento nell’area della dirigenza del vigente ccnl. il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in or- dine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola for- malmente all’azienda entro la fine di ogni anno per l’anno solare successivo. per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta men- silmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva personale del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“Ferie”), comma 5, del presente ccnl. al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. l’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al nu- mero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realiz- zarsi d’intesa con l’azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. alle rsu saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei la- voratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore com- plessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. in tale sede le parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto ri- portate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: - nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); - grandi manutenzioni pluriennali; - eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali ed am- ministrativi). l’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l’applicazione di regimi di orario multiperiodale. le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale. sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale. decorso un anno dall’avvio della sperimentazione, le parti stipulanti verifiche- ranno l’andamento della banca oreruolo ad esaurimento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

DICHIARAZIONE A VERBALE. Banca Ore - Al fine di rendere più ampia la procedura di intervento, le parti convengono stipulanti si adopereranno presso i competenti Organi allo scopo di istituirerendere più solleciti sia l'esame delle richieste di autorizzazione che i tempi di comunicazione alle aziende delle decisioni di autorizzazione adottate dalle Commissioni competenti". "Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessati e nell'osservanza delle seguenti norme. Il sistema di cottimo viene integralmente disciplinato secondo la regolamentazione di seguito riportata. I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza per iscritto all’atto dell’assunzione, o per affissione nei reparti in cui lavorano anche quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi, del lavoro da eseguire e della tariffa di cottimo applicata prevista dal CCPL e sue eventuali modifiche ed integrazioni. Ai lavoratori cottimisti che non raggiungano il minimo di produzione, fermo restando le norme disciplinari in materia di scarso rendimento, spetterà la retribuzione ordinaria. A richiesta del singolo lavoratore cottimista, l’azienda fornirà i dati relativi alle pesate giornaliere della produzione effettuata, entro il giorno successivo non festivo alla prestazione. La tariffa di cottimo deriva dall'applicazione dei coefficienti di cui al documento allegato - tabella A, parte integrante dell'accordo - ed è prestabilita e fissata per tutto il periodo di vigenza come segue: dal 1° gennaio 20072005 € 1,82 Per determinare le linee di produzione oraria, nelle aziende oltre le quali si consegue il cottimo, viene fissata un'unica linea pari al valore di 3,5 orario; il valore indica: quintali, metri lineari, metri quadrati, in relazione ai vari tipi di prodotto. Ai lavoratori a giornata che occupano più raggiungano i minimi di 250 dipendenti cottimo di cui sopra spetteranno, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, le relative tariffe di cottimo. Per rendere omogenee le tariffe di cottimo, rispetto al 31 dicembre 2006, la banca ore per tutti i lavoratori con contratto tempo di lavoro impiegato per unità di prodotto, viene attribuito ad ogni singolo prodotto lavorato, il relativo coefficiente come dalla tabella allegata A. Le parti si rendono disponibili a tempo indeterminato, per le ore rivedere i coefficienti nell'arco di straordi- nario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - la- voro festivo - lavoro notturno”) del vigente ccnl. il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in or- dine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola for- malmente all’azienda entro la fine di ogni anno per l’anno solare successivo. per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta men- silmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“Ferie”), comma 5, vigenza del presente ccnl. al termine di detto periodoContratto in riferimento a quanto previsto dal progetto “cava tipo” e per futuri interventi tecnologici sui macchinari, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. l’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al nu- mero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realiz- zarsi d’intesa con l’azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. alle rsu saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei la- voratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore com- plessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. in tale sede le parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto ri- portate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: - nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); - grandi manutenzioni pluriennali; - eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali ed am- ministrativi). l’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l’applicazione di regimi di orario multiperiodale. le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale. sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale. decorso un anno dall’avvio della sperimentazione, le parti stipulanti verifiche- ranno l’andamento della banca orecomportanti modifiche all’organizzazione del lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

