DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE. La Direzione dei Lavori, nominata dall’Ente appaltante, provvederà al controllo della corrispondenza delle opere a quelle previste nel progetto esecutivo, ed alla relativa contabilizzazione, al rispetto dei tempi di esecuzione e a tutte le relative incombenze. L’Impresa è tenuta ad affidare la Direzione tecnica dei lavori ad un Direttore Tecnico di cantiere che dovrà essere reperibile in ogni momento per tutta la durata dell’appalto, senza che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della sua assenza. L'Impresa Appaltatrice prima di iniziare il servizio dovrà comunicare il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere che dovrà essere reperibile in ogni momento per tutta la durata del servizio in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della sua assenza. Il predetto Direttore Tecnico di cantiere dovrà inoltre essere munito di recapito di posta elettronica e di telefono cellulare attivo 24 ore su 24 per le chiamate d'emergenza. Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà essere un tecnico professionalmente qualificato secondo le competenze di legge, ed il nominativo dovrà essere indicato, dall’Impresa Appaltatrice, alla Direzione dei Lavori all’atto della consegna dei lavori. Il Direttore Tecnico di cantiere avrà i seguenti compiti: ⋅ affiancare la Direzione Lavori in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione; ⋅ essere reperibile in ogni momento per tutta la durata del servizio in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della sua assenza; ⋅ essere munito di recapito di telefono cellulare attivo 24 ore su 24 per le chiamate d'emergenza fax ed indirizzo di posta elettronica; ⋅ rappresentare l'Impresa Appaltatrice per tutte le comunicazioni di ordine tecnico ed operativo riguardanti il servizio e pertanto tutte le comunicazioni e/o richieste a lui rivolte si intenderanno effettuate direttamente all'Impresa Appaltatrice Il Direttore Tecnico di cantiere dell’Impresa rimane, ad ogni effetto, l’unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone o cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione. Infine l’Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità e risponde dell’idoneità di tutto il personale addetto allo svolgimento dell’appalto; lo stesso personale dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha diritto di ottenere l’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori o persona senza obbligo di specificarne il motivo e/o rispondere delle conseguenze.
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DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE. La Direzione dei Lavori, nominata dall’Ente appaltante, provvederà al controllo della corrispondenza delle opere a quelle previste nel progetto esecutivo, ed alla relativa contabilizzazione, al rispetto dei tempi di esecuzione e a tutte le relative incombenze. L’Impresa è tenuta ad affidare la Direzione tecnica dei lavori ad un Direttore Tecnico di cantiere che dovrà essere reperibile in ogni momento per tutta la durata dell’appalto, senza che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della sua assenza. L'Impresa Appaltatrice prima di iniziare il servizio dovrà comunicare il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere che dovrà essere reperibile in ogni momento per tutta la durata del servizio in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della sua assenza. Il predetto Direttore Tecnico di cantiere dovrà inoltre essere munito di recapito di posta elettronica e di telefono cellulare attivo 24 ore su 24 per le chiamate d'emergenza. Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà essere un tecnico professionalmente qualificato secondo le competenze di legge, ed il nominativo dovrà essere indicato, dall’Impresa Appaltatrice, alla Direzione dei Lavori all’atto della consegna dei lavori. Il Direttore Tecnico di cantiere avrà i seguenti compiti: ⋅ affiancare la Direzione Lavori in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione; ⋅ essere reperibile in ogni momento per tutta la durata del servizio in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della sua assenza; ⋅ essere munito di recapito di telefono cellulare attivo 24 ore su 24 per le chiamate d'emergenza fax ed indirizzo di posta elettronica; ⋅ rappresentare l'Impresa Appaltatrice per tutte le comunicazioni di ordine tecnico ed operativo riguardanti il servizio e pertanto tutte le comunicazioni e/o richieste a lui rivolte si intenderanno effettuate direttamente all'Impresa Appaltatrice Il Direttore Tecnico di cantiere dell’Impresa rimane, ad ogni effetto, l’unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone o cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione. Infine l’Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità e risponde dell’idoneità di tutto il personale addetto allo svolgimento dell’appalto; lo stesso personale dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha diritto di ottenere l’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori o persona senza obbligo di specificarne il motivo e/o rispondere delle conseguenze.
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DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE. La Direzione dei Lavori, nominata dall’Ente dall'Ente appaltante, provvederà al controllo della corrispondenza delle opere a quelle previste nel progetto esecutivo, ed alla relativa contabilizzazione, al rispetto dei tempi di esecuzione e a tutte le relative incombenze. L’Impresa L'Impresa è tenuta ad affidare la Direzione tecnica dei lavori ad un Direttore Tecnico di cantiere che dovrà essere reperibile in ogni momento per tutta la durata dell’appaltodell'appalto, senza che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della sua assenza. L'Impresa Appaltatrice prima di iniziare il servizio dovrà comunicare il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere che dovrà essere reperibile in ogni momento per tutta la durata del servizio in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della sua assenza. Il predetto Direttore Tecnico di cantiere dovrà inoltre essere munito di recapito di posta elettronica e di telefono cellulare attivo 24 ore su 24 per le chiamate d'emergenzad'emergenza fornito dell’applicazione WhatsApp per ricevere le comunicazioni relative ai lavori da effettuare. Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà essere un tecnico professionalmente qualificato secondo le competenze di legge, ed il nominativo dovrà essere indicato, dall’Impresa dall'Impresa Appaltatrice, alla Direzione dei Lavori all’atto all'atto della consegna dei lavori. Il Direttore Tecnico di cantiere avrà i seguenti compiti: ⋅ • affiancare la Direzione Lavori in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione; ⋅ • essere reperibile in ogni momento per tutta la durata del servizio in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della sua assenza; ⋅ • essere munito di recapito di telefono cellulare attivo 24 ore su 24 per le chiamate d'emergenza fax ed indirizzo di posta elettronica; ⋅ • rappresentare l'Impresa Appaltatrice per tutte le comunicazioni di ordine tecnico ed operativo riguardanti il servizio e pertanto tutte le comunicazioni e/o richieste a lui rivolte si intenderanno effettuate direttamente all'Impresa Appaltatrice Appaltatrice. Il Direttore Tecnico di cantiere dell’Impresa dell'Impresa rimane, ad ogni effetto, l’unico l'unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone o cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione. Infine l’Impresa l'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità e risponde dell’idoneità dell'idoneità di tutto il personale addetto allo svolgimento dell’appaltodell'appalto; lo stesso personale dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha diritto di ottenere l’allontanamento l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori o persona senza obbligo di specificarne il motivo e/o rispondere delle conseguenze. In aggiunta si richiede la redazione, per ogni singolo intervento, di uno schizzo di cantiere, o "sketch", come da modello allegato al presente Capitolato Speciale d'appalto, da far pervenire alla D.L. con cadenza settimanale.
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DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE. La Direzione dei Lavorilavori sarà eseguita a cura di tecnici designati dal Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nominata dall’Ente appaltante, provvederà al controllo della corrispondenza delle opere nonché a quelle previste nel progetto esecutivo, ed designare le persone qualificate ad assistere alla relativa contabilizzazione, al rispetto dei tempi di esecuzione e a tutte le relative incombenze. L’Impresa è tenuta ad affidare la Direzione tecnica misurazione dei lavori ad un Direttore Tecnico di cantiere che dovrà essere reperibile in ogni momento per tutta la durata dell’appaltoed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. L'Appaltatore, senza che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto all'atto della sua assenza. L'Impresa Appaltatrice prima di iniziare il servizio consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, per iscritto, il nominativo del Direttore Tecnico delle persone di cantiere che dovrà essere reperibile in ogni momento per tutta la durata del servizio in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della sua assenza. Il predetto Direttore Tecnico di cantiere dovrà inoltre essere munito di recapito di posta elettronica e di telefono cellulare attivo 24 ore su 24 per le chiamate d'emergenzacui sopra. Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà essere un tecnico professionalmente qualificato tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali. Ai sensi dell’art. 248 del D.Lgs 207/2010 comma 5 - Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale - la direzione tecnica per i lavori è affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di leggetitolo di studi relativo alla conservazione di beni culturali o in architettura. Il Capo o i Xxxx cantiere dovranno anch’essi essere tecnici laureati o diplomati o Assistenti diplomati alla scuola per Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul Libro matricola e sul Libro paga dell’impresa che dovranno, ed il nominativo dovrà a richiesta, essere indicato, dall’Impresa Appaltatrice, alla Direzione dei Lavori all’atto della consegna dei lavoriesibiti. Il Direttore Tecnico di cantiere avrà i seguenti compiti: ⋅ affiancare la Direzione Lavori in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione; ⋅ ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere reperibile in ogni momento per tutta la durata del servizio in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della sua assenza; ⋅ essere munito di recapito di telefono cellulare attivo 24 ore su 24 per le chiamate d'emergenza fax ed indirizzo di posta elettronica; ⋅ rappresentare l'Impresa Appaltatrice per tutte le comunicazioni di ordine tecnico ed operativo riguardanti il servizio e pertanto tutte le comunicazioni e/o richieste a lui rivolte si intenderanno effettuate direttamente all'Impresa Appaltatrice conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il Direttore Tecnico di cantiere dell’Impresa rimanedovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi art. art. 21, ad ogni effetto22, l’unico 23, e 24. In occasione delle caratteristiche del manufatto su cui si interviene , l’Appaltatore dovrà nominare un responsabile dei restauri che avrà il compito di coordinare gli interventi di restauro che quindi verranno eseguiti sotto la sua supervisione, verificare le più idonee metodologie esecutive, proporre indagini sui materiali che risultassero necessari, collazionare le documentazioni delle varie fasi operative con foto, mappature ed indagini, redigere relazioni sui restauri, il tutto secondo le indicazioni “normal” (Normativa materiali lapidei), specifiche e quanto altro necessario per danni o sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone o cose in conseguenza di cattiva esecuzione eseguire correttamente i restauri. Il responsabile delle opere di restauro dovrà essere in possesso di Diploma di una delle scuole che per legge dello Stato Italiano abilitano all’esercizio della professione o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzionetitolo equipollente conseguito in uno dei paesi membri della Comunità Europea, ed avere una esperienza nel settore almeno quinquennale. Infine l’Impresa dovrà provvedere L’Impresa comunicherà per iscritto alla condotta effettiva D.L. i nominativi dei Tecnici incaricati dei necessari studi, indagini, calcoli, progettazioni e sperimentazioni, ciascuno con la qualifica dovuta entro dieci giorni dalla consegna parziale o totale dei lavori con personale tecnico idoneo e dall’ordine di provata capacità e adeguatoesecuzione dei medesimi. Tutti i professionisti comunque impiegati per la esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato Speciale sono tenuti ad osservare la rispettiva normativa deontologica ed in particolare il segreto professionale. In caso di affidamento a tecnici esterni di incarichi di progettazione, numericamente, alle necessità e risponde dell’idoneità tali professionisti devono risultare in possesso di tutto il personale addetto allo svolgimento dell’appalto; lo stesso personale dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha diritto di ottenere l’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori o persona senza obbligo di specificarne il motivo e/o rispondere delle conseguenzepolizza assicurativa secondo quanto sancito dal D.P.R. 137/2012- 14/08/2012 per i rischi derivanti da attività professionale.
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