Chiamata e richiamo alle armi. In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, nonché per il richiamo alle armi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti al momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché a quanto previsto dalla Legge 28 agosto 1991, n. 2888, sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Chiamata e richiamo alle armi. Art. 20 Aspettativa
Chiamata e richiamo alle armi. Per il trattamento spettante ai dipendenti in caso di servizio militare di leva o di richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Trascorso un periodo di 30 giorni dal collocamento in congedo, senza che il dipendente abbia ripreso servizio, il relativo rapporto di lavoro viene risolto, salvo obiettive e accertabili ragioni di impedimento.
Chiamata e richiamo alle armi. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il tempo passato sotto le armi, agli effetti della sola indennità di anzianità, si considera come passato in servizio presso l’azienda. Agli operai richiamati alle armi è dovuto:
a) per i primi due mesi una indennità pari a quella corrisposta ai lavoratori addetti ai giornali quotidiani in caso di malattia;
b) successivamente a tale periodo e fino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore a quello riconosciuto in caso di malattia, un’indennità pari alla differenza fra i due trattamenti.
Chiamata e richiamo alle armi. 1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dalla Legge 24.12.1986, n. 958 “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”.
2. Il tempo trascorso in servizio militare di leva viene computato agli effetti dell’anzianità.
3. In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto, durante il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto, fermo restando, a tutti gli effetti, il computo del tempo trascorso in servizio militare nell’anzianità di servizio.
4. Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto ai trattamenti previsti dalle leggi in materia. Il personale avrà inoltre diritto, ad integrazione di quanto previsto da tali leggi, ai seguenti assegni:
a) per il primo mese: retribuzione individuale intera;
b) per il secondo e terzo mese: retribuzione individuale ridotta della metà.
5. Il lavoratore chiamato o richiamato alle armi deve porsi a disposizione dell’azienda, per riprendere servizio, entro il termine di 30 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo; in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario.
6. Le norme del presente articolo si applicano, per effetto dell’art. 7 della legge 15.12.1972, n. 772 sul riconoscimento dell’obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo.
Chiamata e richiamo alle armi. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e, agli effetti del trattamento di fine rapporto, il tempo passato sotto le armi, salvo per il lavoratore in prova, si considera come passato in servizio presso l’azienda. Terminato il servizio militare il lavoratore dovrà presentarsi, nel termine di 30 giorni, all’azienda per riprendere il servizio. Quanto sopra salvo diverse disposizioni di legge più favorevoli al lavoratore.
Chiamata e richiamo alle armi. Chiamata e richiamo alle armi
Chiamata e richiamo alle armi. Art. 47 - Trattamento di fine rapporto Art. 48 - Indennità in caso di morte
Chiamata e richiamo alle armi. In armonia alle norme di cui al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio di leva è computato ai soli effetti della indennità di anzianità. Le norme di cui sopra si applicano agli operai che, anteriormente alla chiamata alle armi, siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre 3 mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte dell'operaio, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza illimitata; in difetto l'operaio sarà considerato dimissionario. Il richiamo alle armi è regolato dalla legge 3 maggio 1955, n. 370. Detto richiamo sospende il rapporto di lavoro, con il diritto per l'operaio alla conservazione del posto. Il periodo trascorso in servizio militare da richiamato, e fino alla presentazione per riprendere il lavoro, è computato ai soli effetti della indennità di anzianità. Alla fine del richiamo l'operaio deve presentarsi nell'azienda, salvo il caso di comprovato impedimento, entro il termine di 5 giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a 1 mese; di 8 giorni se ha avuto durata superiore a 1 mese, ma non a 6; di 15 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi. In difetto l'operaio verrà considerato dimissionario. L'operaio richiamato alle armi non potrà essere licenziato, semprechè non si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, prima che siano trascorsi 3 mesi dalla ripresa dell'occupazione.
Chiamata e richiamo alle armi. Art. 107 (Computo nell'anzianità di servizio)