Common use of Dichiarazioni sulle circostanze del rischio Clause in Contracts

Dichiarazioni sulle circostanze del rischio. Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che: • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del Contratto, a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il premio convenuto per il primo anno e ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento. • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto (cfr. art. 1893 c.c.). Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato; • al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.

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Dichiarazioni sulle circostanze del rischio. Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio. La rischio e la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che: • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita Perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del Contratto, Contratto a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre 3 mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il premio assicurativo convenuto per il primo anno e ed ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamentol’annullamento. • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi ipotesi, qualora si verifichi un sinistro sinistro, la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto (cfr. art. 1893 cfr.1893 c.c.). Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato; • al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.

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Dichiarazioni sulle circostanze del rischio. Il Contraente e l’Assicurato devono Contraente/Assicurato deve indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio. La ; la violazione di questo tale obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli L’art. 1892 e 1893 del Codice Civile prevedonoprevede, infatti, che: • che le dichiarazioni inesatte o reticenti rese e le reticenze del Contraente/Assicurato fatte con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono egli conosceva o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero avrebbe potuto conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare comportano la perdita totale del diritto all’Indennizzoalle Prestazioni di Assistenza quando relative a circostanze tali per cui la Compagnia, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il suo consenso, o lo avrebbe dato a un Premio più elevato. In questo casoIl Contraente/Assicurato dichiara come componenti del proprio Nucleo Familiare soggetti che non ne fanno parte. Se, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del Contrattoinvece, a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il premio convenuto per il primo anno e ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento. • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese e le reticenze del Contraente/Assicurato sono state effettuate senza dolo o colpa grave (cioè da parte del Contraente/Assicurato, ovvero riguardano circostanze a lui sconosciute e e/o che non potevano essere accertate conosciute con la normale diligenza), consentono alla l’art. 1893 del Codice civile sancisce il diritto della Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo far cessare gli effetti del contratto (recesso) e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contratto entro 3 mesi dalla scoperta erogare Prestazioni di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente Assistenza ridotte in proporzione della differenza tra il premio Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse avesse conosciuto il vero stato delle cose cose. In entrambi i casi la Compagnia ha diritto a trattenere tutti i premi già riscossi, quello relativo al momento della conclusione periodo di assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave del Contratto (cfr. art. 1893 c.cContraente/Assicurato, il Premio dovuto per il primo anno.). Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato; • al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.

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Dichiarazioni sulle circostanze del rischio. Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio. La rischio e la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile civile prevedono, infatti, che: • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita Perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del Contratto, Contratto a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre 3 mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il premio assicurativo convenuto per il primo anno e ed ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamentol’annullamento. • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi ipotesi, qualora si verifichi un sinistro sinistro, la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto (cfr. art. 1893 cfr.1893 c.c.). Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato; • al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.

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Dichiarazioni sulle circostanze del rischio. Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio. La Rischio e la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che: • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita Perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del Contratto, a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il sinistro Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il premio convenuto per il primo anno e ai premi relativi al periodo di Assicurazione assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento. • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto (cfr. art. 1893 c.c.). Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato; • al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.

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Dichiarazioni sulle circostanze del rischio. Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio. La Rischio e la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che: • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita Perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del Contratto, a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il sinistro Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il premio convenuto per il primo anno e ai premi relativi al periodo di Assicurazione assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento. • le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto (cfr. art. 1893 c.c.). Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche: • alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato; • al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.Proprietario;

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