DICHIARAZIONE A VERBALE. Banca Ore - le parti Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, convengono di istituireche la retribuzione, dal 1° gennaio 2007comprensiva delle relative maggiorazioni, nelle aziende che occupano più di 250 dipendenti al 31 dicembre 2006, la banca ore per tutti i lavoratori con contratto afferente alle prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordi- nario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - la- voro festivo - lavoro notturno”) del vigente ccnl. il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in or- dine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicatonormale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Le parti danno atto che anche il lavoro autonomo o c.d. parasubordinato rappresenta una tipologia di rapporto con cui le lavoratrici ed i lavoratori contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. Per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro con tali figure si rimanda ai singoli contratti stipulati tra impresa (committente) e lavoratore autonomo. Le parti danno atto che normalmente al rapporto di associazione con l’impresa si può affiancare un ulteriore rapporto di lavoro, comunicandola for- malmente all’azienda entro ferma restando la prevalenza e la centralità del rapporto sociale su quello lavorativo. La disciplina del rapporto con tali figure ovvero il socio lavoratore, pertanto, sarà integrata dal regolamento interno della cooperativa, dalle norme statutarie o comunque dal patto societario e, laddove consentito dalle norme del presente CCNL, anche in deroga al contratto stesso per garantire l’adeguamento delle norme collettive allo specifico contesto aziendale. Le parti potranno individuare un trattamento di miglior favore nei confronti dei lavoratori che rivestano anche la qualità di socio, al fine di ogni anno favorire il loro coinvolgimento nella gestione dell’impresa. Laddove le norme del presente contratto collettivo attribuiscano ai lavoratori un diritto, un interesse o una facoltà la cui soddisfazione possa essere condizionata da quelli di altri lavoratori e per l’anno solare successivo. per le ore l’esercizio dei quali rilevi un margine discrezionale del datore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta men- silmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva lavoro (trasformazione del 50% rapporto in part-time; anticipazioni del tfr; concessione di permessi; eccedenze di personale, etc.), il datore di lavoro darà prevalenza, ove possibile, agli interessi dei soci imprenditori rispetto a quelle contrattualmente previste. le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“Ferie”), comma 5, del presente ccnl. al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. l’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al nu- mero quelli dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realiz- zarsi d’intesa con l’azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. alle rsu saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei la- voratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore com- plessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. in tale sede le parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto ri- portate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: - nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); - grandi manutenzioni pluriennali; - eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali ed am- ministrativi). l’istituto della banca ore soci non si applica in concomitanza con l’applicazione di regimi di orario multiperiodale. le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale. sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale. decorso un anno dall’avvio della sperimentazione, le parti stipulanti verifiche- ranno l’andamento della banca oresiano.

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Samples: Employment Agreement

DICHIARAZIONE A VERBALE. Banca Ore - le parti convengono di istituire, dal 1° gennaio 2007, nelle aziende che occupano più di 250 dipendenti al 31 dicembre 2006, la banca ore per tutti Sono quadri superiori i lavoratori con contratto prestatori di lavoro a tempo indeterminatonon inquadrati come dirigenti che: Le parti concordano che i quadri vadano individuati nell’ambito nella categoria QS/Q del sistema di inquadramento professionale in vigore, per le ore fermo restando la non automaticità tra appartenenza al livello e attribuzione della qualifica di straordi- nario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali quadro. Xxxxx restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - la- voro festivo - lavoro notturno”) del vigente ccnl. il lavoratoreprecedente, la contrattazione territoriale o aziendale può specificare quali unità organizzative siano da considerare di importanza strategica per l’impresa in alternativa al pagamentociascun settore produttivo o merceologico, potrà esercitare la propria scelta in or- dine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola for- malmente all’azienda entro la fine nonché i poteri di ogni anno per l’anno solare successivo. per rappresentanza richiesti e le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta men- silmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine competenze e capacità di cui all’artdebbano essere dotati. 29 Si concorda di istituire per i lavoratori quadri superiori e quadri una “indennità di funzione quadri” articolata sui due livelli in cui è stata definita la figura professionale del quadro e in relazione agli specifici contenuti professionali e funzioni svolte. Detta indennità, legata allo svolgimento delle funzioni di quadro, verrà definita a livello aziendale in relazione al riconoscimento della qualifica di quadro, nonché in relazione alla complessità dei ruoli e alla professionalità individuale espressa. Essa verrà determinata in relazione ai criteri di valutazione oggettivi e soggettivi prima esplicitati fermo restando criteri di omogeneità e uniformità. La misura minima dell’indennità di funzione è di 120,00 (“Ferie”), comma 5, centoventi) euro per i quadri superiori e di 90 (novanta) euro per i quadri normali. Si concorda inoltre che dette indennità saranno corrisposte per tutte le mensilità contrattualmente previste e conteggiate ai fini del presente ccnlTFR. Resta inteso che al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate decadere delle funzioni e/o ruoli svolti la suddetta indennità sarà mantenuta ad personam. L’azienda è tenuta ad assicurare il personale con la retribuzione qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle loro funzioni. Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale diretta e al miglioramento delle capacità professionali in atto. l’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al nu- mero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realiz- zarsi d’intesa con l’azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. alle rsu saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei la- voratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore com- plessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. in tale sede le parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto ri- portate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: - nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); - grandi manutenzioni pluriennali; - eventi eccezionali (esspecifiche attività svolte. cambiamento di sistemi operativi, gestionali ed am- ministrativi). l’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l’applicazione di regimi di orario multiperiodale. le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate A tal fine a livello aziendale sarà svolto annualmente un confronto sui programmi di formazione. Xxxxx restando i diritti derivanti dalle normativa in materia di brevetti e diritti d’autore è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte. sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che regolamentano la materia a livello aziendale. decorso non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un anno dall’avvio della sperimentazione, le parti stipulanti verifiche- ranno l’andamento della banca oreperiodo di 6 mesi continuativi.

