COMUNE DI CANALE MONTERANOCittà Metropolitana di Roma Capitale SOTTOMISURA 7.6 - OPERAZIONE 7.6.1"Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità" PROGETTO...
COMUNE DI CANALE MONTERANO Città Metropolitana di Roma Capitale |
SOTTOMISURA 7.6 - OPERAZIONE 7.6.1"Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità" |
PROGETTO ESECUTIVO Realizzazione di una recinzione a protezione dell'ontaneta CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO |
L.A. Genesis S.r.l.
Via Po 12, 00198 Roma - P.Iva e C.F. 00000000000
Tel. e fax: 00 00000000 - email: xxxx@xxxxxxxxx.xx
Comune di Canale Monterano Piazza del Campo 9
Elaborati:
Unico
I TECNICI:
L.A. Genesis S.r.l.
Dott. Agr. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Agr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
COMMITTENTE:
Comune di Canale Monterano
Sede: Xxxxxx xxx Xxxxx 0, Xxxxxx Xxxxxxxxx (XX) CUAA: 80225790585
Dicembre 2021
Spett.le … Via….
C.A.P. - Città
Invio mezzo P.E.C. al seguente indirizzo:
………………………..
Oggetto: Lettera commerciale di incarico di lavori, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016. X.X.X. 0000-0000 Xxxxxxx Xxxxx misura 7, sottomisura 7.6, Tipologia di operazione 7.6.1. Progetto denominato "Studi e monitoraggi di flora e fauna della Riserva Naturale Regionale Monterano e dell'area ZPS Tolfetano-Cerite-Manziate”. Affidamento incarico di lavori per realizzazione di opere di ingegneria naturalistica.
Premessa
Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale 18 marzo 2019 n. 36 il Comune di Canale Monterano (Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Monterano) ha disposto l’adesione al P.S.R. 2014-2020 Misura 7 Tipologia di Operazione 7.6.1.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale 26 febbraio 2021 n. 16, con la quale si trasferisce alla struttura della Riserva Naturale Regionale Monterano la gestione del procedimento con assegnazione della responsabilità del procedimento al funzionario Dott. For. Xxxxx Xxxxxx.
Considerato che con Determinazione n. … in data ………………., la Riserva Naturale Regionale Monterano, ha affidato l’esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto, si definiscono di seguito le condizioni per l’esecuzione dell’incarico in oggetto.
Articolo 1. Oggetto e specificazione dell’incarico
La Riserva Naturale Regionale Monterano, in attuazione della Determinazione
n. … in data ………………., affida, con le modalità riportate nella presente lettera commerciale, alla Soc. …………….., con sede in ………., Via n.
…., P.IVA: ………………, i lavori per le opere di ingegneria naturalistica riguardante la realizzazione di una recinzione e la costruzione di due bacheche bifacciali illustrative, relativi al progetto ammesso a finanziamento nell’ambito del P.S.R. 2014-2020, Misura 7, Tipologia di Operazione 7.6.1, denominato "Studi e monitoraggi di flora e fauna della Riserva Naturale Regionale Monterano e dell’area ZPS Tolfetano-Cerite-Manziate" - CIG: …………..
Articolo 2. Norme tecniche di riferimento
L’esecuzione dei lavori è regolata dalla normativa di settore e dalla presente lettera di affidamento, e dovrà essere conforme all'offerta presentata con lettera commerciale acquisita al protocollo al n….…….. in data ……………………….
segue.
sito web: xxxxxxxxxxxxxxxx.xx – p.e.c.: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Articolo 3. Durata e penali
I lavori avranno la durata prevista nel progetto "Studi e monitoraggi di flora e fauna della Riserva Naturale Regionale Monterano e dell'area ZPS Tolfetano-Cerite-Manziate” e disposizioni regionali in merito al relativo finanziamento, comprese eventuali proroghe dei tempi di realizzazione. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato relativo ai lavori.
Articolo 4. Compenso dei lavori
L’importo complessivo dell’esecuzione dei lavori ammonta ad € 10.630,40, comprensivo di contributo per imprevisti 5% per € 531,50 e I.V.A. 22% per € 2.336,69.
Articolo 5. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Ditta incaricata è tenuta, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’affidamento dei lavori.
Articolo 6. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari La Stazione Appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento alla Ditta e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 7. Modalità di pagamento dei lavori
Il pagamento degli acconti e della rata di saldo sarà effettuato nel termine di 90 giorni. Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi, esclusa ogni altra indennità o compenso.
Articolo 8. Oneri vari
Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso, a norma dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Sono a carico della Stazione Appaltante le spese relative all'IVA.
Articolo 9. Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nelle ipotesi previste dal citato articolo.
La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente lettera commerciale verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia che dovesse insorgere relativamente all’interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, sarà deferita al Foro competente che, fin d’ora, si identifica in quello di Civitavecchia.
segue.
Articolo 10. Regolarità contributiva
La regolarità contributiva dell’Appaltatore è stata verificata mediante acquisizione telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che sarà aggiornato alla sua scadenza.
Articolo 11. Domicilio legale
Agli effetti del presente contratto, la Stazione Appaltante e l’Appaltatore eleggono domicilio legale presso le rispettive sedi.
Articolo 12. Trattamento dei dati personali
Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, la Stazione Appaltante procederà al trattamento dei dati personali contenuti nella presente lettera commerciale. I suddetti dati saranno sottoposti al trattamento, automatizzato e no, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti alla presente procedura. I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatto salvo le competenti Autorità Pubbliche o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Articolo 13. Richiamo alle norme generali
Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente lettera di affidamento delle forniture delle attrezzature, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale e sia regionale, vigente in materia.
Articolo 14. Norma finale
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 del Codice civile, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 14 sono dichiarate tutte clausole essenziali.
Il Direttore Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Responsabile del Procedimento Xxxxx Xxxxxx
I N D I C E
PARTE I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE 3
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 3
ART. 2 MODALITA' ED AMMONTARE DELL'APPALTO 3
ART. 3 QUALIFICAZIONE 4
ART. 4 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 4
ART. 5 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 4
ART. 6 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 4
ART. 7 PERIZIE DI VARIANTI E SUPPLETIVE 5
ART. 8 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO 5
PARTE II - NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONE PARTICOLARI RELATIVE ALL’APPALTO 6
ART. 9 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 6
ART. 10 DISPOSIZIONI GENERALI 6
ART. 11 ELEZIONE DEL DOMICILIO E NOMINA DEL SUPPLENTE 6
ART. 12 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO 6
ART. 13 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 6
ART. 14 CAUZIONE PROVVISORIA 7
ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA 8
ART. 16 ASSICURAZIONE 10
ART. 17 CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI – INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE – CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI - PROROGHE 10
ART. 18 PENALI 12
ART. 19 USO DELLE OPERE PRIMA DEL COLLAUDO 13
ART. 20 DANNI DIPENDENTI DA FORZA MAGGIORE 13
ART. 21 RISPETTO NORMATIVA ANTIMAFIA – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 14
ART. 22 PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA 15
ART. 23 NUOVI PREZZI 16
ART. 24 REVISIONE DEI PREZZI 16
ART. 25 TABELLONI INDICATIVI 16
ART. 26 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 16
ART. 27 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI 21
ART. 28 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE PER DANNI 21
ART. 29 NORME DI SICUREZZA 22
ART. 30 PIANO PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO 22
ART. 31 RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI 23
ART. 32 DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE 24
ART. 33 DIRETTORE DI CANTIERE 24
ART. 34 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 25
ART. 35 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO 26
ART. 36 PERSONALE DELL'IMPRESA 27
ART. 37 CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE 27
ART. 38 OCCUPAZIONE DI SUOLO 28
ART. 39 RITROVAMENTO DI OGGETTI MATERIALI 28
PARTE III - CONTABILITA’ DEI LAVORI 29
ART. 40 DOCUMENTI 29
ART. 41 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI IN ACCONTO 29
ART. 42 CONTO FINALE - COLLAUDO DEI LAVORI 30
ART. 43 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO 30
ART. 44 RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO 31
ART. 45 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE 31
ART. 46 GARANZIE 31
ART. 47 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL’APPALTATORE 31
PARTE IV - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 33
ART. 48 TRACCIAMENTI 33
ART. 49 CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE PROVE DEI MATERIALI 33
ART. 50 CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI 33
ART. 51 MATERIALI METALLICI 34
ART. 52 PRODOTTI A BASE DI LEGNO 34
ART. 53 TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE DI ARREDI 35
ART. 54 PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI) 35
ART. 55 PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE 36
ART. 56 ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO 38
(a) BACHECA BIFACCIALE 38
(b) STACCIONATA 38
PARTE V - MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 39
ART. 57 PALI INFISSI 39
ART. 58 SCAVI E RINTERRI IN GENERE 39
ART. 59 OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA 40
ART. 60 ABBATTIMENTO ALBERI E ARBUSTI 43
ART. 61 CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA ZONA
D'INTERVENTO 43
ART. 62 MANUTENZIONE ORDINARIA 44
ART. 63 PULIZIA DELL'AREA DEL CANTIERE 44
ART. 64 DIFESA AMBIENTALE 44
ART. 65 ELEMENTI A PROTEZIONE DEL PASCOLO BRADO E D’ARREDO 44
ART. 66 ARREDO 45
(a) BACHECHE ED ESPOSITORI 45
(b) STACCIONATA 45
ART. 67 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI 45
ART. 68 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 45
ART. 69 MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEGUENTI AI LAVORI 45
PARTE VI - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 46
ART. 70 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 46
ART. 71 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA – INVARIABILITA’ DEI PREZZI 47
PARTE VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 49
ART. 72 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 49
ART. 73 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA 49
ART. 74 ARBITRATO 49
PARTE I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente Capitolato stabilisce le norme particolari di esecuzione che regolano l'appalto dei lavori per la
“REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE DI UNA PORZIONE DI ONTANETA” lungo il fiume Xxxxxxx,
nella Riserva Naturale Regionale Monterano nel comune di Canale Monterano secondo quanto previsto dal progetto definitivo in data 22/12/2021.
I lavori vengono eseguiti su appalto del Comune di Canale Monterano al quale è demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante, sia tecnica che amministrativa, ed è devoluta l'approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessi i lavori. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per il Comune di Canale Monterano.
Le indicazioni del presente capitolato, l'elenco dei prezzi unitari e i disegni sotto elencati forniscono la consistenza quantitativa, qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.
Insieme al presente capitolato si trasmettono gli elaborati componenti il Progetto di cui di seguito elencati:
• Quadro Tecnico Economico del Progetto;
• relazione tecnica descrittiva;
• computo metrico;
• analisi prezzi;
• elenco prezzi;
• elaborato grafico;
• allegato fotografico.
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovrà realizzarsi e le principali dimensioni:
Art. 2 MODALITA' ED AMMONTARE DELL'APPALTO
Il presente Capitolato vale anche per l'esecuzione delle varianti al progetto che in qualsiasi momento l'Amministrazione intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari che l'Amministrazione stessa, fino al collaudo, intendesse richiedere all'Impresa, e che l'Impresa si obbliga sin d'ora a soddisfare come specificato di seguito.
