Violazione degli obblighi. Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, la AGA può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.
Violazione degli obblighi. Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, XXX potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
Violazione degli obblighi. Se un assicurato viola in modo colposo le prescrizioni legali o contrat- tuali o gli obblighi, il risarcimento può essere ridotto nella misura in cui il suo comportamento ha influenzato il verificarsi del danno, l’am- montare o la prova dello stesso. In caso di violazione colposa da parte di una persona assicurata degli obblighi elencati nell’ambito della liquidazione del sinistro, l’obbligo di prestazione della Basilese nei suoi confronti si estingue nella misura in cui la prestazione da versare aumenterebbe di conseguenza. Questo svantaggio non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha alcuna influenza sul verificarsi dell’evento temuto e sull’entità delle prestazioni dovute dalla Basilese.
Violazione degli obblighi. In caso di violazione di un obbligo di cui all'articolo C2.6, si applica l'articolo A6 delle Condizioni generali (CG) Arte Privata, A Disposizioni comuni.
Violazione degli obblighi. Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Allianz Assi- stance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
Violazione degli obblighi. Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Travel può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.
Violazione degli obblighi. Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Allianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
Violazione degli obblighi. La violazione da parte dell’affittuario degli obblighi e divieti di cui ai punti 10) 11) 12) 13) 14) e 19) del presente contratto, nonché il mancato pagamento alle previste scadenze del canone di affitto e degli oneri accessori – se esistenti - viene espressamente qualificata come grave e rilevante inadempimento ex art. 5 L. 203/82 e legittimerà la proprietà alla risoluzione del contratto, all’ incameramento della cauzione oltre al risarcimento del maggior danno subito.
Violazione degli obblighi. Se un assicurato viola in modo colposo gli obblighi contrattuali o non elimina una situazione pericolosa che potrebbe causare un danno e di cui la Basilese aveva richiesto la soppressione, l’indennizzo può essere ridotto nella misura in cui il verificarsi e l’estensione del danno ne è stata influenzata. Se un assicurato trasgredisce in modo colposo gli obblighi in caso di sinistro, la Basilese è svincolata da ogni obbligo nei suoi confronti nella misura in cui la prestazione da fornire ne sarebbe aumentata. Questo pregiudizio non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro e sull’entità delle prestazioni dovute dalla Basilese. G8 Aggravamento/diminuzione del rischio Se cambiano le circostanze stabilite nella dichiarazione di proposta o nel contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a notificare imme- diatamente tali modifiche alla Basilese. In caso di aggravamenti essenziali del rischio, entro 30 giorni a partire dal ricevimento della notifica la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto oppure disdire il contratto osservando un preavviso di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta anche al con- traente, se non è d’accordo con l’aumento del premio. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato a partire dal momento dell’aggravamento del rischio fino all’estinzione del contratto. In caso di aggravamento del rischio di cui non viene dato avviso inten- zionalmente, l’indennizzo può essere ridotto nella misura in cui ciò ha concorso al verificarsi o all’aggravarsi del sinistro. Nel caso di una diminuzione essenziale del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto, per iscritto o tramite prova per testo, con un preavviso di 4 settimane o di esigere una riduzione del premio. In caso di riduzione del premio, questo viene ridotto dell’importo che nel premio precedente supera il premio corrispondente per il rischio modificato secondo la tariffa. Una riduzione del premio su richiesta del contraente ha effetto, con riserva di accettazione da parte della Basilese, a decorrere dal momento in cui la Basilese ne riceve comunicazione. Se la Basilese rifiuta di ridurre il premio oppure il contraente non è d’ac- cordo con la riduzione offerta, quest’ultimo ha il diritto di disdire il con- tratto con un preavviso di 4 settimane, per iscritto o tramite prova per testo entro un termine di 4 settimane dal ri...
Violazione degli obblighi. La protezione giuridica può essere rifiutata quando l’assicurato, per sua colpa, non osserva gli obblighi delle presenti condizioni di protezione giuridica.