REGOLAZIONE PREMIO Clausole campione

REGOLAZIONE PREMIO. Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minore durata del contratto, secondo le variazioni, intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, al fine della sospensione delle garanzie, la Società dovrà darne comunicazione al Contraente, a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni di cui al presente ed al precedente articolo saranno effettuate tramite la Marsh S.p.A., Xxxxxx incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza.
REGOLAZIONE PREMIO. Il premio annuo del Contratto - che comunque costituisce il minimo dovuto – é calcolato in base al numero degli Assicurati indicati nel frontespizio di polizza ed é assoggettato a regolazione in occasione della scadenza di ciascuna annualità assicurativa. Per la regolazione del premio, non oltre 30 giorni dopo la scadenza, il Contraente deve inviare alla Società la dichiarazione relativa al numero aggiornato degli Assicurati, fermo il pagamento tempestivo del premio di rinnovo riportato in frontespizio di polizza. In caso di mancato invio della dichiarazione relativa al numero degli Assicurati, come in caso di mancato pagamento della differenza attiva, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto adempimento, ferma la facoltà della Società di rescindere il Contratto qualora la variazione comporti un inaccettabile aggravamento del rischio inizialmente assicurato.
REGOLAZIONE PREMIO. Nel caso in cui il Premio menzionato nella Scheda dl Copertura sia soggetto a regolazione sulla base di dati variabili, il Contraente pagherà all’inizio di ciascun periodo di Durata della polizza un premio “minimo in acconto non rimborsabile”, calcolato applicando il convenuto tasso di premio al valore totale dei dati variabili stimati per detto periodo di Durata della polizza. Entro 90 giorni dalla scadenza di ogni periodo di Durata della polizza il Contraente dovrà comunicare per iscritto alla Società il valore totale dei dati variabili a consuntivo riferito al periodo dl Durata della polizza. Il premio finale sarà calcolato applicando il tasso di premio al dato comunicato. Quando la comunicazione di regolazione del premio è ricevuta dal Contraente esso dovrà corrispondere alla Società entro 30 giorni qualsiasi differenza tra il premio finale ed il premio minimo pagato in acconto. La Società in qualsiasi momento, finché consentito dalla legge sarà autorizzata ad effettuare verifiche e controlli, ed il Contraente sarà tenuto a fornire tutti i chiarimenti e la documentazione necessari. Nel caso di mancato pagamento del premio a regolazione la Società si riserva il diritto di rifiutare il pagamento di qualsiasi Sinistro notificato ai sensi di questa polizza.
REGOLAZIONE PREMIO. Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
REGOLAZIONE PREMIO. Il premio alla firma si intende minimo e comunque acquisito dalla Società ed è convenuto in base al numero delle persone assicurate alla decorrenza. CATEGORIA A - PILOTI COLLAUDATORI e TECNICO COLLAUDATORE: CATEGORIA B/C - ISPETTORI DI VOLO - ENAC
REGOLAZIONE PREMIO. S’intendono operanti le medesime norme di cui all’Art. 29, capitolo “Norme che regolano l’assicurazione Infortuni”.
REGOLAZIONE PREMIO. Entro 90 giorni dalle scadenze indicate in Polizza, verrà emessa Appendice di regolazione Premio relativa alle Inclusioni ed esclusioni di veicoli intervenute nel periodo considerato. Nel caso in cui dal conguaglio emerga che il Contraente debba integrare il Premio pagato, quest’ultimo è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento da parte della Compagnia. Nel caso in cui, invece, dal conguaglio emerga che il Contraente abbia pagato un Premio superiore, il rimborso da parte della Compagnia avverrà al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
REGOLAZIONE PREMIO. Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare, all’Impresa l’ammontare complessivo dei chilometri percorsi dagli assicurati per missioni e trasferte affinché la Compagnia possa procedere all’emissione di apposito documento di regolazione del premio. La differenza attiva o passiva (fermo il premio minimo annuo) risultante dall’appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione.
REGOLAZIONE PREMIO. La presente polizza non è soggetta a regolazione premio.
REGOLAZIONE PREMIO. Il premio è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto in base al valore effettivo delle opere appaltate indicate in ogni Scheda Tecnica. Da tale conteggio verrà dedotto il premio forfettario eventualmente convenuto e anticipato. Le differenze risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto relative alla Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno