Common use of DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO Clause in Contracts

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione possono comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione al Programma Assicurativo, limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario, di seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che dovessero risultare già diagnosticati alla data di sottoscrizione dello stesso, tali che, se fossero state dichiarati all’atto di compilazione dello stesso non avrebbero consentito la stipula del Programma Assicurativo, le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Assicurato, per il tramite della Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederanno – sempre per il tramite della Contraente - alla restituzione integrale del premio versato all’Assicurato, al netto delle imposte. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Sanitario per le quali le Imprese di Assicurazione non avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, le Imprese di Assicurazione restituiranno, per il tramite della Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula: R = ((PVita+PDanni)*((N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*(N-K)/N) Dove: • R = importo da rimborsare • PVita e PDanni = Premio versato al netto dei costi e tasse(solo danni) riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali già effettuate, con rimborso della quota di premio • H = costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di costi • N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) • K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni) In particolare PVita, PDanni e H dovranno essere riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale come segue: PVita = PVita * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) PDanni = PDanni * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) H = H * (1-Cap_estinto/DR) Dove • Cap_estinto = importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato in caso di estinzione parziale • DR = debito residuo in linea capitale alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni). Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Xxxx Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui Xxxx Protezione S.p.A. ne invierà comunicazione scritta all’Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di erogazione del Contratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Imprese di Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.

Appears in 2 contracts

Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione possono comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora le Imprese l’Impresa di Assicurazione venissero venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione al Programma AssicurativoAdesione, limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che dovessero risultare già diagnosticati alla data di sottoscrizione dello stesso, tali che, se fossero state dichiarati all’atto di compilazione dello stesso Assicurazione non avrebbero avrebbe consentito la stipula del Programma AssicurativoContratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, le Imprese l’Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Assicurato, per il tramite della Contraente, all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui sono venute è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, potranno potrà annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederanno – sempre per il tramite della Contraente - provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Assicuratoall’Impresa, al netto delle imposte. Qualora le Imprese l’Impresa di Assicurazione venissero venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Sanitario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali le Imprese l’Impresa di Assicurazione non avrebbero avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, le Imprese di Assicurazione restituiranno, per il tramite della Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula: R = ((PVita+PDanni)*((N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*(N-K)/N) Dove: • R = importo da rimborsare • PVita e PDanni = Premio versato al netto dei costi e tasse(solo danni) riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali già effettuate, con rimborso della quota di premio • H = costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di costi • N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) • K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni) In particolare PVita, PDanni Assicurative vengono risolte e H dovranno essere riproporzionati a seguito i premi corrisposti rimangono acquisiti dall’Impresa di ciascuna estinzione anticipata parziale come segue: PVita = PVita * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) PDanni = PDanni * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) H = H * (1-Cap_estinto/DR) Dove • Cap_estinto = importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato in caso di estinzione parziale • DR = debito residuo in linea capitale alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni)Assicurazione. L’Impresa non dovrà più corrispondere i successivi premi. Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Xxxx Assicurazioni S.p.A., Danni cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui Xxxx Protezione S.p.A. l’Impresa di Assicurazione ne invierà comunicazione scritta all’Assicuratoall’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. Qualora fossero fornite alle Imprese all’Impresa di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo alle Coperture Assicurative informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di erogazione decorrenza del Contratto di FinanziamentoAssicurazione, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Imprese all’Impresa di Assicurazione Assicurazione, per il tramite dell’Impresa Locataria, prima dell’erogazione della Data di decorrenza del Contratto di Leasing al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione la Data di decorrenza del Finanziamento Contratto di Assicurazione avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione la Data di decorrenza del Finanziamento Contratto di Assicurazione fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articoloall’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze reticenze, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Imprese dell’Impresa di Assicurazione possono comportare: • la perdita totale del diritto all’indennizzo • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative dal Contratto da parte delle Imprese dell’Impresa di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora le Imprese Nel primo caso, l’Impresa di Assicurazione venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione al Programma Assicurativo, limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario, di seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che dovessero risultare già diagnosticati alla data di sottoscrizione dello stesso, tali che, se fossero state dichiarati all’atto di compilazione dello stesso non avrebbero consentito la stipula del Programma Assicurativo, le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Assicurato, per il tramite della Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederanno – sempre per il tramite della Contraente - alla restituzione integrale del premio versato all’Assicurato, al netto delle imposte. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Sanitario per le quali le Imprese di Assicurazione non avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, le Imprese di Assicurazione restituiranno, per il tramite della Contraente, all’Assicurato o restituirà ai suoi aventi diritto Beneficiari la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula: R = Rimborso del Premio Puro: ((PVita+PDanni)*((NPVita)*(1-H)*[(N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*(NK+1)] / [N*(N+1)] Rimborso dei Costi: (PVita)*H*[ (N-K)/N) Dove: • R = importo da rimborsare • ] Dove  PVita e PDanni = Premio versato al netto dei costi e tasse(solo danni) riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali già effettuate, con rimborso della quota di premio • per la Copertura Morte  H = costi Costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di costi • N = durata originaria del finanziamento Finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) • K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data del decesso oppure sinistro. Nel secondo caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà alla Data di restituzione integrale del premio versato all’Assicurato previa comunicazione allo stesso dell’annullamento o recesso (per le Coperture Danni) In particolare PVita, PDanni e H dovranno essere riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale come segue: PVita = PVita * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) PDanni = PDanni * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) H = H * (1-Cap_estinto/DR) Dove • Cap_estinto = importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato in caso di estinzione parziale • DR = debito residuo in linea capitale alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni). Le Coperture Assicurative Danni, prestate dalla Copertura Assicurativa da Xxxx Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui Xxxx Protezione S.p.A. ne invierà comunicazione scritta all’Assicurato, da farsi comunque effettuarsi entro tre 3 mesi dal giorno in cui la stessa l’Impresa di Assicurazione è venuta a conoscenza dell’inesattezza conoscere l’inesattezza della dichiarazione o reticenza delle dichiarazioni resela reticenza. Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salutesalute che, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che richieste dall’Impresa di Assicurazione all’atto della compilazione del Questionario Sanitario o del Rapporto di Visita Medica devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione della compilazione del Modulo Questionario Sanitario o del Rapporto di Adesione Visita Medica e la Data di erogazione del Contratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Imprese all’Impresa di Assicurazione prima dell’erogazione dell’erogazione, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il la Contraente e gli assicurati Assicurati sono tenuti - quest’ultimi – questi ultimi anche tramite il la Contraente -a – a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresaall’Impresa di Assicurazione, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione possono comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione al Programma Assicurativo, limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario, di seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che dovessero risultare già diagnosticati alla data di sottoscrizione dello stesso, tali che, se fossero state dichiarati all’atto di compilazione dello stesso non avrebbero consentito la stipula del Programma Assicurativo, le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Assicurato, per il tramite della Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederanno – sempre per il tramite della Contraente - alla restituzione integrale del premio versato all’Assicurato, al netto delle imposte. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Sanitario per le quali le Imprese di Assicurazione non avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, le Imprese di Assicurazione restituiranno, per il tramite della Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula: R = Rimborso del Premio Puro: ((PVita+PDanni)*((NPVita + PDanni/1,025)*(1-H)*[(N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*(NK+1)] / [N*(N+1)] Rimborso dei Costi: (PVita + PDanni/1,025)*H*[ (N-K)/N) Dove: • R = importo da rimborsare • ] Dove  PVita e PDanni = Premio versato per la Copertura Morte  PDanni /1,025 = Premio versato per le Coperture Danni al netto dei costi e tasse(solo dannidelle imposte (Invalidità Totale Permanente – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Inabilità temporanea al lavoro) riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali già effettuate, con rimborso della quota di premio • H = costi Costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di costi • N = durata originaria del finanziamento Finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) • K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data del decesso sinistro Morte oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni) In particolare PVita, PDanni e H dovranno essere riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale come segue: PVita = PVita * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) PDanni = PDanni * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) H = H * (1-Cap_estinto/DR) Dove • Cap_estinto = importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato in caso di estinzione parziale • DR = debito residuo in linea capitale alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni)recesso. Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Xxxx Avipop Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui Xxxx Protezione S.p.A. l’Impresa di Assicurazione, tramite la Contraente ne invierà comunicazione scritta all’Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di erogazione del Contratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Imprese di Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Imprese dell’Impresa di Assicurazione possono comportare: • compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché determinare la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora le Imprese Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione venissero all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di decorrenza delle Coperture Assicurative, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. Qualora l’Impresa di Assicurazione venisse a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione al Programma AssicurativoAdesione, limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali l’Impresa di seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che dovessero risultare già diagnosticati alla data di sottoscrizione dello stesso, tali che, se fossero state dichiarati all’atto di compilazione dello stesso Assicurazione non avrebbero avrebbe consentito la stipula del Programma AssicurativoContratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “Requisiti di Assicurabilità”, le Imprese l’Impresa di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Assicurato, per il tramite della Contraente, all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui sono venute è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello rese dallo stesso, potranno annullare o recedere recederà dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederanno – sempre per il tramite della Contraente - provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Assicurato, al netto delle imposteper il tramite della Contraente. Qualora le Imprese l’Impresa di Assicurazione venissero venisse a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Sanitario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali le Imprese l’Impresa di Assicurazione non avrebbero avrebbe consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, le Imprese l’Impresa di Assicurazione restituiranno, per potrà esercitare il tramite della Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula: R = ((PVita+PDanni)*((N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*(N-K)/N) Dove: • R = importo da rimborsare • PVita e PDanni = Premio versato al netto dei costi e tasse(solo danni) riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali già effettuate, con rimborso della quota di premio • H = costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di costi • N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) • K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni) In particolare PVita, PDanni e H dovranno essere riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale come segue: PVita = PVita * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) PDanni = PDanni * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) H = H * (1-Cap_estinto/DR) Dove • Cap_estinto = importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato in caso di estinzione parziale • DR = debito residuo in linea capitale alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni). Le dalle Coperture Assicurative Danni, prestate da Xxxx Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui Xxxx Protezione S.p.A. ne invierà comunicazione scritta all’Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. Qualora fossero fornite alle Imprese I premi pagati restano acquisiti dalla Impresa di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono Assicurazione. L’Assicurato non dovrà più corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di erogazione del Contratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Imprese di Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’esteroi successivi premi.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione possono comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione al Programma Assicurativo, limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario, di seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che dovessero risultare già diagnosticati alla data di sottoscrizione dello stesso, tali che, se fossero state dichiarati all’atto di compilazione dello stesso non avrebbero consentito la stipula del Programma Assicurativo, le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Assicurato, per il tramite della Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederanno – sempre per il tramite della Contraente - alla restituzione integrale del premio versato all’Assicurato, al netto delle imposte. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Sanitario per le quali le Imprese di Assicurazione non avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, le Imprese di Assicurazione restituiranno, per il tramite della Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula: R = ((PVita+PDanni)*((N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*(N-K)/N) Dove: • R = importo da rimborsare • PVita e PDanni = Premio versato al netto dei costi e tasse(solo danni) riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali già effettuate, con rimborso della quota di premio • H = costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di costi • N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) • K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni) In particolare PVita, PDanni e H dovranno essere riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale come segue: PVita = PVita * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) PDanni = PDanni * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) H = H * (1-Cap_estinto/DR) Dove • Cap_estinto = importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato in caso di estinzione parziale • DR = debito residuo in linea capitale alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni). Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Xxxx Avipop Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui Xxxx Protezione Avipop Vita S.p.A. A., tramite la Contraente ne invierà comunicazione scritta all’Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di erogazione del Contratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Imprese di Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze reticenze, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Imprese dell’Impresa di Assicurazione possono comportare: • la perdita totale del diritto all’indennizzo • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative dal Contratto da parte delle Imprese dell’Impresa di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora le Imprese Nel primo caso, i premi pagati restano acquisiti dall’Impresa di Assicurazione. Nel secondo caso, l’Impresa di Assicurazione venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione al Programma Assicurativo, limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario, di seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che dovessero risultare già diagnosticati alla data di sottoscrizione dello stesso, tali che, se fossero state dichiarati all’atto di compilazione dello stesso non avrebbero consentito la stipula del Programma Assicurativo, le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Assicurato, per il tramite della Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederanno – sempre per il tramite della Contraente - provvederà alla restituzione integrale del premio versato all’Assicurato, al netto delle imposte. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte all’Assicurato previa comunicazione allo stesso dell’annullamento o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Sanitario per le quali le Imprese di Assicurazione non avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, le Imprese di Assicurazione restituiranno, per il tramite della Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula: R = ((PVita+PDanni)*((N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*(N-K)/N) Dove: • R = importo recesso dalla Copertura Assicurativa da rimborsare • PVita e PDanni = Premio versato al netto dei costi e tasse(solo danni) riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali già effettuate, con rimborso della quota di premio • H = costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di costi • N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) • K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni) In particolare PVita, PDanni e H dovranno essere riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale come segue: PVita = PVita * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) PDanni = PDanni * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) H = H * (1-Cap_estinto/DR) Dove • Cap_estinto = importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato in caso di estinzione parziale • DR = debito residuo in linea capitale alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni). Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Xxxx Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui Xxxx Protezione S.p.A. ne invierà comunicazione scritta all’Assicurato, da farsi comunque effettuarsi entro tre 3 mesi dal giorno in cui la stessa l’Impresa di Assicurazione è venuta a conoscenza dell’inesattezza conoscere l’inesattezza della dichiarazione o reticenza delle dichiarazioni resela reticenza. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall‘Impresa di Assicurazione all’atto dell‘adesione alla Polizza Collettiva, devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo alle Coperture Assicurative informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data per le Coperture assunte con Questionario Medico o del Rapporto di erogazione del Contratto di FinanziamentoVisita Medica per le Coperture assunte con questo, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Imprese all’Impresa di Assicurazione Assicurazione, per il tramite dell’Impresa Locataria, prima dell’erogazione della Data di decorrenza del Contratto di Leasing al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione la Data di decorrenza del Finanziamento Contratto di Assicurazione avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione la Data di decorrenza del Finanziamento Contratto di Assicurazione fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articoloall’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione possono comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione al Programma AssicurativoAdesione, limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali le Imprese di seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che dovessero risultare già diagnosticati alla data di sottoscrizione dello stesso, tali che, se fossero state dichiarati all’atto di compilazione dello stesso Assicurazione non avrebbero consentito la stipula del Programma AssicurativoContratto di Assicurazione secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Assicurato, per il tramite della Contraente, all’Impresa/Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederanno – sempre per il tramite della Contraente - alla restituzione integrale del premio versato all’Assicuratoall’Impresa, al netto delle imposte. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Sanitario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali le Imprese di Assicurazione non avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, Assicurazione le Coperture Assicurative vengono risolte e i premi corrisposti rimangono acquisiti dalle Imprese di Assicurazione restituiranno, per il tramite della Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione Assicurazione. L’Impresa non goduto calcolata secondo la seguente formula: R = ((PVita+PDanni)*((N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*(N-K)/N) Dove: • R = importo da rimborsare • PVita e PDanni = Premio versato al netto dei costi e tasse(solo danni) riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali già effettuate, con rimborso della quota di premio • H = costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di costi • N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) • K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni) In particolare PVita, PDanni e H dovranno essere riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale come segue: PVita = PVita * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) PDanni = PDanni * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) H = H * (1-Cap_estinto/DR) Dove • Cap_estinto = importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato in caso di estinzione parziale • DR = debito residuo in linea capitale alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni)dovrà più corrispondere i successivi premi. Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Xxxx Avipop Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui Xxxx Protezione S.p.A. l’Impresa di Assicurazione ne invierà comunicazione scritta all’Assicuratoall’Impresa/Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo alle Coperture Assicurative informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di erogazione del Contratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Imprese di Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente la Contraente, l’Impresa e gli assicurati Assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione possono comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione al Programma AssicurativoAdesione, limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti per le quali le Imprese di seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che dovessero risultare già diagnosticati alla data di sottoscrizione dello stesso, tali che, se fossero state dichiarati all’atto di compilazione dello stesso Assicurazione non avrebbero consentito la stipula del Programma Assicurativodelle Coperture Assicurative secondo quanto previsto dall’art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITÀ”, le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Assicurato, per il tramite della Contraente, all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederanno – sempre per il tramite della Contraente - alla restituzione integrale del premio versato all’Assicurato, al netto delle imposte. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Sanitario Medico o dell’eventuale Rapporto di Visita Medica per le quali le Imprese di Assicurazione non avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, le Imprese di Assicurazione restituiranno, per il tramite della Contraente, restituiranno all’Assicurato o ai suoi aventi diritto la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula: R = ((PVita+PDanni)*((N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*(N-K)/N) Dove: • R = importo da rimborsare • PVita e PDanni = Premio versato al netto dei costi e tasse(solo danni) riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali già effettuate, con rimborso della quota di premio • H = costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di costi • N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) • K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni) In particolare PVita, PDanni e H dovranno essere riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale come segue: PVita = PVita * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) PDanni = PDanni * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) H = H * (1-Cap_estinto/DR) Dove • Cap_estinto = importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato in caso di estinzione parziale • DR = debito residuo in linea capitale alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni)costi. Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Xxxx Avipop Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui Xxxx Protezione S.p.A. l’Impresa di Assicurazione ne invierà comunicazione scritta all’Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione Assicurazione, all’atto della adesione al Programma Assicurativo alle Coperture Assicurative, informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che le stesse devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di erogazione del Contratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Imprese di Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il la Contraente e gli assicurati Assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il la Contraente -a - a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresaalle Imprese di Assicurazione, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva a Capitale Costante Ed a Premio Annuo Costante

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione possono comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione al Programma Assicurativo, limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario, di seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che dovessero risultare già diagnosticati alla data di sottoscrizione dello stesso, tali che, se fossero state dichiarati all’atto di compilazione dello stesso non avrebbero consentito la stipula del Programma Assicurativo, le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Assicurato, per il tramite della Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederanno – sempre per il tramite della Contraente - alla restituzione integrale del premio versato all’Assicurato, al netto delle imposte. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Sanitario per le quali le Imprese di Assicurazione non avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, le Imprese di Assicurazione restituiranno, per il tramite della Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula: R = ((PVita+PDanni)*((N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*(N-K)/N) Dove: • R = importo da rimborsare • PVita e PDanni = Premio versato al netto dei costi e tasse(solo danni) riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali già effettuate, con rimborso della quota di premio • H = costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di costi • N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) • K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni) In particolare PVita, PDanni e H dovranno essere riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale come segue: PVita = PVita * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) PDanni = PDanni * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) H = H * (1-Cap_estinto/DR) Dove • Cap_estinto = importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato in caso di estinzione parziale • DR = debito residuo in linea capitale alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni). Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Xxxx Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui Xxxx Protezione S.p.A. A., tramite la Contraente ne invierà comunicazione scritta all’Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di erogazione del Contratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Imprese di Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze reticenze, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Imprese dell’Impresa di Assicurazione possono comportare: • la perdita totale del diritto all’indennizzo • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative dal Contratto da parte delle Imprese dell’Impresa di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora le Imprese Nel primo caso, l’Impresa di Assicurazione venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione al Programma Assicurativo, limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario, di seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che dovessero risultare già diagnosticati alla data di sottoscrizione dello stesso, tali che, se fossero state dichiarati all’atto di compilazione dello stesso non avrebbero consentito la stipula del Programma Assicurativo, le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Assicuratorestituirà ai Beneficiari, per il tramite della Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederanno – sempre per il tramite della Contraente - alla restituzione integrale del premio versato all’Assicurato, al netto delle imposte. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Sanitario per le quali le Imprese di Assicurazione non avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, le Imprese di Assicurazione restituiranno, per il tramite della Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula: R = Rimborso del Premio Puro: ((PVita+PDanni)*((NPVita)*(1-H)*[(N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*(NK+1)] / [N*(N+1)] Rimborso dei Costi: (PVita)*H*[ (N-K)/N) Dove: • R = importo da rimborsare • ] Dove  PVita e PDanni = Premio versato al netto dei costi e tasse(solo danni) riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali già effettuate, con rimborso della quota di premio • per la Copertura Morte  H = costi Costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di costi • N = durata originaria del finanziamento Finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) • K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data del decesso oppure sinistro. Nel secondo caso, l’Impresa di Assicurazione provvederà alla Data di recesso (per le Coperture Danni) In particolare PVita, PDanni e H dovranno essere riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale come segue: PVita = PVita * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) PDanni = PDanni * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) H = H * (1-Cap_estinto/DR) Dove • Cap_estinto = importo restituzione integrale del finanziamento rimborsato dall’Assicurato in caso di estinzione parziale • DR = debito residuo in linea capitale alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni). Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Xxxx Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui Xxxx Protezione S.p.A. ne invierà comunicazione scritta premio versato all’Assicurato, per il tramite della Contraente, previa comunicazione allo stesso dell’annullamento o recesso dalla Copertura Assicurativa da farsi comunque effettuarsi entro tre 3 mesi dal giorno in cui la stessa l’Impresa di Assicurazione è venuta a conoscenza dell’inesattezza conoscere l’inesattezza della dichiarazione o reticenza delle dichiarazioni resela reticenza. Qualora fossero fornite alle Imprese all’Impresa di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, Pertanto in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di erogazione del Contratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Imprese all’Impresa di Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese dell’Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli assicurati Assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a - a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione possono comportare: • la cessazione dell’assicurazione a seguito di annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte delle Imprese di Assicurazione • la perdita totale del diritto all’indennizzo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Adesione al Programma Assicurativo, limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario, di seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi nonchè di malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che dovessero risultare già diagnosticati alla data di sottoscrizione dello stesso, tali che, se fossero state dichiarati all’atto di compilazione dello stesso non avrebbero consentito la stipula del Programma Assicurativo, le Imprese di Assicurazione, previa comunicazione da farsi all’Assicurato, per il tramite della Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui sono venute a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni dello stesso, potranno annullare o recedere dalle Coperture Assicurative con effetto dalla data di inizio delle stesse e provvederanno – sempre per il tramite della Contraente - alla restituzione integrale del premio versato all’Assicurato, al netto delle imposte. Qualora le Imprese di Assicurazione venissero a conoscenza, in fase di accertamento per sinistro, che l’Assicurato ha reso delle dichiarazioni inesatte o reticenti all’atto della compilazione del Questionario Sanitario per le quali le Imprese di Assicurazione non avrebbero consentito la stipula del Contratto di Assicurazione, le Imprese di Assicurazione restituiranno, per il tramite della Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi diritto la parte di Premio relativa al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula: R = Rimborso del Premio Puro: ((PVita+PDanni)*((NPVita + PDanni/1,025)*(1-H)*[(N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*(NK+1)] / [N*(N+1)] Rimborso dei Costi: (PVita + PDanni/1,025)*H*[ (N-K)/N) Dove: • R = importo da rimborsare • ] Dove ▪ PVita e PDanni = Premio versato per la Copertura Morte ▪ PDanni /1,025 = Premio versato per le Coperture Danni al netto dei costi e tasse(solo dannidelle imposte (Invalidità Totale Permanente – Ricovero Ospedaliero – Inabilità temporanea al lavoro) riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali già effettuate, con rimborso della quota di premio • H = costi Costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di costi • N = durata originaria del finanziamento Finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) • K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data del decesso sinistro Morte oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni) In particolare PVita, PDanni e H dovranno essere riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale come segue: PVita = PVita * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) PDanni = PDanni * (1-Cap_estinto/Debito_residuo) H = H * (1-Cap_estinto/DR) Dove • Cap_estinto = importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato in caso di estinzione parziale • DR = debito residuo in linea capitale alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni)recesso. Le Coperture Assicurative Danni, prestate da Xxxx Avipop Assicurazioni S.p.A., cesseranno con effetto dal giorno del decesso oppure, in caso di sinistro relativo alle Coperture Danni, dal giorno in cui Xxxx Protezione S.p.A. l’Impresa di Assicurazione, tramite la Contraente ne invierà comunicazione scritta all’Assicurato, da farsi comunque entro tre mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese. Qualora fossero fornite alle Imprese di Assicurazione all’atto della adesione al Programma Assicurativo informazioni inerenti allo stato di salute, si richiama particolare attenzione degli Assicurati che devono corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, in questo caso, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di erogazione del Contratto di Finanziamento, l’Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alle Imprese di Assicurazione prima dell’erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Imprese di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l’erogazione del Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato l’Assicurato è tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli assicurati sono tenuti - quest’ultimi anche tramite il Contraente -a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all’Impresa, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all’estero.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa