Gratifica natalizia Clausole campione
Gratifica natalizia. L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 173 ore di retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e puerperio ad integrazione delle quote erogate dagli istituti.
Gratifica natalizia. 1. Per quanto concerne la gratifica natalizia o 13ª mensilità, si fa riferimento alla legge 21 marzo 1953, n. 215, riportata in appendice al presente C.C.N.L.
2. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi.
3. La frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni vale per un mese intero.
4. Le disposizioni di detta legge si applicano a tutti i lavoratori di cui all'art. 17 del presente C.C.N.L.
Gratifica natalizia. In occasione delle feste natalizie e, comunque, non oltre il 22 di dicembre, l’azienda dovrà corrispondere al lavoratore un importo pari a una mensilità della normale retribuzione. Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso l’azienda. A tal fine, il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero.
Gratifica natalizia. L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 173 ore della retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
Gratifica natalizia. La mensilità aggiuntiva, da pagare il 15 dicembre (gratifica natalizia), è pari ad un tredicesimo del minimo tabellare. Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico, o con trattamento ridotto per cause diverse da quelle previste al precedente art. 7, la mensilità aggiuntiva compete in proporzione. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero. Al personale assunto nel corso dell'anno la mensilità aggiuntiva spetta in proporzione al periodo di servizio prestato e la corresponsione della stessa avverrà appena sarà trascorso il periodo di prova. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, anche se in periodo di prova, la mensilità aggiuntiva compete in proporzione al periodo di servizio prestato.
Gratifica natalizia. L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'apprendista considerato in servizio in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 173 ore per gli apprendisti di età superiore a 15 anni e 152 ore per gli apprendisti di età inferiore a 15 anni di retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti mesi di servizio prestati presso l'impresa.
Gratifica natalizia. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Gratifica natalizia. La gratifica natalizia è stabilita per ciascuno anno nella misura di 30 giorni lavorativi di retribuzione. Il pagamento avverrà di norma alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni. I periodi di assenza per malattia e infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, quelli per gravidanza e puerperio nei limiti di interdizione del lavoro, nonché i periodi di assenza per regolari permessi quando siano di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia. Per le sospensioni di lavoro valgono, in quanto vigenti, le deliberazioni adottate dal Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni operai dell’industria.
Gratifica natalizia. L’azienda corrisponderà all’apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredi- cesima mensilità ragguagliata a 173 ore della retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’ap- prendista ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
Gratifica natalizia. 1. Entro e non oltre il 23 dicembre di ogni anno, il datore di lavoro dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione globale di fatto in denaro dovuta, a seconda dei profili professionali, sulla base di quanto previsto al Titolo X, Capo II, del presente C.C.N.L.
2. In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
3. La frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni vale per un mese intero.