Ubriachezza. A parziale rettifica di quanto indicato nell'art. 14 delle C.G.A. l'assicurazione vale anche per gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti ad ubriachezza.
Ubriachezza. Si considera in stato di ubriachezza l'assicurato al quale venga riscontrato un tasso alcolemico superiore alla limitazione della Legge vigente.
Ubriachezza. Con tale termine, non si intende lo stato di “ebbrezza”, previsto dal Codice della Strada (articolo 186, comma 2, punto 1) corrispondente alla presenza di un tasso alcol emico nel sangue superiore a 0,5 grammi per litro, ma si fa riferimento al concetto espresso dalla letteratura scientifica, cioè a un tasso di alcool nel sangue superiore, che provoca una vera e propria azione depressiva sui centri motori, perdita di autocontrollo e disturbi dell’equilibrio, con gravi ripercussioni sulle condizioni psico-fisiche dell’individuo.
Ubriachezza. Stato di intossicazione acuta da alcool tale da alterare notevolmente le facoltà mentali e fisiche. Per le azioni effettuate alla guida di veicoli si fa riferimento a un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (articolo 186 comma 2 lett. b) Codice della Strada); per le altre situazioni (pedoni, infortuni domestici) si fa riferimento a eventuali verbali della Polizia Giudiziaria o ad accertamenti ospedalieri.
Ubriachezza. Temporanea alterazione psicofisica causata dall’ingestione eccessiva di bevande alcoliche riscontrabile da un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l.
Ubriachezza. L'ubriachezza ha rilievo sia in ambito assicurativo Infortuni (perché dall'assicurazione sono esclusi gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, nè sono assicurabili le persone affette da alcolismo), sia agli effetti della circolazione stradale, poichè la legge reprime la guida di veicoli in stato di ebbrezza (questa sussiste quando viene accertato un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti nel regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada) con sanzioni penali e amministrative (sospensione della patente) associate Un infortunio che abbia caratteristiche di non indennizzabilità (ad esempio per grave imprudenza o negligenza) sarà tuttavia indennizzabile se l'atto è stato compiuto per dovere di solidarietà umana Sono considerati in garanzia "Incendio" i danni provocati ai beni assicurati da urto e collisione di veicoli in circolazione, purché non risultino appartenere all'assicurato.
Ubriachezza. Presenza di tasso alcolemico pari o superiore a 0,8 gr/L Residenza anagrafica dell'Assicurato Numero 034/926 che la Struttura Organizzativa può richiedere all’Assicurato per erogare l’Assistenza quando l’Assicurato stesso non sia stato in grado di fornire con precisione le altre indicazioni richieste.
Ubriachezza. Si considera in stato di ubriachezza l'Assicurato al quale venga riscontrato un tasso alcoolemico superiore alla limitazione della Legge vigente. Polizza n° 00067012303259 stampata in data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 32 / 43 COPIA PER IL CONTRAENTE
Ubriachezza. Si considera in stato di ubriachezza l'Assicurato al quale venga riscontrato un tasso alcoolemico superiore alla limitazione della Legge vigente. Nel testo che segue si intende per: • l'Organizzazione di Volontariato Contraente, così come definita dall'Art. 3 della Legge n. 266/1991 e dall'Art.32 del Decreto Legislativo n.117/2017 o l'Associazione di promozione sociale come definita dall'Art.2 della legge n. 383/2000 e dall'Art.35 del Decreto Legislativo n.117/2017 nella sua qualità di organizzatore, promotore e gestore delle attività di volontariato indicate nel proprio Statuto; • i singoli Volontari che prestano attività di volontariato in servizio contemporaneo, come indicato nella Scheda Tecnica di polizza, iscritti nel registro degli aderenti di cui all'art. 3 del D.M. 14/02/1992 modificato dall'art. 3 del D.M. 16/11/1992; • i singoli Volontari che costituiscono il numero complessivo di aderenti all'Organizzazione di Volontariato come indicato nella Scheda Tecnica di polizza, iscritti nel registro degli aderenti di cui all'art. 3 del D.M. 14/02/1992 modificato dall'art. 3 del D.M. 16/11/1992, o nell'apposito registro dei volontari di cui all'Art.17 del Decreto Legislativo n.117/2017 quando partecipano a raduni, mostre,manifestazioni aventi carattere promozionale, ricreative e formative connesse ai fini istituzionali della stessa Organizzazione di Volontariato;
Ubriachezza. Presenza di tasso alcolemico pari o superiore a 0.8 gr/l. Il conducente dei veicoli indicati in scheda di Polizza.