Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro Clausole campione

Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro. Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, il risarcimento o l’indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile: Nei casi sopra menzionati, relativamente alla garanzia di R.C. auto, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell’eventuale inopponibilità di eccezioni contrat- tuali prevista dall’art 144 del Codice delle Assi- curazioni. In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integras- sero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Compagnia, tramite l’invio di una Raccomandata con un preavviso di 15 giorni. A fronte dell’esercizio dei rimedi contemplati da- gli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile :
Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro. Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dall’Assicurato e riportate sul preventivo, il risarcimento o l’indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave, 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi del Cod. Civ.: • non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave; • sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato. Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Xxxxx eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall’art 144 del Codice delle assicurazioni. In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di Xxxxx, a mezzo di comunicazione raccomandata da inviarsi con un preavviso di 15 giorni. A fronte dell’esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave, 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi del Cod. Civ.: • laddove i documenti definitivi di polizza (Certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA; mentre • laddove i documenti definitivi di polizza (Certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, l’Assicurato sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Xxxxx la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).