MODALITA' DELL'APPALTO
I lavori di cui al presente capitolato si intendono appaltati a corpo, e l’aggiudicazione avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori ed i costi della sicurezza ammonta ad € 10.630,04
L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, dato a corpo, ammonta ad € 10.180,00 di cui oneri per la sicurezza € 184,15
I costi della sicurezza ammontano a € 450,04
I lavori a corpo sono appaltati in base alle norme del presente capitolato alle condizioni ed oneri indicati nell’elenco prezzi con l’applicazione del prezzo unitario indicato dall’impresa aggiudicataria sulla offerta prezzi unitari posta a base della gara di appalto; tali prezzi comprendono tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei lavori ad essa affidati.
Importi in euro | TOTALE | |
1 | Lavori ( L ) A MISURA | 10.180,00 |
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) | 450,04 |
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) | 10.630,04 |
L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».
Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
Importi in euro | soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso |
1 | Lavori ( L ) a misura colonna (TOTALE) | 10.180,00 | |
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) | 450,04 |
L’importo dei lavori e compensi a corpo è soggetto a ribasso d’asta. Non sono soggetti a ribasso i costi della sicurezza.
Art. 3 QUALIFICAZIONE
Per quanto riguarda i lavori indicati nel presente capitolato questi rientrano nelle seguenti categoria e classi d’importo, in conformità al Regolamento istituito con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA per un importo pari a Euro 10.630,04
Art. 4 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
I prezzi e l'importo lavori presunto dal presente capitolato sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Tale imposta, se dovuta, sarà versata dall'amministrazione all'appaltatore nella percentuale prevista dalle norme di legge vigenti.
Gli importi dei lavori eseguiti in economia diretta non sono soggetti al regime I.V.A.
Art. 5 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere che costituiscono l'oggetto dell'appalto corrispondono per forma e dimensioni a quelle risultanti dal progetto definitivo fornito dalla Stazione Appaltante ed a quelle che, all'atto esecutivo, saranno precisate dalla Direzione Lavori, la quale si riserva di consegnare all'appaltatore, nel corso dei lavori e nell'ordine che riterrà più opportuno, i disegni supplementari delle opere da eseguire.
Sommariamente le opere possono riassumersi come:
• SALVAGUARDIA DI UNA PORZIONE DI ONTANETA
O Realizzazione di una staccionata per il contenimento degli animali al pascolo
O Realizzazione di una bacheca in legno bifacciale
Tutti i lavori elencati si intendono appaltati a CORPO.
La forma e le dimensioni di tali opere risultano dal sopracitato progetto esecutivo redatto in data 22/12/2021.
Art. 6 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Le indicazioni di cui ai precedenti Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5 ed i disegni allegati al contratto debbono ritenersi unicamente come norme di massima affinché l'Appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da eseguire. L'Amministrazione si riserva piena ed ampia facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti che credesse opportuno di apportarvi nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori senza che l'Impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o di indennizzi di qualsiasi natura e specie non previsti nel capitolato generale e nel presente capitolato speciale; stessa facoltà avrà la Direzione Lavori nei riguardi dei materiali da costruzione, dei magisteri in genere e per quanto riguarda le modalità esecutive, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
Per contro, è fatto tassativo divieto all'Impresa di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle opere scritta dalla
D.L. (col richiamo dell'avvenuta superiore approvazione). L'Amministrazione avrà diritto a far demolire, a spese dell'Impresa stessa, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.
Qualora l'Amministrazione non credesse di usare questo suo diritto e preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall'Impresa, ne pagherà l'importo in base all'ammontare minore risultante: a) applicando alle opere previste e ordinate dall'Amministrazione i prezzi di Capitolato, al netto del ribasso contrattuale; b) applicando alle opere arbitrariamente variate dall'Impresa i prezzi di Capitolato al netto del ribasso contrattuale.
Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente entro un importo non superiore al 5% per le singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.
Se le varianti eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.
La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.
Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella legislazione e nei regolamenti di riferimento.
Art. 7 PERIZIE DI VARIANTI E SUPPLETIVE
Ove si evidenzi la necessità di farvi ricorso, si riterranno applicabili le norme previste dall'art. 149 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e al D.P.R. n. 207/2010.
Art. 8 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
PARTE II - NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONE PARTICOLARI RELATIVE ALL’APPALTO
Art. 9 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, l'esistenza di adatte zone per lo scarico a rifiuto delle materie di scavo, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l'andamento climatico, il regime dei corsi d'acqua, ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sul ribasso offerto.
E' altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo.
Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di revisione prezzi e di danni cagionati da forza maggiore.
Art. 10 DISPOSIZIONI GENERALI
1. L’Appalto è retto dal presente Capitolato Speciale, dal Capitolato Particolare – Elenco Prezzi, dal Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, adottato dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, dalla Legge 20 marzo 1865, n. 248, allegato F e dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nello svolgimento dell’Appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da Leggi che da Decreti, Circolari e Regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle Norme sulla circolazione stradale, a quella sulla sicurezza ed igiene del lavoro, vigenti al momento dell’esecuzione delle opere.
3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.
Art. 11 ELEZIONE DEL DOMICILIO E NOMINA DEL SUPPLENTE
1. Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l’appaltatore elegge il proprio domicilio in
Comune di Canale Monterano Xxxxxx xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxxxxx (XX)
2. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell’appalto dovrà essere comunicato, al Responsabile del Procedimento con lettera raccomandata, entro 24 ore dall’avvenuto cambiamento.
3. L’inosservanza di tale prescrizione, protrattasi per oltre tre giorni, comporta l’applicazione della penale di cui al successivo Art. 18, punto 1).
4. L’appaltatore dovrà, all’atto della stipula del contratto, presentare un supplente, il quale documenterà la sua identità e stabilirà il suo domicilio o dimora in Roma.
Art. 12 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale, per quanto non in contrasto con esso, i seguenti documenti:
− Il capitolato generale d’appalto di cui al D.M: 145/2000;
− il Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di L.L.P.P. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
− Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, Decreto legislativo . 18 aprile 2016, n. 50;
− le tabelle UNI e tutte le altre Norme e Normalizzazioni richiamate nel presente Capitolato;
− Dichiarazione di adeguamento alle prescrizioni ambientali ai sensi dell’art. art. 71 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Tutti i predetti documenti, esclusi il presente Capitolato Speciale, la dichiarazione ed il Capitolato generale e quelli che verranno in seguito specificati, per patto non saranno allegati.
Art. 13 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del
d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Art. 14 CAUZIONE PROVVISORIA
L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente prescritta dall'art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.
2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.
Art. 15 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia di tutti gli obblighi del presente appalto, l’appaltatore verserà alla Tesoreria Comunale, alla firma del contratto o all’atto dell’esibizione del regolare atto di impegno, ove avvenga la consegna ad urgenza, il prescritto deposito cauzionale pari all’importo stabilito in conformità a quanto previsto dall’art. 103 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dall’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010.
1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. (si veda il d.m. 19 gennaio 2018, n. 31)
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 16 ASSICURAZIONE
A norma dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 l'Impresa Appaltatrice è obbligata, altresì, a stipulare le seguenti polizze:
- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere almeno pari a euro (diconsi euro
…………………………) di cui euro …………………. (diconsi euro ) per danni
alle opere oggetto del contratto (salva la rideterminazione in esito all'aggiudicazione), euro
…………………………… (diconsi euro ………………………………..) per danni alle opere ed impianti preesistenti ed euro ………………………… (diconsi euro ) per demolizione e sgombero;
- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a euro ……………….. (diconsi euro ).
Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. cui le medesime coperture devono sempre essere adeguate.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. 17 CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI – INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE – CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI - PROROGHE
La consegna dei lavori sarà effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori e secondo l’art. 9 del Capitolato Generale d’Appalto DM 19 aprile 2000 n. 145 e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010. In caso di urgenza la consegna potrà essere effettuata immediatamente dopo la deliberazione di aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamenti,sarà quella del primo verbale di consegna parziale.
Della consegna verrà redatto apposito verbale. Dalla data di consegna decorreranno i termini contrattuali.
1. La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro i termini e nelle modalità stabilite negli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207.
2. All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
3. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
4. Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.
5. L’Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di consegna.
6. Dieci giorni prima della consegna dei lavori, l’Impresa presenterà alla Stazione appaltante la dichiarazione di adeguamento alle prescrizioni ambientali. Tale dichiarazione dovrà contenere la descrizione dell’ubicazione e l’organizzazione del cantiere rispetto al contesto territoriale di riferimento, l’indicazione delle misure adottate in fase di cantiere per ridurre gli impatti ambientali e la descrizione dei materiali utilizzati. Inoltre dovrà anche contenere le azioni compensative e quelle necessarie alla riqualificazione ambientale delle aree di cantiere, una volta completati i lavori, fornendo chiare indicazioni sulle misure e sulle sistemazioni che saranno messe in atto dalla ditta.
7. Dieci giorni prima della consegna dei lavori, l’Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente capitolato. Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed i termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
8. Decorsi sette giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato. La proposta approvata sarà impegnativa per l’Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate alla Direzione dei Lavori.
9. L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
a. Delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
b. Della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
c. Delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento ed al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
d. Dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
10. L'accettazione del programma operativo da parte della Direzione dei Lavori non costituisce tuttavia assunzione di responsabilità alcuna della Direzione dei lavori stessa per quanto concerne la idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Capitolato.
11. Nel caso di sospensione lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.
12. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
13. L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
14. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori entro cinque giorni dalla data di fine lavori. La mancata ultimazione anche di limitata entità delle opere comporta la messa in mora dell'impresa e dell'addebito della penale.
15. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, ai sensi del comma 6 dell’art. 154 del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
16. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
17. In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello steso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbono essere consegnate.
18. Ove ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Impresa e approvato dal Direttore dei Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione lavori.
19. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori,
nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme dì cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
20. L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
21. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
22. Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
23. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
24. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
25. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese, nel verbale di sospensione deve essere indicato l’importo residuo convenzionale dei lavori ancora da eseguire alla data della disposta sospensione, in quello di ripresa, in riferimento della data di sua redazione e dell’importo residuo già individuato in sede di sospensione, si determinerà il nuovo programma lavori sulla base delle produzioni mensili differenziate riportate all’articolo dinanzi citato.
26. Ove a norma di Capitolato Generale possa darsi luogo a richiesta di proroga, si stabilisce che nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e l’importo residuo convenuto. L’Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:
a. al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
b. al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;
c. al pagamento, nei termini contrattuali, dell’importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.
27. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
28. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Art. 18 PENALI
A. Violazioni alle prescrizioni generali del capitolato
1. Le trasgressioni alle prestazioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui alla lettera B, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell’Ufficio Dirigente, il rifiuto da parte dell’Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L., il mancato rispetto del Piano della Sicurezza, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, la mancata trasmissione del rapporto settimanale prevista.
2. Le penalità varieranno da un minimo di € 516,46 ad un massimo di € 1.032,91
3. In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l’appaltante non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
B. Violazioni alle prescrizioni particolari del capitolato
1. Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti
Le accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato Art. 21 del presente Capitolato, fermo restando ogni altra azione che l’Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell’Appaltatore, daranno luogo alle seguenti sanzioni:
a. Violazione della normativa di cui all’Art. 21 comma 1 e comma 8: penale pari all’1% del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato prima dell’autorizzazione e comunque mai inferiore ad € 2.582,28 per ciascuna infrazione;
b. Ritardo rispetto ai termini indicati dall’Art. 21 comma 3, lettera a.: per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza è prevista l’applicazione di una penale pari allo 0,008% dell’importo netto dell’appalto comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell’inadempienza;
c. Ritardo rispetto al termine indicato all’Art. 21, comma 7: penale giornaliera pari alla precedente lettera b.;
d. Ritardo rispetto al termine indicato all’Art. 21, comma 9: penale giornaliera pari alla precedente lettera b.;
e. Ritardo rispetto al termine di cui all’Art. 21, comma 10: penale giornaliera pari allo 0,005% riferito all’importo netto dell’appalto comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi
, esecutivi al momento dell’inadempienza;
f. Ritardo rispetto al termine indicato all’Art. 21, comma 5, lettera d.: penale giornaliera pari alla precedente lettera e.;
g. Xxxxxxx nella presentazione della documentazione di cui all’Art. 21, comma 5, lettera b.: penale giornaliera pari alla precedente lettera e.
2. Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori.
Ritardo nel compimento, ovvero inizio, delle opere nei termini di cui al presente capitolato: applicazione di una penale giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori e comunque complessivamente non superiore al 10%. L’ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.
3. Inosservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro.
Violazione della normativa della sicurezza ed igiene del lavoro di cui a Piano di sicurezza e Coordinamento di cui all’Art. 30 per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
4. Mancato rispetto dei termini di consegna della documentazione relativa all’avvenuta denunzia agli enti previdenziali ed assicurativi.
Ritardo rispetto ai termini previsti dal presente Capitolato: penale pari allo 0,005% dell’importo netto a base d’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell’infrazione.
5. Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere.
Violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere e sicurezza ed igiene nei posti di lavoro, come specificato nel presente Capitolato: per una prima infrazione è prevista una penale pari allo 0,002% che in ogni caso non potrà essere inferiore ad € 361,00 (trecentosessantuno virgola zero) né superiore ad € 1.032,00 (Milletrentadue virgola zero).
Per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed i relativi limiti massimi e minimi andranno aumentati del 50% (cinquanta per cento).
6. Mancato rispetto degli oneri dell’Appaltatore.
a. Mancata esposizione o di incompleta iscrizione dei dati richiesti della tabella di cui all’Art. 25: sanzione amministrativa da un minimo di € 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) ad un massimo di € 2.065,83 (duemilasessantacinque virgola ottantatre) di cui all’art. 21 del Nuovo Codice della Strada;
b. Ogni altra inadempienza alle prescrizioni darà luogo all’applicazione della penale di cui alla lettera a) del presente articolo.
Art. 19 USO DELLE OPERE PRIMA DEL COLLAUDO
Dopo l'ultimazione dei lavori, anche frazionata, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di richiedere all'impresa la consegna delle opere già completate senza che questa abbia nulla da obiettare né a richiedere maggiori compensi, previa compilazione di un verbale in cui venga dato atto delle condizioni delle stesse e venga chiarito che la ditta rimane responsabile dell'eliminazione dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali, ed in genere delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal collaudatore all'atto della visita di collaudo con esclusione dei danni causati dall'uso o da cattiva conduzione da parte dell'Amministrazione.
Art. 20 DANNI DIPENDENTI DA FORZA MAGGIORE
I danni derivanti da forza maggiore sono regolati dalla procedura prevista dall'art. 166 DPR 207/2010 con l'avvertenza che la denuncia dei danni deve essere sempre fatta per iscritto.
Resta convenuto in particolare che, durante tutto il periodo dei lavori e fino al collaudo, i danni alle categorie di lavori sotto indicate saranno regolati dalle limitazioni e norme sotto specificate:
− per gli scavi in genere, sia di sbancamento, che per fondazione, come per costruzione o sistemazione di canali, per la profilatura ed il livellamento del terreno, lo scoronamento di cigli in frana, gli interramenti od erosione dovuti a qualsiasi causa, anche ad eventi meteorici eccezionali, non saranno considerati come "danni di
forza maggiore" quando il loro volume sia inferiore ad 1/10 (un decimo del volume dello scavo già eseguito nel tronco del canale o nella parte dell'opera in genere, che siano stati direttamente interessati dall'interrimento.
− Sarà quindi pagata all'Impresa soltanto la rimozione delle materie eccedenti tale decimo, con il relativo prezzo d'elenco, maggiorato del 30%. Fa eccezione il caso dei canali per i quali sia previsto nell'elenco un eventuale apposito mezzo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti, nel qual caso sarà applicato quest'ultimo prezzo, senza maggiorazioni;
− per i rinterri, i rilevati, le sponde dei canali e le pareti degli scavi in genere non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le assolcature o i modesti franamenti localizzati, dovuti a qualunque causa;
− non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli prodotti dal maltempo, dal gelo, dal disgelo, da precipitazioni anche di eccezionale intensità, a meno che non si tratti di calamità come tali dichiarate dalle competenti autorità. L’Impresa dovrà provvedere a riparare i danni a sua cura e spese;
− ove una parte degli impianti eseguiti e regolarmente contabilizzati vada perduta per riconosciuta causa di forza maggiore, l’accredito del danno in favore dell’Impresa non potrà superare il 70% in caso di piccoli arbusti e l’85% in caso di alberature e grandi arbusti, dell’importo relativo alle quantità perdute e già contabilizzate, ritenendosi in tale modo convenzionalmente valutati nella misura del 30% nel primo caso e del 15% nel secondo, gli oneri di manutenzione e cure colturali non sostenute dall’Impresa, a causa della perdita dell’impianto;
− in ogni caso non sarà compreso nell’importo del danno il valore del materiale (piante o altro) eventualmente recuperabile e reintegrabile.
Art. 21 RISPETTO NORMATIVA ANTIMAFIA – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
1. L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In difetto di quanto prescritto si applicherà la penale di cui all’Art. 18, paragrafo B comma 1 lettera a), del presente capitolato speciale.
2. E’ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di queste ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell’importo totale dei lavori,
3. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere sarà consentito alle condizioni e nei modi ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente nonché eventuali modifiche od integrazioni e dalle Deliberazioni Comunali.
In particolare:
a. Nei casi in cui venga accertato che l’Appaltatore ha concesso in subappalto parte delle opere prima di aver ottenuto l’autorizzazione da parte dell’amministrazione Comunale si procederà all’applicazione della penale di cui all’Art. 18, paragrafo B comma 1 lettera b).
b. Nei casi di dichiarazione sostitutiva di cui al comma 9 dell’art. 10-sexies della legge 31.05.1965, n. 575, introdotto dall’art. 7 della citata legge 55/90, l’Appaltatore dovrà far pervenire la documentazione necessaria per la successiva richiesta di ulteriore certificazione alla Prefettura competente, ovvero la certificazione stessa.
c. Le opere subappaltabili in cottimo fiduciario, oltre a rispettare le percentuali di cui al punto 1, comma 3 dell’art. 18, della Legge 19.03.1990, n. 55 devono corrispondere a quelle indicate nell’offerta o, in caso di trattativa privata, nell’atto di impegno.
4. In particolare, ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge 19.03.1990 n. 55, l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti:
x. Xxx i concorrenti all’atto dell’offerta o l’Impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le arti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b. Che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
c. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
d. che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di soggetti abilitati ad assumere lavori pubblici;
e. che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 356/92.
5. Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
a. Che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;
c. che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2539 c.c. con l’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di Associazione Temporanea, Società o Consorzio. Incombono
sull'appaltatore, nel caso di utilizzazione del subappalto, dei noli a caldo o di contratti similari, i seguenti obblighi ed oneri:
− di depositare presso l'ente appaltante entro il termine di 90 giorni dalla data di aggiudicazione copia autentica del contratto di subappalto;
− di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e le indicazioni circa la iscrizione all'Albo ove necessaria o alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
e. l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando queste ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate;
f. Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.
L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore e del cottimista. Non sono comunque considerati subappalti le forniture di materiali, che non sono di produzione dell'impresa appaltatrice né gli affidamenti di impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere che debbono essere eseguiti a mezzo di ditte specializzate.
6. Ai sensi dell’ari. 18. comma 9, Legge n. 55/90, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del “silenzio-assenso”.
8. Nei casi in cui venga accertato che l’Appaltatore ha concesso in subappalto parte delle opere prima di aver ottenuto l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, o comunque prima dello scadere dci termini del “silenzio-assenso”, si procederà all’applicazione della penale di cui all’Art. 18, paragrafo B comma I, lettera a).
Art. 22 PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA
L’Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere all’Appaltatore mano d’opera, mezzi d’opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia.
Le opere in economia costituiscono una categoria dell’appalto e verranno contabilizzate in base ai bollettini ufficiali della competente Commissione per il rilevamento dei prezzi, pubblicati alla data di aggiudicazione dell’appalto, incrementate della percentuale per le spese generali ed uso attrezzi, (13%) e di quella per utili dell’Impresa (10%) da computarsi sull’importo già aumentato del 13%.
Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell’artt. 163 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi.
In tale ultimo caso l'impresa, a richiesta della direzione dei lavori, dovrà effettuare i relativi pagamenti, sull'importo dei quali sarà corrisposto l'interesse legale relativo all’anno, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 28 del Capitolato Generale.
Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire mediante forniture di
operai, l'impresa avrà l'obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi che gli verranno richiesti d'ufficio e gliene verrà corrisposto l'importo in base ai prezzi unitari di cui all'allegato elenco.
La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.
Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a suo carico fissati dal presente Capitolato.
Sull'importo maturato dovrà applicarsi il ribasso d'asta.
Per la mano d'opera il ribasso d'asta verrà applicato solo sul 20% delle tariffe applicate.
Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
Art. 23 NUOVI PREZZI
I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell’“Elenco prezzi” allegato al contratto.
Art. 24 REVISIONE DEI PREZZI
L’appaltatore assume l’obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell’appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.
Secondo l’art. 106 comma 1 del D.Lgs 50 2016)., eventuali modifiche e varianti relative a contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP in base all’ordinamento della stazione appaltante cui esso dipende.
In particolare, i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili di revisione dei prezzi (allo stesso modo delle forniture). Le clausole non devono alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro, ma devono quantificare e definire le modifiche facendo riferimento alla variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.
In pratica, sia la decisione se ricorrere o meno alla procedura della revisione dei prezzi, sia i meccanismi di revisione del prezzo sono determinati dalla stazione appaltante, che deve darne evidenza nei documenti di gara.
Tuttavia la variazione di prezzo in aumento o in diminuzione segue regole ben precise: deve essere valutata sulla base dei prezzari di riferimento e si applica una franchigia del 10%; è possibile infatti variare il prezzo solo per l’eccedenza in aumento o in diminuzione rispetto al 10% del prezzo originario e nella misura pari alla metà dell’eccedenza.
Art. 25 TABELLONI INDICATIVI
L’Impresa si impegna ad installare, a sua cura e spese, per ogni area di intervento n. 2 tabelloni indicativi dei lavori, come dispone la circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL e conforme a quanto previsto nella
D.G.R. n.428 del 6/02/96 (di dimensioni 2,3 x 1,5 m, in legno tamburato, rivestito in faesite, messo in opera verniciato e completo dei supporti occorrenti) e disposti nei punti di accesso di ciascuna area interessata dagli interventi, preferibilmente su bordo strada. Dovranno riportare sia le indicazioni dell’ente finanziatore e dell’importo delle opere, della Stazione Appaltante, dell’oggetto dei lavori, della ditta esecutrice delle opere, del responsabile di cantiere, del progettista, della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché riportare in basso la seguente scritta: “Realizzato con il contributo della Regione Lazio” (con i relativi simboli) ”.
