Dichiarazioni finali di legge dell’operatore economico Clausole campione

Dichiarazioni finali di legge dell’operatore economico. Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013: Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs.165/2001: Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell’appalto L’operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell’organizzazione, gestione e controllo dell’appalto. Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell’appalto
Dichiarazioni finali di legge dell’operatore economico. Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013: Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001:
Dichiarazioni finali di legge dell’operatore economico. Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013: L’operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001: Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell’ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. L’operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell’organizzazione, gestione e controllo dell’appalto. Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e delle prestazioni dell’operatore economico, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato speciale quale documento contrattuale. L’operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l’esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.
Dichiarazioni finali di legge dell’operatore economico. 1. L’operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).