Violazione degli obblighi Clausole campione

Violazione degli obblighi. Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, la AGA può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.
Violazione degli obblighi. In caso di violazione di un obbligo di cui all'articolo C2.6, si applica l'articolo A6 delle Condizioni generali (CG) Arte Privata, A Disposizioni comuni.
Violazione degli obblighi. Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, XXX potrà rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.
Violazione degli obblighi. Se un assicurato viola in modo colposo le prescrizioni legali o contrat- tuali o gli obblighi, il risarcimento può essere ridotto nella misura in cui il suo comportamento ha influenzato il verificarsi del danno, l’am- montare o la prova dello stesso. In caso di violazione colposa da parte di una persona assicurata degli obblighi elencati nell’ambito della liquidazione del sinistro, l’obbligo di prestazione della Basilese nei suoi confronti si estingue nella misura in cui la prestazione da versare aumenterebbe di conseguenza. Questo svantaggio non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha alcuna influenza sul verificarsi dell’evento temuto e sull’entità delle prestazioni dovute dalla Basilese. S9
Violazione degli obblighi. La protezione giuridica può essere rifiutata quando l’assicurato, per sua colpa, non osserva gli obblighi delle presenti condizioni di protezione giuridica.
Violazione degli obblighi. Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Allianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
Violazione degli obblighi. 26.1 Se la persona assicurata viola gli obblighi contrattuali, la CSS può negare o stabilire le prestazioni secondo il pro- prio giudizio. In costi legati agli accertamenti devono essere assunti dalla persona assicurata.
Violazione degli obblighi. In caso di violazione colpevole di disposizioni legali o contrattuali o di obblighi, l’indennità può essere ridotta proporzionalmente all’in- fluenza avuta da tale violazione sul sinistro, sull’entità o la prova del danno, a meno che il contraente provi che il suo comportamento non ha avuto alcuna influenza sul sinistro, sull’entità o la prova del dan- no. Se l’assicurato viola i suoi doveri di annuncio e collaborazione, Xxxx- sta ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni. In parti- colare in caso di violazione degli obblighi di collaborazione, Assista impartisce all’assicurato un congruo termine per far fronte ai suoi obblighi, indicando che il mancato ossequio può comportare l’esclu- sione di copertura del sinistro. Altri moduli D15 Aventi diritto Gli aventi diritto sono i proprietari dello stabile assicurato menzio- nati nel registro fondiario. È fatto salvo l’art. 57 LCA.
Violazione degli obblighi. D27 In caso di violazione colposa di disposizioni o obblighi giuridici o contrattuali, l’indennità può essere ridotta nella misura in cui ven- gano influenzati il verificarsi, l’entità o la dimostrabilità del danno, a meno che il contraente non dimostri che tale violazione non ha influenzato il verificarsi né l’entità e neppure la dimostrabilità del danno. Se l’assicurato non elimina una situazione pericolosa che potrebbe causare un danno di responsabilità civile e la cui soppressione è stata richiesta dalla Basilese, viene meno l’obbligo di prestazione nei suoi confronti, a meno che il danno si sarebbe verificato anche in caso di adempimento degli obblighi.
Violazione degli obblighi. 36.1 Le Parti contraenti si astengono dal porre in essere qualsiasi misura che possa compromettere il raggiungimento degli scopi del presente Accordo.