Difetti e mancanze nell'esecuzione. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell’articolo 232 del D.P.R. n. 207/2010. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Difetti e mancanze nell'esecuzione. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell’articolo 232 del D.P.R. n. 207/2010successivo punto 12 del presente articolo. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore direttore dei Lavorilavori, confermata dal responsabile coordinatore del procedimentociclo, risulti che l'Appaltatore l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatoredell'appaltatore.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato d'Appalto, Construction Contract
Difetti e mancanze nell'esecuzione. 1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione all’esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell’articolo 232 del D.P.R. n. 207/2010147.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo l’organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavorilavori, confermata dal responsabile Responsabile unico del procedimento, risulti che l'Appaltatore l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, l'organo l’organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatoredell’appaltatore.
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Samples: Regolamento Di Attuazione Della Legge Regionale N. 14/2002 in Materia Di Lavori Pubblici