Common use of Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede Clause in Contracts

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio: a. non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo; b. comporterà il diritto della Società di richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del d. Lgs. 50/2016, la revisione dei premi e/o delle condizioni contrattuali (es. franchigie, scoperti, limiti d’indennizzo). Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Ambientale

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione comuni- cazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio: a. rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né cessazione la riduzione dello stesso, né cessa- zione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo; b. comporterà il diritto della Società di richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del d. Lgs. 50/2016, la revisione dei premi e/tale mancata o delle condizioni contrattuali (es. franchigie, scoperti, limiti d’indennizzo)inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze cir- costanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente pre- sente contratto. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della del Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio: a. rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona. Il Contraente non abbia agito con dolo; b. comporterà il diritto è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità, i difetti fisici e le mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti nel momento della Società di richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del d. Lgs. 50/2016, la revisione dei premi e/stipulazione o delle condizioni contrattuali (es. franchigie, scoperti, limiti d’indennizzo)che dovessero in seguito sopravvenire. Le parti Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: Polizza Invalidità Permanente Da Malattia

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. Codice Civile si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione comu- nicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio: a. rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né cessazione la riduzione dello stesso, né ces- sazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo; b. comporterà il diritto della Società di richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del d. Lgs. 50/2016, la revisione dei premi e/tale mancata o delle condizioni contrattuali (es. franchigie, scoperti, limiti d’indennizzo)inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: Insurance Policy

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della del Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio: a. rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede. Il Contraente non abbia agito con dolo; b. comporterà il diritto è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità, i difetti fisici e le mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti nel momento della Società di richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del d. Lgs. 50/2016, la revisione dei premi e/stipulazione o delle condizioni contrattuali (es. franchigie, scoperti, limiti d’indennizzo)che dovessero in seguito sopravvenire. Le parti Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: Insurance Policy

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede. In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. Codice Civile si prende atto che la mancata manca- ta o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio: a. rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto dirit- to all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo; b. comporterà il diritto della Società di richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del d. Lgs. 50/2016, la revisione dei premi e/o delle condizioni contrattuali (es. franchigie, scoperti, limiti d’indennizzo). Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti conse- guenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente automatica- mente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contrattocon- tratto. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior ri- schio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni Accidentali Ai Veicoli