In detti cartelli, ai sensi dell'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Art. 26 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre a quanto specificato dall’art. 5 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, al DPR n. 207/2010, a quanto prescritto dal presente capitolato speciale e a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sarà a totale ed esclusivo carico e spesa dell'impresa quanto segue:
1) La manutenzione ordinaria di tutte le strutture installate secondo quanto previsto dalle schede tecniche delle strutture e dall’allegato piano di manutenzione, per almeno cinque anni dalla data di realizzazione delle opere. Da questo onere si intende svincolata l’impresa, nel solo caso di danni alle opere realizzate, causati da atti vandalici.
2) Tutte le spese contrattuali relative alla gara ed alla stipulazione; compresi i diritti di segreteria ed il rimborso delle spese di copia di disegni e contratti; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge sia attribuita all'Amministrazione Appaltante, intendendosi trasferire sempre all'Impresa l'onere e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa dell'Amministrazione verso l'Impresa.
3) Le spese per il collaudo di cui all'art. 224 del regolamento approvato con DPR 207/2010.
4) le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento.
5) le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria all’esecuzione dei lavori.
6) la spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando l’Amministrazione da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
7) le spese per la recinzione e guardiani del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua, sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in qualunque altro modo venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantiere edili e stradali di altre Ditte ed Enti che seguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime.
8) le spese relative agli oneri previsti alla precedente lettera i) anche per il periodo successivo all’ultimazione dei lavori, fino a quando la Direzione Lavori non abbia espresso il proprio benestare per l’apertura al traffico della zona lavori.
9) la redazione dei disegni esecutivi e dei relativi calcoli di stabilità delle opere d’arte, nonché quelli relativi alle caratteristiche di tracciamento stradale che dovranno essere forniti in tre copie ciascuno, con i relativi controlucidi.
10)gli oneri e le opere a finché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere la circolazione stradale secondo le disposizioni della Direzione Lavori, con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dall’art. 8 del Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori.
11)la pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell’Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.
12)l’adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
13) l’esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall’appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, la circolazione degli automezzi dei cantieri di qualsiasi genere esistenti nella zona medesima nonché le esigenze dei lavori stradali oggetto del presente appalto e/o la progettazione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della Direzione Lavori, la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l’Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all’Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d’opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.
14)la costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza de lavori, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l’esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature.
15) l’onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all’Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto nella Tariffa Comunale regolante l’appalto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta.
16)L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi: alla assunzione della mano d'opera (in particolare degli invalidi, reduci e partigiani), alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso d'appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori. Non si farà luogo alla emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'Appaltatore non abbia presentato all'Ufficio di Direzione le polizze di assicurazione sugli infortuni, nonché la prova di essere in regola con gli Istituti Assicurativi.
17)gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature salvo i casi eccezionali e previamente autorizzati.
18)l’esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l’esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l’Appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi e pertinenze varie, aree di
arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l’Appalto, ecc.. Sarà a carico dell’Impresa anche l’esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori.
19)gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-opera.
20)tutti gli oneri di cui all’Art. 38 e tali indagini dovranno essere eseguite ad iniziativa dell’Impresa nel numero e nell’ubicazione necessarie e riconosciute tali dalla Direzione Lavori, e saranno compensate con i prezzi di tariffa.
21)Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori consistenti oggetto del presente contratto (e, se cooperative, anche nei confronti dei soci), condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché di rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo, applicabile nella località, che, per la categoria, venga successivamente stipulato.
L'impresa è tenuta altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione; i suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse.
In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida dell'Appaltatore a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque definire la vertenza con gli operai, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni, o a pagamenti di interessi sulla somma trattenuta.
22)La comunicazione all'Ufficio da cui i lavoratori dipendono, entro i limiti fissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
23)Provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia autorizzato non esime l'impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
24)Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati richiamandosi in particolare, a questo proposito, a quanto stabilito nelle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" approvate con D.P.R. 07.01.1956, n° 164 e delle successive prescrizioni del D.M. 12.09.1959 sulla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni contenute nel D.L. 547/55, 303/56, 626/94, 242/96, 494/96 e D.Lgs. 81/08.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto, esclusivamente sull'impresa;
25)La conservazione delle vie e dei passaggi intersecati dagli scavi, provvedendo a proprie spese, con opere provvisionali; L’Appaltatore dovrà apporre in loco e nelle zone limitrofe concordate con D.L., Stazione Appaltante e Ufficio di Vigilanza Urbana la segnaletica di sbarramento e derivazione del traffico nei periodi in cui le necessità di cantiere non permetteranno la circolazione a senso unico alternato;
26) Assumere in proprio tutti gli oneri, gli obblighi, le responsabilità civili e penali e quant'altro ancora derivante dall'eventuale esecuzione dei lavori in zone dichiarate pericolose per la presenza di ordigni bellici e per la bonifica delle zone stesse, mediante recupero e allontanamento degli ordigni rinvenuti in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza ed alla loro direzione.
Pertanto l'impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta e/o poco diligente bonifica e/o ricerca rimanendone invece sollevata, in tutti i casi l'amministrazione appaltante.
27)Tutte le spese di gara e quelle inerenti alla stipulazione del contratto d'appalto, i diritti di segreteria, copia, bollatura e la tassa di registrazione; le spese di xxxxx, vidimazione, cancelleria, stampati, copia dei disegni e quant'altro necessario per la gestione del lavoro e della contabilità, dal giorno di consegna a quello di collaudo.
28)Le prestazioni dei canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazione relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori.
Le operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato, ritenuto idoneo dalla D.L., a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro il termine assegnato nell'art. 15; trascorso tale termine, qualora l'Impresa non esegua i prescritti rilievi, questi verranno commessi a Ditta specializzata direttamente dalla D.L. in danno dell'Impresa Appaltatrice. Il benestare da parte della D.L. dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall'Impresa, per qualsiasi opera, non esonera quest'ultima da ogni qualsiasi responsabilità relativa al normale funzionamento delle opere. I tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, nonché la conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici, ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte.
29) Tutte le pratiche e tutti gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private (anche per il soprassuolo) per strade di accesso, loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni
provvisorie di strade ed acque, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla direzione dei lavori, e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori.
30) L'indennizzo a chi di ragione di ogni e qualsiasi danno causato dall'esecuzione dei lavori in parola, rimanendo la Stazione Appaltante espressamente sollevata da ogni responsabilità.
31) Lo svolgimento delle pratiche per conseguire i permessi di estrazione dai pubblici corsi d'acqua, dei materiali occorrenti, nonché il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative.
32) La formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo e all'entità delle opere appaltate, per consentire un'accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto ed esercizio quali spese per allacciamenti, consumo di energia elettrica ed acqua, tasse occupazionali ed altre.
33) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali in essa giacenti anche se forniti dall’Amministrazione Appaltante e l'obbligo anche nei giorni non lavorativi, festività incluse, di mantenere la segnaletica stradale di competenza e di provvedere al ripristino di eventuali cedimenti dei piani viabili.
34) La pulizia anche quotidiana degli spazi aperti e delle vie di transito, compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre Ditte.
35) L'adeguata garanzia assicurativa per i danni da responsabilità civili verso terzi, compresi anche tutti i danni, comunque arrecati alle opere in costruzione, eventualmente anche in secondo rischi.
36) Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale dell'Amministrazione ed a visitatori anche in assenza di preavviso all'Impresa, durante i sopralluoghi e visite a cantieri. A copertura di tale rischio l'Impresa provvederà a stipulare polizza assicurativa per un massimale di centocinquantamilioni a persona e ne comunicherà gli estremi alla D.L. entro venti giorni dalla stipula del contratto.
37) La tenuta regolare del giornale dei lavori relativo ai getti delle strutture in cemento armato e far verificare dalla Direzione Lavori le casserature e le armature metalliche dei getti in calcestruzzo armato delle opere strutturali prima dell'inizio getti preavvisando la D.L. con congruo anticipo.
38) Le spese relative alle prove di carico ed alla formazione e prova di rottura dei provini indicate e richieste del collaudatore in corso d'opera.
39) Il rispetto delle tubazioni di acqua, gas e metano, dei cavi elettrici e telefonici esistenti nel sottosuolo e la rimessa in pristino stato alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc, preesistenti e riguardanti i servizi dell'acquedotto, gas, ed elettricità comunali, secondo le indicazioni degli Enti interessati; il mantenimento in funzione di fognature esistenti interessate dai lavori ancorché questo comporti la costruzione di raccordi provvisori o l'esaurimento dei liquami a mezzo di pompe.
L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere contatto con gli Uffici Tecnici delle Aziende ENEL, TELECOM, ACQUEDOTTO, GAS, SNAM, ecc., per conoscere l'eventuale presenza e l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni. L'Appaltatore sarà quindi responsabile di eventuali danneggiamenti e tenuta, perciò, al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti o indiretti.
40) Tutte le spese per i sondaggi nel numero e della profondità necessari ad individuare i terreni atti a ricevere le fondazioni di opere d'arte; i sondaggi per la determinazione dei piani di scorrimento nelle zone soggette a movimenti franosi.
Le spese per lo studio della granulometria e della composizione delle miscele, per il prelevamento dei campioni e per tutte le prove dei materiali impiegati nella costruzione delle opere da eseguirsi presso gli istituti che verranno indicati dalla direzione dei lavori e tutte le spese per le prove dei materiali impiegati nella costruzione, presso i laboratori ufficiali, le prove di carico dei manufatti, per le operazioni di collaudo (escluso l'onorario al collaudatore) e quanto altro occorra secondo le prescrizioni della direzione dei lavori.
41) L'onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e l'onere per il conferimento nelle discariche autorizzate dei materiali di risulta.
42) E' fatto divieto all'impresa, salvo autorizzazione scritta della direzione dei lavori, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, disegni e fotografie delle opere oggetto dell'appalto.
43) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero, formato e copie che verranno richieste dalla direzione dei lavori a partire dallo stato di fatto dei luoghi all'atto della consegna e per ogni stato di avanzamento dei lavori fino alla richiesta di collaudo.
44) Qualora, nel corso dei lavori, siano scoperte cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. e di quelle soggette comunque alle norme di legge 11.06.1939, n° 1089, l'impresa deve fare immediata denuncia alla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici e Storici di competenza ed alla stazione appaltante e deve provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente autorità ma anche al prelevamento e trasporto con le necessarie cautele oltre alla conservazione e custodia in adatti locali di tutte le suddette cose, dopo che la competente Soprintendenza avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime.
La stazione appaltante sarà tenuta al rimborso delle spese incontrate dall'appaltatore per la loro conservazione, e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurare l'incolumità ed il diligente ricupero a norma dell'art. 39 del capitolato generale approvato con D.P.R. 16.07.1962, n° 1063.
45) Condurre i lavori in modo da non creare alcun intralcio, ostacolo o danneggiamento al regolare svolgimento delle attività commerciali della zona oggetto di intervento, garantendo inoltre il passaggio pedonale per
l'accesso alle abitazioni ed agli esercizi commerciali e l'accesso carraio alle autorimesse private.
46) Per norma generale resta stabilito che nei prezzi unitari dell'elenco si intende compresa e compensata ogni spesa principale, provvisionale o accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera, ogni onere di trasporto, lavorazione e magistero, ogni onere di carico, trasporto, scarico e smaltimento in discarica autorizzata di eventuali materiali di risulta, ogni onere per il noleggio, l'esecuzione e la rimozione dei ponteggi, impalcature o trabatelli, ogni onere per l'innalzamento dei materiali, nonché l'utile dell'Impresa ed in genere quant'altro occorra per dare tutti i lavori completi in opera ed ultimati a perfetta regola d'arte, nel modo e tempo prescritti. Le eventuali esclusioni sono quelle espressamente indicate nelle singole voci di elenco prezzi.
47) Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori a misura ed a corpo.
48) Le spese per eseguire presso Istituti Universitari tutte le verifiche, prove ed esperienze che potranno essere in ogni tempo ordinate dalla D.L. sui materiali impiegati e da impiegare nella realizzazione degli interventi, in correlazione a quanto prescritto dagli articoli riguardanti l'accettazione dei materiali stessi, compreso la fornitura ed il noleggio od il rimborso spese degli apparecchi di misura o di prova dei materiali o per la verifica delle quantità di legno asportate o dei danni provocati a carico del suolo, delle piante rimaste in piedi e della rete di regimazione idrica.
49) L'impianto in località da stabilire dalla D.L. di una baracca a uso del personale di direzione e assistenza, munita di servizi igienici, arredata, illuminata ed eventualmente riscaldata.
50) Consentire in ogni momento il libero accesso ai funzionari dell'Amministrazione appaltante, del Settore Decentrato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Frosinone e del Corpo Forestale dello Stato per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri, le forniture dei materiali e l'esecuzione delle opere, e a fornire ai medesimi i mezzi di trasporto richiesti per i sopralluoghi e le verifiche di competenza.
51) Provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze necessarie, ed alle indennità di occupazione temporanea, relative a vie di passaggi; anche privati, che venissero interessati per la costruzione delle opere; e provvedere all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali atte a garantire il regolare esercizio. Tali obblighi ed oneri sussistono per tutte le canalizzazioni di qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche, ecc.) ed in particolare per quelle irrigue preesistenti e di progressiva realizzazione.
52) Stipulare una polizza assicurativa secondo l’art. 7 comma 3 della D.LGS. 50/2016)
53) Rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano.
54) Provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza.
55) Richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza.
56) Tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza.
57) Fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
• le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.L 81/08;
• le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale.
58) Mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
59) Informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
60) Organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
61) Affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
62) Fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico- professionale.
63) Le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, dei tratti stradali interessati direttamente o indirettamente dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico, e cioè secondo le particolari indicazioni della D.L.; ed in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada 26.4.1959, n. 207 e successive modificazioni.
64) L'esecuzione di ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione e riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.
65) Il provvedere a sua cura e spese ad ogni eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente.
66) L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle opere e dalle cave di prestito Eseguire e mantenere in efficienza per tutto il tempo necessario le opere di deviazione delle acque fluviali, in maniera da consentire l'esecuzione all'asciutto delle opere oggetto dell'appalto.
67) Provvedere al reperimento del materiale vegetale da usarsi, secondo le seguente scala di priorità:
- reperimento in ambito provinciale,
- reperimento in ambito regionale,
- acquisto in vivai specializzati del relativo materiale vegetale, proveniente dal territorio nazionale. In tutti i casi, le spese per il reperimento, l’acquisto e il trasporto rimangono a carico della Ditta.
68) La ditta, durante le attività di cantiere, è tenuta a garantire l’accesso alla stazione appaltante o alla D.L. o al soggetto incaricato ad effettuare il monitoraggio, ed a fornire tutta la documentazione e i dati richiesti durante la verifica in loco. I sopralluoghi saranno effettuate, in fase di gestione del cantiere e a fine lavori, almeno con cadenza trimestrale, al fine di effettuare attività di verifica delle misure adottate nella Dichiarazione firmata dalla ditta, provvedendo a comunicare gli eventuali scostamenti rispetto alla dichiarazione stessa. I conseguenti adeguamenti devono essere obbligatoriamente e tempestivamente messi in atto dalla ditta, pena rescissione contrattuale.
L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori, ha tenuto conto nell'offrire il ribasso d'asta.
Art. 27 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Rieti della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 28 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE PER DANNI
1. L’Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone e/o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e dovrà provvedersi all’uopo di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimale di copertura non inferiore ad € …………….
2. La garanzia assicurativa di cui al comma 1 dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice.
3. L’appaltatore sarà responsabile verso l’Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazione XX.XX. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell’esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.
4. Per i danni arrecati a manufatti, alberature e beni comunali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
5. L’Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Comune di Arcinazzo Romano (RM) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.
6. L’Appaltatore, tra l’altro, si obbliga di intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro il Comune in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto.
7. A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’art. 269 del C.P.C., l’Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell’art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante raccomandata.
8. L’Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare come senz’altro valide nei suoi confronti, le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, all’Amministrazione Comunale, tutte le spese a quest’ultima addebitate.
9. S’impegna inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme dell’Amministrazione eventualmente corrisposta a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l’Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l’Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti del Comune.
10. Sarà infine obbligo dell’Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s’intendono integralmente riportate.
Art. 29 NORME DI SICUREZZA
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara:
– di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
– di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).
Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l’esecuzione.
Inoltre l’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.
È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.
In questo caso per l’esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all’elenco prezzi delle opere provvisionali allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.
Art. 30 PIANO PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL LAVORO
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna xxxxxxxx, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del "Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:
- che il committente è il Comune di Canale Monterano e per esso in forza delle competenze attribuitegli il Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx.
- che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, che non sono soggetti a ribassi d’asta come prescritto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, assommano all'importo di Euro 450,04
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a:
segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
a proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a redigere e consegnare:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza:
il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Art. 31 RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI
L'Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nella esecuzione dei lavori, in special modo negli scavi, sia garantita l’incolumità delle persone e non ne derivino danni alle cose. L'Impresa accetta che l'Amministrazione potrà ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa unica e piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone e alle cose, sollevando l'Amministrazione ed il personale di questa da qualsiasi responsabilità.
Nell'esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità, ed il loro esercizio e godimento, delle strade interessate di qualsiasi categoria, dei sentieri, dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti potabili ed irrigui, delle proprietà pubbliche e private, rimanendo a suo carico gli oneri relativi, come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate.
L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno ed inconveniente che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, al godimento ed al traffico relativo ed alla libertà del deflusso delle acque.
Art. 32 DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE
1. La Direzione dei Lavori sarà eseguita dal Comune di Canale Monterano attraverso un professionista esterno all’uopo incaricato, coadiuvato da personale interno dell’Amministrazione.
2. L’Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione Lavori.
3. L’Appaltatore, all’atto della consegna lavori, dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale per iscritto in nominativo delle persone di cui sopra.
4. Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all’Albo Professionale secondo le competenze professionali.
5. Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall’Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l’accettazione dell’incarico conferitogli, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.
6. Il Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivategli dagli Art. 30, Art. 33, Art. 37.
Art. 33 DIRETTORE DI CANTIERE
1. Ferme restando le specifiche responsabilità dell’Appaltatore, il Direttore di cantiere è responsabile, per quanto gli compete,:
a) della esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell’appalto;
b) della conduzione dell’appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento dell’esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell’esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di Legge o richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti ed eventuali cottimi fiduciari.
2. Per quanto indicato al punto precedente il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:
a) che il piano di sicurezza ed igiene dei lavori, di cui all’Art. 30 sia predisposto in aderenza a tutta la normativa vigente in materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nella esecuzione dei lavori.
In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto, qualora la difformità stessa non possa essere immediatamente eliminata, a disporre la sospensione parziale o totale dei lavori:
b) che da parte dell’Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dall’Amministrazione Comunale, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia di Atti Deliberativi dell’Amministrazione Comunale;
c)che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell’Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall’Amministrazione Comunale, curando tutti gli adempimenti di cui all’Art. 37 “controllo del personale impiegato in cantiere”.
d) Il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
3. L’accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di cantiere, di quanto previsto al presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di cantiere.
4. L’accertata inosservanza da parte del Direttore di cantiere di quanto previsto alle lettere a), b), e c) del presente comma 2 darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per Xxxxx.
5. La sostituzione del Direttore di cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Dirigente dell’Ufficio da cui dipende l’appalto.
Art. 34 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L’Appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori per l’approvazione, prima dell’inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell’esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui all’art. 40 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Norme Generali
1. Nella esecuzione delle opere l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d’appalto a seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori stessi.
2. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentane della Ditta, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone, se nel caso, ricevuta.
3. Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni dell’Ufficio saranno date all’Impresa ogni qualvolta la Direzione dei Lavori lo ritenga necessario, per iscritto.
4. L’Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordinativi di sevizio sarà passibile della penalità di cui al comma 2, lettera A., dell’Art. 18.
5. I lavori verranno ordinati, secondo esigenze, mediante ordinativo scritto dalla Direzione Lavori e dovranno essere eseguiti nei termini indicati nel medesimo.
6. Ogni ritardo è considerato inadempienza agli obblighi contrattuali.
7. In caso di urgenza l’ordine potrà essere verbale e sarà trascritto entro il secondo giorno lavorativo successivo.
8. Al fine di garantire la tempestiva ricezione degli ordinativi è fatto obbligo alla Ditta di comunicare, con lettera raccomandata, il nominativo del proprio dipendente incaricato di ritirare giornalmente dalla Direzione dei Lavori, presso l’Ufficio Tecnico del Comune, gli ordinativi dei lavori da eseguire.
9. Il ritardo nel ritiro degli ordinativi, oppure nell’esecuzione dei lavori, come la mancata esecuzione degli stessi, non solleva l’Impresa da ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni dipendenti da tali inadempienze.
10. E’ considerata trasgressione agli obblighi contrattuali anche il rifiuto a ricevere ordinativi.
11. Un ordinativo è da intendersi eseguito quando ogni ordine di lavoro in esso contenuto sia stato eseguito (a meno che, in merito, la Direzione Lavori non abbia emesso ulteriore ordinativo a variante).
12. Trascorsi cinque giorni dalla data indicata nell’ordinativo per l’inizio dei lavori, qualora l’Impresa non li abbia effettivamente iniziati, l’Amministrazione ha facoltà, salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione verso l’Impresa e senza obblighi di ulteriori atti, di annullare gli ordinativi e di affidare i lavori stessi ad altra Ditta.
13. La spesa sostenuta dall’Amministrazione per le opere eseguite d’Ufficio dovrà, comunque, essere dall’Impresa interamente rimborsata all’Amministrazione; l’Impresa inoltre dovrà corrispondere all’Amministrazione a titolo risarcimento degli oneri sostenuti in relazione all’esecuzione dei lavori eseguiti d’Ufficio, un importo pari al 20% di quello liquidato all’Impresa che ha eseguito i lavori. Gli importi suddetti saranno addebitati a partire dal primo stato di avanzamento immediatamente successivo all’esecuzione dei lavori d’Ufficio.
14. L’Appaltatore è obbligato a condurre l’appalto in modo che possano, se occorre, svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici del Comune.
15. Qualora venga ordinato dalla Direzione Lavori, dovrà fornire alle ditte suddette, per conto del Comune, materiali e mano d’opera i prezzi di contratto, e dovrà anche dare in uso gratuito i mezzi provvisionali e impianti già esistenti in cantiere.
16. I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio, dovranno essere eseguiti dall’ Appaltatore rispettando le norme dei Regolamenti degli Enti o proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.
17. I lavori che rivestano carattere di particolare urgenza ordinati con le modalità di cui sopra, dovranno essere iniziati immediatamente dall’Impresa che ha l’obbligo di condurli con celerità anche se i medesimi richiedono prestazioni diurne e/o notturne, come richiamato nel presente articolo senza che l’impresa possa trarne motivo per richiedere compensi diversi da quelli indicati nel presente Capitolato e non conformi a quelli di contratto.
18. Ogni ritardo verrà considerato come trasgressione agli obblighi dell’Appalto e come tale passibile, per ogni singolo caso, di penalità, di cui all’art. Art. 18, lettera A, comma 2, del presente Capitolato.
19. L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità.
20. L’Appaltatore risponderà dell’idoneità del Tecnico Direttore del cantiere, dei suoi altri Dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione Lavori la quale ha il diritto di ottenere l’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori, motivandolo.
21. Durante i lavori il personale dell’Impresa qualificato a ricevere gli ordini della Direzione Lavori e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell’Impresa.
22. La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà esser affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all’art. 22 della Legge n. 646/82.
23. L’ Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a propria cura e spese ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati debbano essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d’opera che, secondo le circostanze e la estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggottamento ecc..
24. Il tecnico nominato dall’Appaltatore quale Direttore di cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell’appalto, sollevando al riguardo interamente la Dirigenza da qualsiasi responsabilità.
25. L’Appaltatore è tenuto a far redigere, a sua cura e spese, da tecnico abilitato, i disegni esecutivi e i calcoli di stabilità relativi a tutte le opere strutturali e di tracciamento stradale, nonché i disegni esecutivi degli impianti e ove necessario, relazione geotecnica, redatti in conformità alle vigenti disposizioni di Xxxxx.
26. Gli elaborati di cui sopra saranno esaminati dalla Direzione Lavori, che darà l’eventuale benestare, qualora detti elaborati non riportino l’approvazione della Direzione Lavori l’Appaltatore dovrà far predisporre le opportune modifiche, secondo le direttive ricevute.
27. La mancata approvazione degli elaborati presentati dall’Appaltatore non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna proroga.
28. Gli elaborati approvati sono impegnativi per l’Appaltatore che dovrà rispettare le modalità ed i termini, mentre la Direzione Lavori ha facoltà di apportare, anche in corso d’opera, modifiche agli elaborati, senza che per tali ragioni l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi.
29. L’Appaltatore rimane l’unico responsabile oltre che dell’esecuzione delle opere, anche delle disposizioni suddette, nonostante l’esame, i suggerimenti e l’accettazione della Direzione Lavori.
30. I criteri da seguire andranno definiti, di volta in volta, d’intesa con la Direzione Lavori.
31. Gli scarichi di sostanze nocive (oli, nafte, etc.) dovranno avvenire unicamente nei modi prescritti per Legge, evitando pertanto lo scarico di dette sostanze in prossimità delle alberature o con altre modalità anomale.
32. Alla constatazione di eventuali inadempienze, oltre quella citata al punto precedente, si provvederà anche all’applicazione delle penali previste all’Art. 18, lettera A., comma 2, e si provvederà anche alla detrazione del danno subito dall’Amministrazione, a seguito di regolare verbale di constatazione del danno stesso, direttamente dai mandati di pagamento, previa valutazione dell’entità del danno.
33. In caso di danneggiamento ad essenze arboree, in alternativa e previo benestare della Direzione Lavori, ferma restando l’applicazione della penale di cui al precedente punto, potrà essere consentita la sostituzione, a cura e spese dell’Appaltatore, delle alberature danneggiate con altre idonee, eventualmente in numero maggiore, del cui attecchimento e manutenzione l’Appaltatore resterà responsabile per un tempo pari a quello previsto per le opere dell’appalto principale.
Disposizioni di cantiere
1. Deve essere speciale cura dell’Appaltatore di non intralciare, più di quanto comporti l’assoluta necessità la circolazione dei veicoli e lasciare sempre libero il passo ai pedoni e conservare gli accessi esistenti. Alla fine di ogni giornata i materiali di ogni specie necessari ai lavori debbono essere disposti a cura e spese dell’Impresa in luoghi appartati, ove rechino il minore incomodo al pubblico transito ed ai privati, mentre quelli da trasportarsi allo scarico debbono essere allontanati dalla zona dei lavori non oltre il tramonto.
2. Ogni ingombro o intralcio al transito durante l’esecuzione dei lavori e durante il resto del giorno e della notte, deve avere le regolamentari segnalazioni e l’Impresa assume completamente la responsabilità anche della penale di tutto ciò che possa accadere a persone o cose in dipendenza dei lavori oggetto dell’Appalto.
3. I necessari sbarramenti e guardiani, sia di giorno che di notte, sono a totale carico dell’Impresa, cosi anche il nolo dei lumi necessari alla segnalazione di pericolo e la relativa accensione.
4. E’ fatto divieto di effettuare sbarramenti al traffico mediante filari o cumuli di materiali, a tale scopo l’Impresa dovrà provvedersi di opportuni cavalletti mobili portanti il nome dell’impresa stessa ed ottenere l’autorizzazione della Direzione Lavori ed effettuare lo sbarramento.
Per espresso patto contrattuale resta convenuto ed accettato che la Direzione Lavori avrà la facoltà di far provvedere,
senza alcun preavviso o costituzione di mora, all’asportazione di terre e materiale che risultassero abbandonati sul posto o nelle vicinanze dei lavori, dopo ultimati i lavori o trascorso il periodo assegnato per ciascun lavoro, e che la spesa ditali trasporti effettuati d’ufficio maggiorata del 20% (venti per cento) sarà detratta dai crediti dell’Impresa nel primo certificato utile di pagamento.
Art. 35 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO
L'Appaltatore prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e
transitare sulle strade di accesso da esso realizzate in dipendenza della costruzione di opere connesse con lo stesso lotto o con lotti contigui dello stesso lavoro.
In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante.
Dovrà pure essere concesso - senza compenso - il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi dell'Amministrazione o di altre Ditte che lavorano per conto dell'Amministrazione.
In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Appaltatore si impegna fin d'ora ad accettare ed osservare - senza per questo trarne motivo di riserva od avanzare richiesta alcuna di particolari compensi - le decisioni che la stazione appaltante prenderà nell'interesse generale dei lavori.
Art. 36 PERSONALE DELL'IMPRESA
L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
L'impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della direzione dei lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.
Art. 37 CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE
1. L’Appaltatore è tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere l’elenco completo del personale dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti.
2. Una copia dei predetti elenchi, firmati dal Direttore di cantiere, dovrà essere trasmesso settimanalmente alla Direzione Lavori.
3. Nel caso di appalti per i quali non sia prevista l’installazione di uno o comunque di un numero limitato di cantiere fissi, l’Appaltatore è tenuto a presentare giornalmente alla Direzione Lavori l’elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d’intervento, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o concessionarie.
4. Tali elenchi sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall’Assistente di cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:
a) generalità complete;
b) qualifica professionale;
c) estremi di iscrizione ai libri paga dell’Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.
5. Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità.
6. A tal fine l’Appaltatore assume l’obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alla proprie dipendenze.
7. Qualora l’Appaltatore fosse autorizzato a dare subappalti o cottimi concernenti parte dell’opera è tenuto a far assumere all’Impresa subappaltatrice l’obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, dell’apposito documento di identificazione.
8. Il documento dovrà essere munito di fotografia del titolare attestante che lo stesso è alle dipendenze dell’Impresa subappaltatrice.
9. Il documento di identificazione dovrà sempre essere in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell’Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo.
10. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all’Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze dell’Impresa subappaltatrice) il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo a Direttore dei Lavori entro il secondo giorno lavorativo successivo.
11. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori informerà l’Ufficio competente e proporrà l’applicazione a carico dell’Appaltatore della penale prevista dall’Art. 18.
12. L’Appaltatore è tenuto altresì a presentare settimanalmente alla Direzione Lavori, in duplice copia, l’elenco riepilogativo delle effettive presenze in cantiere dei propri dipendenti e di quelli di eventuali Ditte subappaltatrici, contenente gli stessi elementi degli elenchi giornalieri nonché le date di eventuali cancellazioni dai libri paga intervenute nel corso della settimana. Tale elenco dovrà essere firmato dall’Appaltatore e dal Direttore di cantiere che ne assumono pertanto ogni responsabilità.
Art. 38 OCCUPAZIONE DI SUOLO
1. L’Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso o indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla Direzione Lavori, la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
2. Per l’occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitatamente all’estensione di suolo strettamente necessario assegnato dall’Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l’esecuzione dei lavori, nonché per l’esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall’appalto, l’Appaltatore ha l’obbligo di esibire agli Agenti Comunali l’ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall’obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.
3. Per la eventuale occupazione di suolo privato, l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell’appalto.
Art. 39 RITROVAMENTO DI OGGETTI MATERIALI
1. Qualunque oggetto rinvenuto in occasione di scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell’Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.
2. Oltre all’adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l’Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
3. Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.
4. L’Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per l’importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l’Appaltatore.
5. Sono di proprietà dell’Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all’Appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, alle condizioni specificate a norma di legge.
PARTE III - CONTABILITA’ DEI LAVORI
Art. 40 DOCUMENTI
I documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
Il Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all’Appaltatore e ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell’Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.
Il giornale dei lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che riterrà utile indicare.
Normalmente durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all’Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti.
Il libretto di misura delle lavorazioni e delle provviste che dovrà contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto.
Tale libro dovrà essere aggiornato quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.
Le liste settimanali nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate da parte dell’appaltatore. Il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento. L’iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall’appaltatore, con o senza riserve.
Sommario del registro di contabilità contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi.
Stati di avanzamento dei lavori, che contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino alla data di redazione dello stesso ed è redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di una rata d’acconto all’appaltatore.
I certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l’emissione del mandato di pagamento e deve essere annotato nel registro di contabilità.
Conto finale e relazione relativa è l’ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori e deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, …)
Art. 41 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI IN ACCONTO
L'impresa avrà diritto all'emissione di stati di avanzamenti in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito - al netto del ribasso contrattuale, delle prescritte ritenute e degli eventuali crediti dell'amministrazione - raggiunga l'importo minimo di € 50.000 (cinquantamila), in proposito si osservano le norme contenute nell'art. 48 del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827, modificato dall'art. 1 della legge 12.1.1974 n. 8 per cui sull'importo dei lavori eseguiti viene effettuata la ritenuta di un ventesimo.
I materiali approvvigionati nel cantiere, regolarmente accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori.
L'Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego.
La Direzione Lavori avrà la facoltà insindacabile di ordinare l'allontanamento dal cantiere qualora, all’atto dell’impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili.
Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto verrà effettuato, qualunque ne sia l’ammontare netto, al momento della certificazione da parte della direzione dei lavori, della ultimazione dei lavori stessi. La rata di saldo verrà invece pagata dopo l’approvazione del collaudo e previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore, dell’adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi. Quando il certificato di pagamento non venga emesso, per colpa della stazione appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell’Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, gli interessi legali per i primi 60 giorni e quelli moratori, nella misura fissata annualmente con decreto ministeriale, per i periodi successivi.
In occasione di sospensione dei lavori per cause non imputabili all'Appaltatore per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, potrà venire compilato uno stato d'avanzamento, qualunque sia l'ammontare della rata di acconto maturata. Analoga procedura verrà adottata in caso di consegna parziale dei lavori, trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione delle opere consegnate.
L’Appaltatore rilascerà sui certificati di pagamento, a titolo di garanzia, una ritenuta a norma di legge dello 0,50% (zero virgola cinquanta percento) sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi
dell’Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l’approvazione del collaudo.
