Chiamata e richiamo alle armi Clausole campione

Chiamata e richiamo alle armi. In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, nonché per il richiamo alle armi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti al momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché a quanto previsto dalla Legge 28 agosto 1991, n. 2888, sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Chiamata e richiamo alle armi. Articolo 107
Chiamata e richiamo alle armi. Art. 20 Aspettativa
Chiamata e richiamo alle armi. Per il trattamento spettante ai dipendenti in caso di servizio militare di leva o di richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Trascorso un periodo di 30 giorni dal collocamento in congedo, senza che il dipendente abbia ripreso servizio, il relativo rapporto di lavoro viene risolto, salvo obiettive e accertabili ragioni di impedimento.
Chiamata e richiamo alle armi. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il tempo passato sotto le armi, agli effetti della sola indennità di anzianità, si considera come passato in servizio presso l’azienda. Agli operai richiamati alle armi è dovuto: L’indennità di cui alla lettera a) non può essere concessa nel periodo di un anno che per l’ammontare di due mensilità della retribuzione anche se nel periodo stesso il lavoratore sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi. Il trattamento economico previsto dai commi precedenti verrà comunque assorbito, fino a concorrenza, dalle eventuali concessioni fatte dallo Stato al lavoratore o alla sua famiglia in caso di richiamo. Terminato il servizio militare l’operaio dovrà presentarsi nel termine di trenta giorni all’azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine predetto sarà considerato dimissionario. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e l’operaio ha diritto alla conservazione del posto (D.L. 13 settembre 1946, n. 303). Il tempo trascorso in servizio di leva è computato agli effetti del solo trattamento di fine rapporto. Le norme di cui sopra si applicano agli operai che anteriormente alla chiamata alle armi siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi e subordinatamente alla osservanza dell’obbligo da parte dell’operaio di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di legge.
Chiamata e richiamo alle armi. 1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dalla Legge 24.12.1986, n. 958 “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”.
Chiamata e richiamo alle armi. In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, nonché per il richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti al momento della chiamata o del richiamo stesso,nonché a quanto contenuto nella legge 28.8.1991, n.288 sulla disciplina della cooperazione dell Italia con i Paesi in via di sviluppo . Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria risolve il rapporto di lavoro, senza diritto al riconoscimento dell'anzianità relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi.
Chiamata e richiamo alle armi. Per quanto concerne la chiamata ed il richiamo alle armi si rimanda a quanto previsto dall'articolo 71 del CCNL vigente.
Chiamata e richiamo alle armi. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l’operaio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto. Agli operai a tempo indeterminato, in caso di temporaneo richiamo alle armi, verrà corrisposto l’importo di n. 20 giorni di paga globale. Il periodo di richiamo alle armi deve essere computato agli effetti di anzianità di lavoro nell’azienda.
Chiamata e richiamo alle armi. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e, agli effetti del trattamento di fine rapporto, il tempo passato sotto le armi, salvo per il lavoratore in prova, si considera come passato in servizio presso l’azienda. Terminato il servizio militare il lavoratore dovrà presentarsi, nel termine di 30 giorni, all’azienda per riprendere il servizio. Quanto sopra salvo diverse disposizioni di legge più favorevoli al lavoratore.