Conservazione della classe di merito maturata Clausole campione

Conservazione della classe di merito maturata. In tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, sarà assegnata al contratto medesimo la stessa classe CU risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. Il Contraente che abbia venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato o cessato la circolazione del veicolo assicurato, ha diritto di chiedere alla Compagnia la conservazione della classe di merito maturata con il precedente contratto, a condizione che il proprietario del veicolo resti immutato e a condizione che la conservazione della classe di merito riguardi un veicolo della medesima tipologia. Potrà beneficiare della conservazione della classe di CU anche il Contraente che abbia subito il furto del veicolo, sempre che il proprietario resti immutato. Il diritto a conservare la classe di CU tra veicoli della stessa tipologia può essere fatto valere anche: • in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, così come per gli altri soggetti già cointestatari in caso di acquisto di un nuovo veicolo; • in caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come per il cedente già cointestatario in caso di acquisto di un nuovo veicolo; • sul veicolo invenduto, già consegnato in conto vendita, la cui classe CU sia stata già attribuita ad un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto; • sul veicolo oggetto furto e successivamente ritrovato, la cui classe CU sia stata già attribuita ad un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto. La documentazione da inviare per il riconoscimento della CU è descritta nell’Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus.
Conservazione della classe di merito maturata. Posso mantenere la stessa classe di merito? In caso di vendita o consegna in conto ven- dita, demolizione, furto, esportazione definiti- va e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Xxxxx che la polizza sia valida per un altro veicolo della stessa tipologia, con conseguente conser- vazione della classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato. » dal coniuge, da persona unita civilmente o dal convivente di fatto » in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi
Conservazione della classe di merito maturata. In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della cir- colazione del Veicolo assicurato il Contratto, su richiesta del Contraente, resta valido per un altro Veicolo intestato allo stesso Proprietario, conservando così anche la classe di merito maturata. Tale diritto è previsto anche per il coniuge in comunione dei beni oppure in caso di passaggio di proprietà del Veicolo da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi. In caso di furto del Veicolo assicurato, il Contraente, sem- pre che il Proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo Contratto per assicurare un altro veicolo, benefi- ciando della classe di merito di Bonus/Malus maturata. In caso di acquisto di ulteriore veicolo già assicurato da parte del Proprietario (o di un suo famigliare stabilmente convivente), il nuovo Contratto, secondo quanto previsto dall’Articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni è assegnato alla stessa classe di merito maturata sul Veicolo già assicurato e risultante dall’Attestazione di Xxxxxxx, a condizione che: • Il Proprietario sia una persona fisica • I veicoli appartengano alla stessa tipologia (per esempio autovettura).
Conservazione della classe di merito maturata. Posso mantenere la stessa classe di merito? In caso di vendita o consegna in conto ven- dita, demolizione, furto, esportazione definiti- va e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Xxxxx che la polizza sia valida per un altro veicolo della stessa tipologia, con conseguente conser- vazione della classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato. » dal coniuge, da persona unita civilmente o dal convivente di fatto » in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi » dagli eredi, in caso di morte del Proprietario del veicolo assicurato, purché conviventi con lui al momento del suo decesso » dagli utilizzatori di un veicolo intestato a por- tatore di handicap purché questi siano registrati sul libretto di circolazione, quali intestatari tem-
Conservazione della classe di merito maturata. 1) In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere alla Società che il contratto sia reso valido per altro veicolo appartenente alla stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche da persona con esso coniugata o unita civilmente o convivente di fatto, oppure in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi o in caso di riscatto di veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore (purchè le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’Art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi). 2) In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente, sempre che il proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario o in noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore (purchè le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’Art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi). 3) In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa tipologia, da parte del medesimo proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo contratto, è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario/locatario (in caso di veicolo acquistato in Leasing) sia una persona fisica (ai sensi e alle condizioni previste dall’art 134 comma 4-bis del Codice delle assicurazioni - Legge n. 40 del 02 Aprile 2007 cosiddetta Bersani).
Conservazione della classe di merito maturata. 1) In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicu- rato, il Contraente ha diritto di chiedere a Verti che il contratto sia reso vali- do per altro veicolo appartenente alla stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comu- nione dei beni oppure in caso di mutamento parziale della titolarità del vei- colo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi. 2) In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente, sempre che il pro- prietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicura- re un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata. 3) In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa tipologia, da parte del medesimo proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizio- ne che il proprietario/locatario (in caso di veicolo acquistato in Leasing) sia una persona fisica (ai sensi e alle condizioni previste dall’art 134 comma 4- bis del Codice delle assicurazioni - Legge n.40 del 02 Aprile 2007 “Bersani”).
Conservazione della classe di merito maturata. Posso mantenere la stessa classe di merito? In caso di vendita o consegna in conto vendi- ta, furto, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Con- traente ha diritto di chiedere a Xxxxx che la po- lizza sia valida per un altro veicolo della stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato. » dal coniuge, da persona unita civilmente o dal convivente di fatto
Conservazione della classe di merito maturata. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, la Compagnia non può applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale.
Conservazione della classe di merito maturata. In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, furto, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Verti che la polizza sia valida per un altro veicolo della stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della classe di merito CU. In caso di acquisto di un ulteriore veicolo appartenente alla stessa o differente tipologia da parte del medesimo Proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), Xxxxx assegna al nuovo contratto la medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il Proprietario/Locatario, in caso di veicolo acquistato in leasing, sia una persona fisica, ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 134 comma 4- bis del Codice delle Assicurazioni – Legge Bersani n.40 del 02 aprile 2007.

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Periodo di conservazione dei dati Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

  • Conservazione dei dati Il Titolare tratta i Dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 11 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio; per il tempo del suo consenso e in ogni caso per non più di 6 mesi dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Marketing; per il tempo del suo consenso e in ogni caso per non più di 1 anno dalla raccolta o in accordo con le maggiori o minori tempistiche che verranno definite dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali per le Finalità di Profilazione.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.

  • PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.