Il pagamento degli acconti e della rata di saldo sarà effettuato nel termine di 90 giorni.
Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi, esclusa ogni altra indennità o compenso.
Art. 42 CONTO FINALE - COLLAUDO DEI LAVORI
Il termine in cui, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento approvato con DPR n. 207/2010, verrà compilato il conto finale dei lavori resta fissato in giorni 60 decorrenti dalla data di ultimazione degli stessi debitamente accertata mediante certificato della Direzione Lavori.
Il certificato di regolare esecuzione, da redigere a norma dell'Art. 237 del Regolamento approvato con DPR n. 207/2010, dovrà essere emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Per l’accertamento definitivo della spesa occorsa per la realizzazione del progetto, si applicano le norme di cui agli art. 11 e 12 della L.R. 26 giugno 1980 e successive modificazioni ed integrazioni.
E’ in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.
Art. 43 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO
I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.
Al termine dei lavori l’Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l’Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’opera si intende consegnata, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti.
Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla senz’altro inaccettabile.
Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all’appaltatore, l’opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.
L’occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.
Il committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d’opera) nomina il collaudatore con competenze e qualifiche professionali di legge
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.
Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all’esame di eventuali riserve dell’appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l’opera si intende definitivamente accettata.
Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d’opera con le modalità prescritte.
Il collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l’eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell’appaltatore.
Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell’intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall’appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal committente e da quanti altri intervenuti. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l’Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.
Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l’esecuzione dei lavori senza che l’Appaltatore vi abbia
provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l’onere all’Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale.
Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all’Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.
Art. 44 RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO
Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all’inizio dei lavori, il collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell’appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all’impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell’impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).
Qualora l’opera risulti collaudabile, il collaudatore emette il certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.
Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di legge.
Il certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all’appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.
Art. 45 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE
Avvenuta l’ultimazione dei lavori il committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle disposizioni dell’art. 230 del DPR 207/2010 ed in particolare a condizione che:
a) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;
b) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
La verifica di quanto sopra è compito del collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal committente stesso.
In caso di anticipata consegna delle opere il committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
Art. 46 GARANZIE
Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l’Appaltatore si impegna a garantire l’Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all’Appaltante.
L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, l’Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
Art. 47 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL’APPALTATORE
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.
La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.
Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.
Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.
Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale.
Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.
PARTE IV - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 48 TRACCIAMENTI
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'Appaltatore è obbligato ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti. A tempo debito dovrà pure stabilire, nei tratti indicati dalla Direzione dei Lavori, le xxxxxx x xxxxx necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle xxxxxx, come per i lavori in terra.
Art. 49 CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE PROVE DEI MATERIALI
I materiali da impiegare per lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel successivo articolo; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.
Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 21 del capitolato generale.
In ogni caso i materiali prima della fornitura e della posa in opera dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla direzione dei lavori.
I materiali proverranno da località e fabbriche che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Quando la direzione dei lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori, l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
L'impresa resta obbligata apprestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli istituti in seguito specificati ed indicati dalla stazione appaltante, nonché per le corrispondenti prove ed esami, in particolare tenendo conto di quanto prescritto dal D.M. 16.06.1976.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio e degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla direzione dei lavori, previa apposizione di sigilli e firme del direttore dei lavori e dell'impresa, e nei modi più adatti a garantire la autenticità e la conservazione.
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali.
I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.
La non corrispondenza fra i dati rilevati dalle analisi e quelli stabiliti dalle prescrizioni relative alle caratteristiche di materiali è considerata inadempienza contrattuale e di conseguenza si procederà a norma degli artt. 20-23 del capitolato generale.
Art. 50 CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI
Con riferimento a quanto stabilito dal precedente articolo i materiali da impiegarsi nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati e la scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatto di volta in volta in base al giudizio della direzione dei lavori, la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà.
A) Materiali ferrosi: saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.
Essi dovranno soddisfare tutte le condizioni contenute dal D.M. 27.07.1985 pubblicato sul supplemento ordinario della gazzetta ufficiale n° 113 del 17.05.1986.
In particolare:
- acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 05.11.1971, n° 1086 (D.M. 27.07.1985)
B) legnami: da impiegare in opere stabili e provvisorie, di qualunque essenza siano, dovranno soddisfare a tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.
I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate, tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della minore dimensione trasversale dell'elemento.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo senza alburno nè smussi di sorta.
I legnami in generale dovranno corrispondere ai requisiti di cui al D.M 30.10.1912.
C) Acqua: L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e
priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante
D) Ghiaia, pietrisco e sabbia: Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra di materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.
E) Pietrame: Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate.
Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.
F) PROVE DEI MATERIALI
- Studi preliminari di qualificazione.
L'appaltatore, per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle presenti Xxxxx Xxxxxxxx, dovrà esibire preventivamente al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i certificati rilasciati da un Laboratorio ufficiale relativo ai valori caratteristici richiesti.
I certificati, in rapporto ai dosaggi e composizioni proposti, dovranno essere esibiti tanto se i materiali siano prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, cave, stabilimenti gestiti da terzi; essi dovranno essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.
- Prove di controllo in fase esecutiva.
L'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e di norma periodicamente per le forniture dei materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali indicati dalla Stazione appaltante.
In particolare, tutte le prove ed analisi dei materiali stradali saranno eseguite a spese dell'impresa, di norma, presso il Laboratorio ufficiale.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio.
Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione previa apposizione di firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire autenticità e la conservazione.
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 51 MATERIALI METALLICI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, saldature, soffiature e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura etc. Essi dovranno soddisfare a tutte le condizioni previste dal D.M. 29.2.1908, modificato con X.X. 00.0.0000; in particolare, il materiale metallico costituente i gabbioni e i materassi dovrà essere in filo di ferro a forte zincatura e doppia torsione. La zincatura, sia per quanto riguarda lo spessore che la qualità, dovrà rispondere ai requisiti di cui alle Tabelle UNI 1475-1476 Ed. giugno 1941, n. 4007 - Ed. marzo 1958.
Gli elementi finiti, inoltre, dovranno essere esenti da difetti, quali soffiature, bolle di fusione, scalfitture, parti non coperte da zincatura, ammaccature.
Art. 52 PRODOTTI A BASE DI LEGNO
Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione
d'uso. La Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del progetto.
1. I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±10 mm;
- tolleranze sullo spessore: ±2 mm;
- umidità non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 8829;
- trattamenti preservanti;
2. I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con i requisiti generali della norma UNI EN 622-1 e con le seguenti caratteristiche:
- tolleranza sulla lunghezza e larghezza: ±3 mm;
- tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm;
- umidità non maggiore dell'8%;
- massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m³; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m³; per tipo
duro oltre 800 kg/m³, misurate secondo le norme UNI vigenti.
La superficie potrà essere:
- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura);
- levigata (quando ha subito la levigatura);
- rivestita su uno o due facce mediante placcatura, carte impregnate, smalti, altri
3. Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato sono prodotti conformemente alla UNI EN 14080. L'attribuzione degli elementi strutturali di legno lamellare ad una delle classi di resistenza previste dalla UNI EN 14080 può essere effettuata sulla base delle proprietà delle lamelle o direttamente sulla base dei risultati di prove sperimentali, secondo le UNI EN 384 e UNI EN 408.Le dimensioni delle singole lamelle rispetteranno i limiti per lo spessore e per l’area della sezione trasversale indicati nella UNI EN 00000.Xx micro-lamellare (LVL) è un prodotto a base di legno realizzato incollando tra loro fogli di legno di spessore generalmente compreso fra i 3 e 6 mm, con l’impiego di calore e pressione, con le fibre orientate nella direzione dell’asse dell’elemento. Definizione, classificazione e specifiche sono contenute nella norma europea UNI EN 14279. Gli elementi strutturali in microlamellare di tipo lineare (travi) hanno tutti gli strati disposti in direzione parallela all’asse dell’elemento. La sezione trasversale in genere è costituita da un minimo di 5 strati.
4. I pannelli di legno compensato e paniforti a completamento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±5 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315; intolleranze sullo spessore: ±1 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315; umidità non maggiore del 12%
grado di incollaggio misurato secondo le norme UNI EN 314-1 e UNI EN 314-2
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13986, UNI EN 1309-1, UNI EN 844, UNI EN 336, UNI EN 1310, UNI EN 975, UNI ISO 1029, UNI EN 309, UNI EN
311, UNI EN 313, UNI EN 316, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI EN 320, UNI EN 321, UNI EN 323, UNI EN
635,
UNI 6467.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 53 TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE DI ARREDI
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di arredi urbani, infissi, ecc.
Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e accessori simili.
Art. 54 PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
- Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto o alla norma UNI ISO 11600 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Art. 55 PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE
Si intendono prodotti per impermeabilizzazione quelli che si presentano sotto forma di:
– membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
– prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
Le membrane si designano in base:
– al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
– al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
– al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);
– al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).
I prodotti forniti in contenitori si designano come segue:
– mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
– sfalti colati; malteasfaltiche;
– prodottitermoplastici; soluzioni in solvente di bitume; emulsioni acquose di bitume;
– prodotti a base di polimeri organici.
La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodotti che avviene al momento della loro fornitura, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle norme vigenti e alle prescrizioni di seguito indicate.
- Membrane
Le membrane, in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.), devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza, od a loro completamento, alle seguenti prescrizioni.
Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nelle norme UNI 8178.
Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare le caratteristiche e le modalità di prova previste dalle norme UNI 11470 e UNI EN 1931 oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alla norma per le caratteristiche precitate sono valide anche per questoimpiego.
Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare le caratteristiche e le modalità di prova previste dalle norme UNI EN 13707, UNI EN 12730 e UNI EN 12311, oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.
Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria e all'acqua devono soddisfare le caratteristiche previste dalla norma UNI EN 1928, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le caratteristiche previste dalle citate norme UNI oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
I tipi di membrane considerate i cui criteri di accettazione indicati nel punto 1 comma c) sono:
- membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata);
membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;
membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate); membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;
membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, reticolato o non, polipropilene);
membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di armatura; membrane polimeriche accoppiate. Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.
In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.
Classi di utilizzo:
Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.).
Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.). Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).
Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce. Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).
Classe F membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche caratteristiche comuni a più classi. In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono essere considerati tali.
Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le caratteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI EN 13491, UNI EN 13492 e UNI EN 13493.
4 - I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del materiale costituente, devono soddisfare le caratteristiche previste dalle norme UNI e devono essere conformi alle norme vigenti.
Definizioni del sistema di protezione
UNI EN 1504-1
Resistenza allo shock termico
UNI EN 13687-2; UNI EN 13687-5
Resistenza alla penetrazione degli ioni cloruro
UNI EN 13396
Resistenza alla carbonatazione
UNI EN 13295
Resistenza alla trazione
UNI EN 1542
Compatibilità termica ai cicli di gelo/disgelo
UNI EN 13687-1
Il sistema di protezione descritto (UNI EN 1504-1) dovrà garantire almeno le seguenti caratteristiche tecniche:
Caratteristiche identificative del prodotto in barattolo (prima dell'applicazione):
viscosità;
massa volumica kg/dm³ minimo - massimo; contenuto di non volatile % in massa minimo; punto di infiammabilità minimo %; contenuto di ceneri massimo g/kg;
Per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori e per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla relativa normativa tecnica.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 56 ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO
(a) BACHECA BIFACCIALE
– Descrizione tecnica
Espositore bifacciale con montante in legno bilama avente sezione 90x90mm, con spigoli arrotondati R 10mm, pannello in doghe di spessore 20 mm, completo di cupolini rompi-goccia superiori e inferiori.