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Samples: Employment Agreement

DICHIARAZIONE A VERBALE. Banca Ore - le parti convengono di istituire, dal 1° gennaio 2007, nelle aziende che occupano più di 250 dipendenti al 31 dicembre 2006, la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordi- nario straordinario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - la- voro lavoro festivo - lavoro notturno”) del vigente ccnl. il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in or- dine ordine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola for- malmente formalmente all’azienda entro la fine di ogni anno per l’anno solare successivo. per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta men- silmente mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“Ferie”), comma 5, del presente ccnl. al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. l’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al nu- mero numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realiz- zarsi realizzarsi d’intesa con l’azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. alle rsu saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei la- voratori lavoratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore com- plessivamente complessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. in tale sede le parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto ri- portateriportate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: - nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); - grandi manutenzioni pluriennali; - eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali ed am- ministrativiamministrativi). l’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l’applicazione di regimi di orario multiperiodale. le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale. sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale. aziendale decorso un anno dall’avvio della sperimentazione, le parti stipulanti verifiche- ranno verificheranno l’andamento della banca ore.

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Samples: Contratto Di Settore Elettrico

DICHIARAZIONE A VERBALE. Banca Ore Le parti inoltre, i riconoscendo che non è giustificato il versamento di contributi assicurativi e previdenziali su quanto l'Azienda corrisponde ai propri dipendenti a titolo di integrazione di malattia ed infortunio, si adopereranno affinché venga ammessa la esenzione contributiva sugli importi versati ai fini di cui sopra Art. 60—Lavoratori tossicodipendenti - le parti convengono conservazione del posto Il lavoratore del quale viene accertato lo stato di istituiretossicodipendenza che intenda accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione, dal 1° gennaio 2007, nelle aziende che occupano più di 250 dipendenti al 31 dicembre 2006, ha diritto alla conservazione del posto per il tempo necessario all'esecuzione del trattamento riabilitativo. In ogni caso la banca ore per tutti i lavoratori con contratto conservazione del posto di lavoro non potrà essere superiore a tempo indeterminatotre anni. Lo stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenza (SERT). L'aspettativa è concessa al lavoratore che presenta al datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza ed il relativo programma di terapia e riabilitazione da svolgersi presso i servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio assistenziali. Il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio entro sette giorni dal termine del programma di riabilitazione. Di un periodo di aspettativa della durata massima di tre mesi potrà usufruire, su richiesta e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, il lavoratore familiare di tossicodipendente che presenti al datore di lavoro le attestazioni rilasciate dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti, comprovanti lo stato di tossicodipendenza del familiare e la necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione. L'aspettativa è concessa una sola volta per le ore ogni familiare coinvolto e può essere usufruita anche per periodi frazionati purché concordati con la direzione aziendale. I periodi di straordi- nario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali aspettativa di cui al comma 3 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - la- voro festivo - lavoro notturno”) del vigente ccnl. il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in or- dine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola for- malmente all’azienda entro la fine presente articolo non comportano alcun trattamento retributivo e non saranno ritenuti utili ai fini di ogni anno per l’anno solare successivo. per le ore alcun trattamento contrattuale e di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta men- silmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“Ferie”), comma 5, del presente ccnl. al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. l’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al nu- mero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realiz- zarsi d’intesa con l’azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. alle rsu saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei la- voratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore com- plessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. in tale sede le parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto ri- portate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: - nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); - grandi manutenzioni pluriennali; - eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali ed am- ministrativi). l’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l’applicazione di regimi di orario multiperiodale. le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale. sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale. decorso un anno dall’avvio della sperimentazione, le parti stipulanti verifiche- ranno l’andamento della banca orelegge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

DICHIARAZIONE A VERBALE. Banca Ore - le parti convengono di istituire, dal 1° gennaio 2007, nelle aziende che occupano più di 250 dipendenti al 31 dicembre 2006, la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordi- nario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 dell’art. 41 (“lavoro straordinario - la- voro festivo - lavoro notturno”) del vigente ccnl. il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in or- dine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola for- malmente all’azienda entro la fine di ogni anno per l’anno solare successivo. per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta men- silmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“Ferie”), comma 5, del presente ccnl. al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. l’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al nu- mero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realiz- zarsi d’intesa con l’azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. alle rsu saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei la- voratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore com- plessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. in tale sede le parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto ri- portate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: - nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); - grandi manutenzioni pluriennali; - eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali ed am- ministrativi). l’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l’applicazione di regimi di orario multiperiodale. le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale. sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale. decorso un anno dall’avvio della sperimentazione, le parti stipulanti verifiche- ranno l’andamento della banca ore.ore.‌

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro