Common use of Dichiarazione delle parti Clause in Contracts

Dichiarazione delle parti. Le parti convengono che le maggiorazioni di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito in L. n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: Le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: - i portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione. Le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dichiarazione delle parti. Le parti convengono Alla luce delle novità normative introdotte con Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - così come successivamente integrata con la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, con il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con Legge n. 96 del 21 giugno 2017 - con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, nonché della prassi amministrativa in materia, le Parti si danno atto che le maggiorazioni erogazioni definite col presente accordo costituiscono remunerazione della produttività del lavoro effettivamente raggiunta e sono conformi ai criteri di misurazione e verifica di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi alla normativa sopra citata e confermano il Comitato Welfare quale organo di cui all'artcoinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro anche ai fini della decontribuzione così come prevista dall’art. 2, lett. c) 55 del D.L. n. 93/2008, 50 del 24 aprile 2017 convertito in L. dalla Legge n. 126/200896 del 21 giugno 2017. Nell'ambito della contrattazione Le Parti firmatarie del presente Accordo si impegnano ad incontrarsi entro il primo semestre del 2021 per definire le condizioni per riconoscere le quote di secondo livello, territoriale PVR individualmente maturate mediante servizi di welfare nell’ambito delle possibilità previste dagli artt. 51 e aziendale, al fine 100 del TUIR e verificheranno altresì la possibilità di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende ampliare la gamma dei servizi all’attualità ricompresi nel conto sociale alle ulteriori fattispecie previste dai sopraccitati articoli del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economiciTUIR, anche su quanto previsto dal mediante convenzionamenti con organismi di Gruppo e/o sistemi disponibili nel Gruppo per la clientela. Le Parti confermano l’impegno a dare corso, incontrandosi entro il primo trimestre 2021, alla già prevista valutazione della materia oggetto del presente commaaccordo ed individuare le modalità e i criteri di erogazione più opportuni, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicalein un’ottica di semplificazione e chiarezza, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 luce dell’esperienza maturata e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territorialecontesto di riferimento. Non saranno tenuti ad assicurare FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN INTESA SANPAOLO BANCA 5 BANCA IMI (fino al 19 luglio 2020) CONSORZIO STUDI E RICERCHE FISCALI EURIZON CAPITAL REAL ASSET EURIZON CAPITAL SGR (inclusa EPSILON SGR) FIDEURAM FIDEURAM INVESTIMENTI SGR INTESA SANPAOLO FORMAZIONE INTESA SANPAOLO FORVALUE INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING MORVAL SIM IMI FONDI CHIUSI SGR/NEVA SGR SANPAOLO INVEST SIM SIREF FIDUCIARIA Banca dei Territori - Filiali con scorecard Direttore Filiale - F5 2.010,00 Direttore Filiale - F4 1.625,00 Direttore Filiale - F3 1.240,00 Direttore Filiale - F2 855,00 Direttore Filiale - F1 625,00 Coordinatore Imprese 625,00 Coordinatore Commerciale 395,00 Coordinatore di Relazione 395,00 Gestore Imprese Top Value 550,00 Gestore Imprese 470,00 Addetto Imprese 220,00 Gestore Aziende Retail 250,00 Gestore Privati 250,00 Gestore Enti 250,00 Specialista Sviluppo Estero 250,00 Gestore Base 180,00 Ausiliario 180,00 Direttore/Coordinatore Terzo Settore 700,00 Gestore Terzo Settore 470,00 Addetto Terzo Settore 180,00 Direttore Filiale Remota 855,00 Coordinatore Commerciale Filiale Remota 395,00 Gestore Remoto 250,00 Banca dei Territori - Monti Pegni Direttore Monte Pegni 855,00 Perito Tecnico Estimatore MP 250,00 Addetto Monte Pegni 180,00 Banca dei Territori - Filiale On Line Direttore FOL 855,00 Coordinatore Commerciale Online 395,00 Gestore Online 300,00 Banca dei Territori - Direzioni Regionali/Direzione Impact Coordinatore Consulenti Finanziari 1.080,00 Specialista DR 515,00 Addetto DR 220,00 Specialista crediti DR 640,00 Addetto Crediti DR 265,00 Banca dei Territori – Specialisti di Sede Coordinatore Specialisti 1.270,00 Specialista 640,00 Specialista Protezione 250,00 Divisione Corporate and Investment Banking Origination Manager 1.900,00 Coordinatore Area Corporate 1.750,00 Coordinatore Network Hub 1.300,00 Business Analyst 330,00 Relationship Manager 550,00 Specialista GTB 455,00 Assistente 220,00 Specialista Credito Fondiario 220,00 Addetto Fidejussioni 180,00 Staff di Governo Seniority 5 1.080,00 Seniority 4 830,00 Seniority 3 515,00 Seniority 2 220,00 Seniority 1 180,00 Staff Risk Management e Crediti Seniority 5 1.270,00 Seniority 4 955,00 Seniority 3 640,00 Seniority 2 265,00 Seniority 1 220,00 Direzione Centrale Studi e Ricerche • Equity & Credit Research Direzione Centrale Tesoreria e Finanza di Gruppo Direzione Centrale Active Credit Portfolio Steering Direzione Centrale Financial Market Coverage (con l’eccezione di coloro i quali siano impiegati presso le prestazioni Strutture di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: Le parti convengono che i trattamenti economici Corporate Social Responsibility) Direzione Centrale Mergers & Acquisitions e Partecipazioni di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale Gruppo • M&A Commercial Banking • M&A Financial Services • Active Value Management Equity • Gestione Partecipazioni Direzione Centrale NPE • Solutions & Asset Disposals Direzione Financial Institutions • Structured Deals Direzione Global Corporate • Global Strategic Coverage Proprietary Trading Global Relationship Manager Senior Corporate Banker Corporate Banker BANCA IMI1 • Business unit Global Markets Securities • Business unit Finance & Investments • Business unit Global Markets Solutions & Financing • Business unit Investment Banking & Structured Finance • Financial Markets Analytics & Digital Solutions Direzione Marketing e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: - i portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione. Le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008.Sviluppo Commerciale Direzione Investimenti

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Samples: www.fabintesasanpaolo.eu, www.falcrifirenze.it, www.bollettinoadapt.it

Dichiarazione delle parti. Le parti convengono Fermo restando quanto pevisto dall’art. 24 del d. lgs. n. 151/2015 in tema di “cessione volontaria delle ferie”, le Parti concordano che le maggiorazioni relative misure, condizioni e modalità potranno essere stabilite in sede di contrattazione aziendale. L’impresa, nello stabilire il turno delle ferie tiene conto delle esigenze del servizio e delle richieste del lavoratore/trice, con precedenza ai mutilati ed invalidi; per il restante personale detta precedenza spetta a quello con carico di famiglia. L’impresa, soltanto per imprescindibili motivate esigenze di servizio, può frazionare i periodi di ferie superiori a 20 giorni lavorativi per i lavoratori/trici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi punto 1) della lett. A. e di cui all'art. 2, alla lett. c) C del D.L. n. 93/2008precedente art. 33, convertito in L. n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 che, tenuto conto della disponibilità espressa dai a giorni 24 lavorativi per i lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni /trici di cui al presente comma punto 2) della lett. A. dello stesso art. 33, e a 20 giorni per i lavoratori rientranti nei casi sotto elencatilavoratori/trici di cui alla lett. B. del citato art. 33, purché uno dei due periodi non sia inferiore rispettivamente: Le parti convengono che – a 15 giorni lavorativi per i trattamenti economici lavoratori/trici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi punto 1) della lett. A. e di cui all'art. 2, comma 1, alla lett. c) C del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008precedente art. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai 33; – a 18 giorni lavorativi per i lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni /trici di cui al presente comma punto 2) della lett. A. del precedente art. 33; – a 15 giorni per i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: - i portatori di handicap lavoratori/trici di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione. Le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, alla lett. c) B. del D.L. n. 93/2008precedente art. 33. L’impresa può richiamare l’assente prima del termine del periodo di ferie, convertito quando necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore/trice di completare le ferie in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese incontrate per il fatto dell’anticipato ritorno. Il frazionamento delle ferie può essere concesso anche a richiesta del lavoratore/trice, sempreché le esigenze del servizio lo consentano. Nei casi di assenza dal servizio il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodi- cesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Tale riduzione non si applica in caso di malat- tia o infortunio. I giorni di infermità intervenuta nel corso delle ferie non vanno computati nella legge n. 126/2008durata delle stesse purché il lavoratore/trice denunci immediatamente all’impresa l’infermità, segnalando gli estremi necessari perché l’impresa possa richiedere gli accertamenti di legge.

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Samples: www.ania.it, www.consap.it

Dichiarazione delle parti. Le Ai fini di quanto previsto ai commi 7 e 8, l'importo di 60 euro annui costituisce l'unico parametro di riferimento per il confronto con altre forme di assistenza sanitaria integrativa (fornite dall'azienda da eventuali diversi gestori). N.d.R.: L'accordo 2 ottobre 2017 prevede quanto segue: In data, 2 ottobre 2017 UNIONMECCANICA-CONFAPI, e FIM, FIOM e UILM confermano che, con la stipula del c.c.n.l. 3 luglio 2017, la. Governance dell'Ente bilaterale dei metalmeccanici EBM per i lavoratori della piccola e media Industria metalmeccanica, orafa e dell'installazione d'impianti, sarà esercitata congiuntamente da UNIONMECCANICA-CONFAPI in rappresentanza delle imprese e da FIM FIOM e UILM in rappresentanza dei lavoratori, in base al principio di pariteticità. A tal fine, concordano il percorso e lo svolgimento di tutti gli atti necessari, con riguardo all'integrazione delle parti convengono che le maggiorazioni di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2istitutive dell'Ente bilaterale dei metalmeccanici, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito in L. n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendalealle modifiche dello Statuto, al fine nuovo assetto degli organi di migliorare il livello amministrazione nella fase transitoria e all'adozione di competitivitàquanto necessario per assicurarne l'operatività. Pertanto, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende a far data dalla stipula del settorepresente accordo, potranno le parti si attiveranno presso gli organi dell'Ente bilaterale per la definizione di tutte le procedure e degli atti formali necessari nella fase transitoria: - a definire la nuova composizione del Comitato esecutivo in cui dovranno essere concordate modalità presenti, oltre a tre rappresentanti per le imprese e un rappresentante per ciascuna sigla sindacale FIM, FIOM, UILM con facoltà di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro nominare un eventuale supplente; - ad apportare le modifiche necessarie allo Statuto e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina ai Regolamento dell'Ente bilaterale che regola il lavoro domenicale recepiscano quanto previsto dal presente accordo e dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: Le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: - i portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazioneluglio 2017. Le parti convengono che i trattamenti economici altresì di cui avviare, in osservanza degli adempimenti previsti dal c.c.n.l., procedure elettorali a decorrere dai 1° gennaio 2018 e di svolgere in tempi congrui le elezioni dei componenti dell'Assemblea. Le modalità di voto saranno definite dalle parti istitutive, successivamente al presente articolo rientrano nelle ipotesi accordo, mediante la predisposizione di cui all'artun regolamento elettorale che dovrà tenere conto delle esperienze già realizzate nei Fondi negoziali di categoria. 2UNIONMECCANICA-CONFAPI e FIM, comma 1FIOM e UILM si impegnano, lett. c) del D.L. n. 93/2008inoltre, convertito nella legge n. 126/2008.a richiedere all'Ente bilaterale dei metalmeccanici di:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dichiarazione delle parti. Le parti convengono Alla luce delle novità normative introdotte con Xxxxx n. 208 del 28 dicembre 2015 - così come successivamente integrata con la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, con il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con Xxxxx n. 96 del 21 giugno 2017 - con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, nonché della prassi amministrativa in materia, le Parti si danno atto che le maggiorazioni erogazioni definite col presente accordo costituiscono remunerazione della produttività del lavoro effettivamente raggiunta e sono conformi ai criteri di misurazione e verifica di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi alla normativa sopra citata e confermano il Comitato Welfare quale organo di cui all'artcoinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro anche ai fini della decontribuzione così come prevista dall’art. 2, lett. c) 55 del D.L. n. 93/2008, 50 del 24 aprile 2017 convertito in L. dalla Legge n. 126/200896 del 21 giugno 2017. Nell'ambito della contrattazione Le Parti firmatarie del presente Accordo si impegnano ad incontrarsi entro il primo semestre del 2022 per definire le condizioni per riconoscere le quote di secondo livello, territoriale PVR individualmente maturate mediante servizi di welfare nell’ambito delle possibilità previste dagli artt. 51 e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende 100 del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro TUIR e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economiciverificheranno altresì, anche su quanto previsto dal presente commasulla base delle esperienze dell’ex Gruppo UBI, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale la possibilità di ampliare la gamma dei servizi all’attualità ricompresi nel conto sociale alle ulteriori fattispecie previste dai sopraccitati articoli del TUIR, anche mediante convenzionamenti con organismi di Gruppo e/o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento sistemi disponibili nel Gruppo per la clientela. Le Parti confermano l’impegno ad incontrarsi tempestivamente dopo l’ufficializzazione del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia nuovo Piano d’Impresa e comunque entro il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 19982022, n. 114 per dar corso alla valutazione della materia oggetto del presente accordo ed individuare nuove modalità e criteri di erogazione da applicare sin dal 2022, alla luce delle esperienze maturate e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territorialenuovo contesto del Piano d’Impresa. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN ACCORDO FIRMATO DIGITALMENTE INTESA SANPAOLO BANCA 5 CONSORZIO STUDI E RICERCHE FISCALI EURIZON CAPITAL REAL ASSET EURIZON CAPITAL SGR (inclusa EPSILON SGR) FIDEURAM FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR INTESA SANPAOLO FORMAZIONE INTESA SANPAOLO FORVALUE INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING INTESA SANPAOLO RENT FORYOU IW BANK NEVA SGR PRAMERICA SGR PRESTITALIA SANPAOLO INVEST SIM SIREF FIDUCIARIA UBI BANCA UBI FACTOR UBI LEASING UBI SISTEMI E SERVIZI Banca dei Territori - Filiali con scorecard Direttore Filiale - F5 2.600,00 Direttore Filiale - F4 2.200,00 Direttore Filiale - F3 1.800,00 Direttore Filiale - F2 1.350,00 Direttore Filiale - F1 1.100,00 Coordinatore Imprese 1.100,00 Coordinatore Commerciale 1.000,00 Coordinatore di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: Le parti convengono che i trattamenti economici Relazione 1.000,00 Coordinatore Terzo Settore 1.000,00 Coordinatore Commerciale Filiale Remota 1.000,00 Gestore Imprese Top Value 1.100,00 Gestore Imprese 1.000,00 Gestore Enti 750,00 Gestore Aziende Retail 750,00 Gestore Privati 750,00 Gestore Remoto 750,00 Gestore Terzo Settore 850,00 Gestore Base 660,00 Addetto Imprese 660,00 Addetto Terzo Settore 660,00 Ausiliario 660,00 Direttore Filiale Agribusiness 1.350,00 Coordinatore Agribusiness 1.100,00 Gestore Agribusiness 1.000,00 Addetto Agribusiness 660,00 Banca dei Territori - Monti Pegni Responsabile Monte Pegni 1.350,00 Perito Monte Pegni 750,00 Addetto Monte Pegni 660,00 Banca dei Territori - Filiale On Line Direttore FOL 1.350,00 Coordinatore Commerciale Online 1.000,00 Gestore Online 750,00 Banca dei Territori - Direzioni Regionali/Direzione Impact/Direzione Agribusiness Coordinatore Consulenti Finanziari 1.800,00 Specialista DR 1.000,00 Addetto DR 660,00 Specialista Crediti DR 1.100,00 Addetto Crediti DR 750,00 Banca dei Territori – Specialisti di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi Sede Specialista 1.000,00 Specialista Protezione 750,00 Specialista Sviluppo Estero1 750,00 Origination Manager 2.700,00 Coordinatore Area Corporate 2.500,00 Coordinatore Network Hub 2.000,00 Relationship Manager 1.100,00 Specialista GTB 1.000,00 Business Analyst 850,00 Assistente 720,00 Staff di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale Governo Seniority 5 - COA 1.600,00 Seniority 4 1.300,00 Seniority 3 1.000,00 Seniority 2 750,00 Seniority 1 660,00 Staff Risk Management e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma Crediti Seniority 5 - COA 1.800,00 Seniority 4 1.450,00 Seniority 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: - i portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione. Le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008.1.100,00 Seniority 2 800,00 Seniority 1 720,00

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Samples: Accordo Firmato Digitalmente

Dichiarazione delle parti. Le imprese aderenti ad AICA e a Federturismo Confindustria, previo accordo tra le parti convengono che le maggiorazioni di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito in L. n. 126/2008. Nell'ambito nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendalepotranno individuare soluzioni atte a superare situazioni di crisi aziendale tramite l'individuazione di adeguate misure, al fine di migliorare il livello di competitivitàanche in deroga a quanto contrattualmente previsto, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settoread esempio, potranno essere concordate quali, in via non esaustiva, modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 che, tenuto conto gestione della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi riduzione dell'orario di lavoro e delle presenze comprendendo tutto flessibilità. A decorrere dal mese di novembre 2012 ai dipendenti qualificati in forza nelle aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente contratto collettivo, percepiranno, nel caso in cui dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, non venga definito un accordo entro il personalemese di ottobre 2012, l'azienda erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2012 i seguenti importi qui di seguito riportati. Vista la particolare disciplina L'elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza al 1° ottobre 2012, che regola risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2010-31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare dell'elemento di garanzia sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa. Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il lavoro domenicale ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale. La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l. del terziario e dell'industria turistica, che venga pagato successivamente al 1° gennaio 2010. Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle norme di legge vigentiOrganizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente c.c.n.l., le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, per le aziende - che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo dal 1° gennaio 2010 al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: Le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: - i portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione. Le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008ottobre 2012.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dichiarazione delle parti. Le parti convengono firmatarie del presente c.c.n.l. ritengono che le maggiorazioni risorse destinate dal sistema della bilateralità alla sicurezza ed alla rappresentanza sindacale ­ di cui alle lett. a) e b) ­ nell'ambito della sfera di applicazione del presente c.c.n.l., debbano essere oggetto di verifiche periodiche allo scopo di accertare l'effettiva congruità del sistema della bilateralità rispetto ai suoi compiti ed alla sua missione. Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costituendo Fondo sanitario nazionale integrativo intercategoriale per l'artigianato, secondo le modalità stabilite dall'accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Pertanto, dal momento in cui il Fondo sarà costituito e operante, secondo quanto verrà stabilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente articolo rientrano c.c.n.l., ivi compresi gli apprendisti, nonché i lavoratori con un contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all'avvio dell'operatività del Fondo. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle ipotesi province autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo. Ai sensi dell'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", le prestazioni erogate dal costituendo Fondo sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui all'artai commi che precedono. 2Pertanto, lettl'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito. c) del D.L. A livello nazionale le parti convengono di costituire una Commissione che affronti i problemi inerenti l'occupazione femminile e l'applicazione dell'art. 11 della legge 10 aprile 1991, n. 93/2008, convertito in L. n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale 125 e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 66/2003 che198 sulle pari opportunità. A livello regionale e territoriale, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. in applicazione dell'accordo interconfederale del terziario e dalle norme di legge vigenti21 luglio 1988, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: Le parti convengono che i trattamenti economici Comitati paritetici, nella progettazione e sperimentazione di azioni positive e di pari opportunità, possano avvalersi dei dati a disposizione degli Osservatori e di esperti scelti di comune accordo dalle parti. Compito dei Comitati sarà inoltre quello di proporre alle parti il percorso di realizzazione dei progetti di azioni positive. I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nell'ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro a ciò preposti trovi attuazione anche nell'ambiente di lavoro delle imprese artigiane. I lavoratori mediante i rappresentanti di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi all'accordo interconfederale del 13 settembre 2011 (Allegato 2), o a richiesta delle maestranze, hanno diritto di cui all'art. 2controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione l'elaborazione e l'attuazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità tutte le misure idonee a garantire tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene ambientale nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale. Tali incontri, che si terranno di norma una equa distribuzione volta all'anno su richiesta di una delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla determinazione dei carichi relativi interventi dei servizi alla prevenzione. L'attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di prevenzione, protezione delle AASSLL, anche mediante stipula di apposite convenzioni. Le Confederazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative atte a favorire le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni artigiane in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro. Per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle valgono le norme di legge nazionali e regionali, ove vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni per tutelare e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento salvaguardare l'integrità fisica del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: - i portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione. Le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008lavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dichiarazione delle parti. Le parti convengono che si danno atto della difficoltà di svolgere nell'ambito e nei tempi del negoziato di rinnovo del c.c.n.l., un confronto sufficientemente approfondito e documentato circa il capitolo della piattaforma sindacale relativo all'"Inquadramento unico". La complessità dell'argomento e nel medesimo tempo la sua centralità nella gestione delle risorse umane in azienda richiedono tempi diversi e più ampi rispetto a quelli oggi consentiti. Ciò premesso, le maggiorazioni parti: - concordano nel valutare come utile e propedeutica alla riforma del sistema di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi inquadramento professionale la c.d. "parificazione operai impiegati" realizzata attraverso l'unificazione delle discipline normative relative ai lavoratori con qualifica di cui all'art. 2operaio, lett. c) intermedio, impiegato, definita con l'accordo di rinnovo; - si impegnano a proseguire il confronto nel corso del D.L. n. 93/2008prossimo biennio in sede negoziale; a supporto di tale attività, convertito in L. n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione concordano di secondo livelloorganizzare momenti di approfondimento, territoriale e aziendaleanche di tipo seminariale, al fine di migliorare acquisire conoscenza comune delle migliori pratiche in materia sia in ambito nazionale che europeo; - ritengono, nel condividere la valutazione che i profondi cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti in questi ultimi anni hanno in molti casi modificato la prestazione lavorativa e la professionalità ad essa connessa, che rispetto alla realtà industriale come oggi configurata saranno assunti nell'ambito del confronto i criteri di valutazione della prestazione elencati nel documento FIM, FIOM, UILM con riferimento a quelli indicati sotto il livello titolo "dimensioni della professionalità" nei paragrafi "fattori di competitivitàspecializzazione" e "fattori trasversali"; - condividono l'impegno di affrontare nella discussione il superamento degli alinea all'interno delle declaratorie. Le parti concordano di fissare la ripresa del confronto sul sistema dell'inquadramento per il giorno 1º marzo 2008 e di assumere il 28 febbraio 2009 come termine. A partire dal 1º marzo 2009, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di nel caso in cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, confronto tra le parti concordano che tale materia sia oggetto non avesse portato alla definizione di contrattazione di 2° livelloun nuovo sistema d'inquadramento professionale, si darà luogo al riconoscimento della 3ª E.r.p. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e secondo la seguente declaratoria: Nell'ambito dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni lavoratori di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: Le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008. Nell'ambito primo alinea della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, declaratoria della 3ª categoria saranno individuati coloro che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi con prolungata esperienza di lavoro acquisita nell'azienda, operano stabilmente su diverse funzioni con capacità concretamente esercitata di collaborare in coordinamento con altre funzioni sia superiori che inferiori per il miglioramento del processo o del prodotto e per il miglior sviluppo delle presenze comprendendo tutto il personalecapacità professionali aziendali. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme A tali lavoratori verrà riconosciuto, con decorrenza 1º marzo 2009, un elemento retributivo di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto professionalità corrispondente al parametro 121,7 degli attuali minimi tabellari (eventualmente da adeguare alla modifica della scala parametrale dei suddetti minimi) con assorbimento fino a concorrenza di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: - i portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazioneanalogo titolo. Le parti convengono che concorderanno i trattamenti economici profili tassativi nell'ambito dell'attività di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi confronto sul sistema di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008inquadramento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dichiarazione delle parti. Le parti convengono firmatarie del presente c.c.n.l. ritengono che le maggiorazioni risorse destinate dal sistema della bilateralità alla sicurezza ed alla rappresentanza sindacale - di cui alle lett. a) e b) - nell'ambito della sfera di applicazione del presente c.c.n.l., debbano essere oggetto di verifiche periodiche allo scopo di accertare l'effettiva congruità del sistema della bilateralità rispetto ai suoi compiti ed alla sua missione. Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costituendo Fondo sanitario nazionale integrativo intercategoriale per l'artigianato, secondo le modalità stabilite dall'accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Pertanto, dal momento in cui il Fondo sarà costituito e operante, secondo quanto verrà stabilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente articolo rientrano c.c.n.l., ivi compresi gli apprendisti, nonché i lavoratori con un contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all'avvio dell'operatività del Fondo. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle ipotesi province autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo. Ai sensi dell'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", le prestazioni erogate dal costituendo Fondo sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui all'artai commi che precedono. 2Pertanto, lettl'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito. c) del D.L. A livello nazionale le parti convengono di costituire una Commissione che affronti i problemi inerenti l'occupazione femminile e l'applicazione dell'art. 11 della legge 10 aprile 1991, n. 93/2008, convertito in L. n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale 125 e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 66/2003 che198 sulle pari opportunità. A livello regionale e territoriale, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. in applicazione dell'accordo interconfederale del terziario e dalle norme di legge vigenti21 luglio 1988, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: Le parti convengono che i trattamenti economici Comitati paritetici, nella progettazione e sperimentazione di azioni positive e di pari opportunità, possano avvalersi dei dati a disposizione degli Osservatori e di esperti scelti di comune accordo dalle parti. Compito dei Comitati sarà inoltre quello di proporre alle parti il percorso di realizzazione dei progetti di azioni positive. I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nell'ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro a ciò preposti trovi attuazione anche nell'ambiente di lavoro delle imprese artigiane. I lavoratori mediante i rappresentanti di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi all'accordo interconfederale del 13 settembre 2011 (Allegato 2), o a richiesta delle maestranze, hanno diritto di cui all'art. 2controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione l'elaborazione e l'attuazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità tutte le misure idonee a garantire tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene ambientale nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale. Tali incontri, che si terranno di norma una equa distribuzione volta all'anno su richiesta di una delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla determinazione dei carichi relativi interventi dei servizi alla prevenzione. L'attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di prevenzione, protezione delle AASSLL, anche mediante stipula di apposite convenzioni. Le Confederazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative atte a favorire le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni artigiane in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro. Per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle valgono le norme di legge nazionali e regionali, ove vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni per tutelare e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento salvaguardare l'integrità fisica del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: - i portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione. Le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008lavoratore.

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Dichiarazione delle parti. Le parti convengono che si danno atto della difficoltà di svolgere nell'ambito e nei tempi del negoziato di rinnovo del c.c.n.l., un confronto sufficientemente approfondito e documentato circa il capitolo della piattaforma sindacale relativo all'"Inquadramento unico". La complessità dell'argomento e nel medesimo tempo la sua centralità nella gestione delle risorse umane in azienda richiedono tempi diversi e più ampi rispetto a quelli oggi consentiti. Ciò premesso, le maggiorazioni parti: - concordano nel valutare come utile e propedeutica alla riforma del sistema di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi inquadramento professionale la c.d. "parificazione operai impiegati" realizzata attraverso l'unificazione delle discipline normative relative ai lavoratori con qualifica di cui all'art. 2operaio, lett. c) intermedio, impiegato, definita con l'accordo di rinnovo; - si impegnano a proseguire il confronto nel corso del D.L. n. 93/2008prossimo biennio in sede negoziale; a supporto di tale attività, convertito in L. n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione concordano di secondo livelloorganizzare momenti di approfondimento, territoriale e aziendaleanche di tipo seminariale, al fine di migliorare acquisire conoscenza comune delle migliori pratiche in materia sia in ambito nazionale che europeo; - ritengono, nel condividere la valutazione che i profondi cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti in questi ultimi anni hanno in molti casi modificato la prestazione lavorativa e la professionalità ad essa connessa, che rispetto alla realtà industriale come oggi configurata saranno assunti nell'ambito del confronto i criteri di valutazione della prestazione elencati nel documento FIM, FIOM, UILM con riferimento a quelli indicati sotto il livello titolo "dimensioni della professionalità" nei paragrafi "fattori di competitivitàspecializzazione" e "fattori trasversali"; - condividono l'impegno di affrontare nella discussione il superamento degli alinea all'interno delle declaratorie. Le parti concordano di fissare la ripresa del confronto sul sistema dell'inquadramento per il giorno 1° marzo 2008 e di assumere il 28 febbraio 2009 come termine. A partire dal 1° marzo 2009, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di nel caso in cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, confronto tra le parti concordano che tale materia sia oggetto non avesse portato alla definizione di contrattazione di 2° livelloun nuovo sistema d'inquadramento professionale, si darà luogo al riconoscimento della 3ª E.r.p. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e secondo la seguente declaratoria: Nell'ambito dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni lavoratori di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: Le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008. Nell'ambito primo alinea della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, declaratoria della 3ª categoria saranno individuati coloro che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi con prolungata esperienza di lavoro acquisita nell'azienda, operano stabilmente su diverse funzioni con capacità concretamente esercitata di collaborare in coordinamento con altre funzioni sia superiori che inferiori per il miglioramento del processo o del prodotto e per il miglior sviluppo delle presenze comprendendo tutto il personalecapacità professionali aziendali. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme A tali lavoratori verrà riconosciuto, con decorrenza 1° marzo 2009, un elemento retributivo di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto professionalità corrispondente al parametro 121,7 degli attuali minimi tabellari (eventualmente da adeguare alla modifica della scala parametrale dei suddetti minimi) con assorbimento fino a concorrenza di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: - i portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazioneanalogo titolo. Le parti convengono che concorderanno i trattamenti economici profili tassativi nell'ambito dell'attività di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi confronto sul sistema di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008inquadramento.

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Dichiarazione delle parti. (resa anche ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 22.1.2013) Le parti convengono che le maggiorazioni complessive erogazioni di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi verbale, connesse con le finalità descritte in premessa, rispondono alle esigenze di cui all'art. 2, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito in L. n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione ricerca di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, maggiore produttività ed efficienza organizzativa delle aziende anche attraverso modalità innovative e, pertanto, soddisfacendo i requisiti previsti dall’art. 2 del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale DPCM di cui all'artalle richiamate premesse, in quanto retribuzione di produttività, danno titolo ad accedere al beneficio fiscale. 9Pertanto le Parti si danno atto che il presente verbale e tutti gli accordi aziendali nel presente accordo richiamati sono conformi alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 del predetto D.P.C.M. e in applicazione dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs481, della legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013). Tali erogazioni, inoltre, per le medesime ragioni, soddisfano i requisiti previsti dell’art. 4, comma 28, della legge n. 66/2003 che92/2012, tenuto conto e, pertanto, danno titolo ad accedere anche allo sgravio contributivo previsto dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007 (decontribuzione). Si indicano, nella tabella sotto riportata, gli importi in denaro relativi alla prima quota della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi Erogazione Straordinaria di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme Solidarietà di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni Gruppo di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: Le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'artall’art. 2, comma 12, lettpunto I, del verbale del 29 giugno 2013. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008. Nell'ambito della contrattazione Livelli retributivi Prima quota dell’Erogazione Straordinaria di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine Solidarietà di migliorare il Gruppo QD 4° livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal c.c.n.l. del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 1.099 QD 3° livello 931 QD livello. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e livello 835 QD 1° livello 788 3^ area 4° livello 698 3^ area 2° livello 618 3^ area 1° livello 589 2^ area 3° livello 554 2^ area 2° livello 536 2^ area 1° livello 522 Si indicano, nella tabella sotto riportata, gli importi relativi alla seconda quota dell’Erogazione Straordinaria di Solidarietà di Gruppo con valorizzazione dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: - i portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione. Le parti convengono che i trattamenti benefici economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'artderivanti dall’applicazione dei vantaggi fiscali (ex art. 2, comma 12, lettpunto II, del verbale del 29 giugno 2013). c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008.Livelli retributivi Seconda quota dell’erogazione straordinaria di solidarietà di Gruppo in servizi di welfare o in denaro

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