Gratifica natalizia Clausole campione

Gratifica natalizia. L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 173 ore di retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa. Ai fini della maturazione del rateo di gratifica natalizia sarà considerata utile la frazione di mese superiore ai 15 gg. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e puerperio ad integrazione delle quote erogate dagli istituti.
Gratifica natalizia. In occasione delle feste natalizie e, comunque, non oltre il 22 di dicembre, l’azienda dovrà corrispondere al lavoratore un importo pari a una mensilità della normale retribuzione. Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso l’azienda. A tal fine, il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero.
Gratifica natalizia. 1. Per quanto concerne la gratifica natalizia o 13ª mensilità, si fa riferimento alla legge 21 marzo 1953, n. 215, riportata in appendice al presente C.C.N.L.
Gratifica natalizia. L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 173 ore della retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
Gratifica natalizia. La mensilità aggiuntiva, da pagare il 15 dicembre (gratifica natalizia), è pari ad un tredicesimo del minimo tabellare. Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico, o con trattamento ridotto per cause diverse da quelle previste al precedente art. 7, la mensilità aggiuntiva compete in proporzione. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero. Al personale assunto nel corso dell'anno la mensilità aggiuntiva spetta in proporzione al periodo di servizio prestato e la corresponsione della stessa avverrà appena sarà trascorso il periodo di prova. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, anche se in periodo di prova, la mensilità aggiuntiva compete in proporzione al periodo di servizio prestato.
Gratifica natalizia. In occasione delle feste natalizie l'impresa corrisponderà al lavoratore un compenso la cui misura è pari a 173 ore di retribuzione di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanto sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa. Le frazioni di mese non inferiori a 2 settimane verranno considerate come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. All'operaio o apprendista licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla L. 29 maggio 1982, n. 297 (vedi allegato). Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 gli importi sono determinati in base alla legge predetta ed alle quote previste dalla precedente regolamentazione contrattuale. Per ciascuno degli anni compiuti di anzianità ininterrotta maturata dopo il 1° giugno 1982 e fino al 31 dicembre 1989 le quote annue da computare sono le seguenti: - dal 1° al 4° anno: 8,32/30: 48 ore; - dal 5° al 10° anno: 12,49/30: 72 ore; - dall'11° al 16° anno: 16,65/30: 96 ore; - dal 17° al 20° anno: 22,54/30: 130 ore; - oltre il 20° anno: 26,01/30: 150 ore. Ai fini del computo degli scaglioni si terrà conto dell'anzianità effettivamente maturata presso la stessa azienda a partire dal 1° gennaio 1945. A far data dal 1° gennaio 1990 valgono le norme di cui alla L. n. 297/1982. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto calcolato secondo le disposizioni della legge 29 maggio 1982, n. 297. Fino alla data dell'entrata in vigore del presente contratto restano valide le condizioni contrattuali e di legge praticate nelle singole aziende. In caso di malattia o infortunio non sul lavoro l'operaio avrà diritto a un'integrazione economica in aggiunta a quella eventualmente corrisposta dall'istituto assicuratore che gli consenta di percepire le seguenti percentuali minime: Per il Settore tessile, abbigliamento, calzaturiero: - l'80% della retribuzione normale di fatto dal 1° al 7° giorno d'assenza. Tale trattamento non...
Gratifica natalizia. L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'apprendista considerato in servizio in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 173 ore per gli apprendisti di età superiore a 15 anni e 152 ore per gli apprendisti di età inferiore a 15 anni di retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti mesi di servizio prestati presso l'impresa.
Gratifica natalizia. La gratifica natalizia è stabilita per ciascuno anno nella misura di 30 giorni lavorativi di retribuzione. Il pagamento avverrà di norma alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni. I periodi di assenza per malattia e infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, quelli per gravidanza e puerperio nei limiti di interdizione del lavoro, nonché i periodi di assenza per regolari permessi quando siano di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia. Per le sospensioni di lavoro valgono, in quanto vigenti, le deliberazioni adottate dal Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni operai dell’industria.
Gratifica natalizia. L’azienda corrisponderà all’apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredi- cesima mensilità ragguagliata a 173 ore della retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’ap- prendista ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
Gratifica natalizia. A tutti i lavoratori sarà corrisposta la gratifica natalizia nella misura di 173 (centosettantatre) ore della retribuzione oraria. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda. Agli effetti del computo, la frazione di 16 giorni o superiore sarà considerata come un mese intero di lavoro compiuto. La gratifica natalizia sarà corrisposta con la percentuale di cui all'art. 5 della Parte Specifica "A".