L’essenza del legno è di pino nordico impregnato a pressione o altra essenza, con sali minerali anti-fungo ed antitarlo.
Dimensioni espositore in mm: 560x520 h
Dimensioni d’ingombro in mm: 560x170x1900 h fuori terra.
(b) STACCIONATA
– Descrizione tecnica
Staccionata modulare di tipo a “tre filagne” interamente realizzata in legno. Interasse montanti L=2000mm.
Montanti in tondo di pino nordico o altra essenza: diametro ø di 120mm. Traversi in tondo di pino nordico o altra essenza: diametro ø di 120mm. Chiodi di sostegno materiale: spessore 0.8mm.
L’essenza del legno deve essere impregnato a pressione, in autoclave con sali minerali antifungo ed antitarlo. Dimensioni in mm: 120x1500 h (fuori terra), interasse 2000mm.
La staccionata presenta un cancello in legno di lunghezza pari a 4 metri.
PARTE V - MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. 57 PALI INFISSI
A) Pali di legno.
I pali di legno devono essere di essenza forte o resinosa secondo le previsioni di progetto o le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori. I pali dovranno essere scortecciati, ben diritti, di taglio fresco, conguagliati alla superficie ed esenti da carie.
La parte inferiore del palo sarà sagomata a punta e protetta da apposita puntazza in ferro di forma e peso adeguati agli sforzi indotti dall'infissione. La parte superiore del palo, sottoposta ai colpi di maglio, dovrà essere munita di anelli di ferro e cuffia che impedisca durante la battitura ogni rottura.
I pali, salvo diverse prescrizioni, verranno infissi verticalmente nella posizione stabilita dal progetto. Ogni palo che si spezzasse durante l'infissione o deviasse, dovrà essere, su richiesta della Direzione dei Lavori, tagliato o divelto e sostituito con altro.
I pali dovranno essere battuti fino a rifiuto con maglio di peso adeguato.
Il rifiuto si intende raggiunto quando l'affondamento prodotto da un determinato numero di colpi del maglio, cadente sempre dalla stessa altezza, non supera il limite che il progettista avrà fissato in funzione del carico che il palo dovrà sopportare.
Le ultime volate dovranno essere sempre battute in presenza di un incaricato della Direzione dei Lavori. L'Appaltatore non potrà in alcun modo procedere alla recisione della testa del palo senza averne preventiva autorizzazione.
– Al fine di consentire la verifica della portata di progetto, dovranno venire rilevati per ogni palo e trascritti su apposito registro, i seguenti elementi:
– profondità raggiunta;
– rifiuto;
– peso della cuffia o degli altri elementi di protezione;
– peso della massa battente;
– altezza di caduta del maglio;
– frequenza di colpi;
– energia d'urto;
– efficienza del battipalo.
A giudizio della Direzione dei Lavori la portata dei pali battuti potrà essere controllata mediante prove di carico dirette, da eseguire con le modalità e nel numero che sarà prescritto.
Art. 58 SCAVI E RINTERRI IN GENERE
Prima di intraprendere i lavori di scavo, l'Appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso la Direzione dei Lavori, presso gli Uffici Tecnici Pubblici e presso le aziende proprietarie di reti di urbanizzazione, sulla presenza nell'area di intervento di manufatti, reti, tubazioni, cavidotti, pozzetti, o qualsiasi altro elemento interrato, quindi individuarne la posizione tramite rilievi, apparecchiatura elettromagnetica, o sondaggi manuali.
Gli scavi ed i rinterri in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali e secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi e rinterri in genere, l'Appaltatore dovrà ricorrere all'impiego di adeguati mezzi meccanici e di mano d'opera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di ciascun tratto iniziato.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi, e dovrà assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque.
Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i limiti previsti dalla Tabella 1 - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Xxxx ad uso Commerciale ed Industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e il
n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo".
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, ad altro nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Il Direttore dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Le materie provenienti dagli scavi da utilizzare per rinterri dovranno essere depositate in luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori e provviste delle necessarie puntellature, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
Art. 59 OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA
Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture
Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata preparazione delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura e pulizia) con modalità e sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie.
Nel corso dell'applicazione delle pitture dovrà essere posta particolare cura agli spigoli e alle zone difficilmente accessibili.
L'applicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi stabiliti dalle case produttrici; non sarà, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.
Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le informazioni sul contenuto, le modalità di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per l'impiego dei materiali.
La temperatura ambiente non dovrà in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle superfici dovrà essere compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidità relativa.
L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto, salvo l'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in presenza di vento.
In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in profondità, dalle correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni causa che possa costituire origine di danno e di degenerazione in genere.
L'Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e macchie di pitture, vernici, smalti sulle opere già eseguite (pavimenti, rivestimenti, zoccolatura, intonaci, infissi, apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.) restando a carico dello stesso ogni lavoro o provvedimento necessari per l'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali danni apportati.
La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rifacimento delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per non idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o protezioni o per qualunque altra causa ascrivibile all'Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo eventuali danni conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico responsabile.
In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.
Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno essere conformi alla normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualità.
Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovrà essere completamente essiccata o indurita e, inoltre, dovrà essere riparato ogni eventuale danneggiamento delle mani già applicate, utilizzando lo stesso tipo di pittura usato in precedenza.
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. Il colore di ogni mano di pittura dovrà essere diverso da quello della mano precedente per evitare di lasciare zone non pitturate e per controllare il numero delle passate che sono state applicate.
In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque egli ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.
Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei Lavori. Egli dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva
ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della completa uniformità della superficie.
Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d'armatura
L'applicazione del prodotto avverrà con pennello in almeno due mani fino a coprire completamente il ferro con uno spessore di circa 2 mm.
I ferri di armatura dovranno essere liberi da calcestruzzo deteriorato, da sostanze grasse, dalla ruggine. A tale scopo sarà se necessario eseguita una sabbiatura al fine di portare le armature allo stato di metallo bianco. Se ciò non fosse possibile, si procederà quanto meno ad accurata spazzolatura con mezzi meccanici o manuali.
Saranno comunque attuate puntualmente dall'Appaltatore tutte le prescrizioni specifiche del prodotto fornite dall'azienda produttrice della malta impiegata, nonchè le istruzioni operative impartite dalla Direzione Lavori.
Verniciature su legno. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.
Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle successive fasi di preparazione si dovrà attendere un adeguato periodo, fissato dalla Direzione dei Lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procederà all'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) o una mano di fondo più diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.
La tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo,ecc. in conformità con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.
IDROSABBIATURA
Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante l'uso di idropulitrice con pressione variabile con sabbia di quarzo di opportuna granulometria.
TEMPERA
Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani.
TINTEGGIATURA LAVABILE
Tinteggiatura lavabile del tipo:
a base di resine vinil-acriliche; a base di resine acriliche;
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani;
Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:
pittura oleosa opaca;
pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica; pittureuretaniche;
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani.
RESINE SINTETICHE
Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante +solvente), essere inodori, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza presentare manifestazioni di alterazione.
Nel caso di idropitture per esterno la composizione sarà del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di veicolo con resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini.
La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovrà essere a base di resine sintetiche in emulsione con pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una mano di fondo, data anche in più mani, per una quantità minima di kg.1,2/m2. posta in opera secondo i modi seguenti:
– pennellata o rullata granulata per esterni;
– graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni.
FONDI MINERALI
Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici, trattati con colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture formanti pellicola, con colore a due componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il colore in polvere puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una media percentuale più o meno elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo di graduale cristallizzazione ed
aggrappaggio al fondo senza formare pellicola, idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiale simile a quello ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali,coprente, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, da applicare con pennello in tre mani previa preparazione del sottofondo.
VERNICIATURACLS
Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno liberate, con opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante colore a base di silicati di potassio modificati (per gruppi di colori contenenti una media percentuale più o meno elevata di ossidi pregiati) e carichi minerali tali da consentire la reazione chimica con il sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione), idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, opaco come minerale, da applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre mani previa preparazione del sottofondo.
PRIMER AL SILICONE
Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario per il trattamento preliminare di supporti soggetti ad umidità da porre in opera a pennello o a rullo previa pulizia superficiale delle parti da trattare.
CONVERTITORE DI RUGGINE
Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in opera di due mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa lattiginosa, ininfiammabile, a bassa tossicità, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a croce.
VERNICEANTIRUGGINE
Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne già opportunamente trattate, con funzioni sia di strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura,mediante l'applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilità e resistenza agli urti, permeabilità al vapore d'acqua ed all'ossigeno di 15-25 gr./m2./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante,applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due mani;– verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato con piccole quantità di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa preparazione del sottofondo con carteggiatura,sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.
PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE
Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri cloro vinilici, ecc.) e solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al deperimento in generale, avranno adeguate proprietà di aereazione e saranno di facile applicabilità.
RESINEEPOSSIDICHE
Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg/m2. 0,60) da applicare su superfici già predisposte in almeno due mani.
SMALTO OLEOSINTETICO
Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalità d'uso. Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme già citate e dovranno, inoltre, garantire la durabilità, la stabilità dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, ecc. Verniciatura con smalto oleo sintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con percentuali adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di tossicità, da utilizzare su opere in ferro mediante applicazione a pennello in almeno due mani su superfici precedentemente trattate anche con vernice antiruggine. I tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore.
IMPREGNANTE PER LEGNO
Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalità o trasparente da applicare su superfici precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solvente ed una seconda mano con minor quantità di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due mani di almeno 8-10 ore.
Barriera protettiva antigraffiti per superfici esterne
L'applicazione del prodotto è possibile con lavorazione a pennello, a rullo ovvero con pistola a spruzzo o con airless.
Il supporto su cui applicare la barriera dovrà essere pulito, privo di polvere, sporcizia, grassi, oli ed efflorescenze. Se necessario si dovranno utilizzare metodi di rimozione con sabbiatura, idrosabbiatura o acqua in pressione, a seconda della superficie da trattare.
La barriera applicata si dovrà trasformare quindi in una pellicola che non deve modificare in modo percettibile la superficie, ma permettere di intervenire per rimuovere i graffiti eventualmente eseguiti, con idropulitrice ad acqua calda.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 60 ABBATTIMENTO ALBERI E ARBUSTI
L'Appaltatore con la Direzione dei Lavori, contrassegnerà con apposito marchio (segno di vernice visibile) sul tronco le piante individuate da abbattere e solo dopo approvazione, si potrà procedere agli abbattimenti.
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di cambiare le piante da abbattere o di aumentarne o diminuirne il numero, tali modifiche saranno valutate in contabilità.
Il periodo di abbattimento delle piante viene stabilita dal cronoprogramma, in caso non sia evidenziato, si potranno abbattere in qualunque periodo dell'anno, tranne i mesi compresi tra marzo e luglio, per salvaguardare l'avifauna. Le piante giudicate pericolose dal progetto o dalla Direzione dei Lavori andranno abbattute nel più breve tempo possibile. l'Appaltatore stesso dovrà far notare alla Direzione dei Lavori le piante sospette di instabilità o portatrici di patologie gravi e contagiose.
Quando si debbano abbattere piante di notevoli dimensioni queste dovranno essere preventivamente sbroccate (eliminate le branche primarie e secondarie) e poi abbattute facendo in modo che i rami più grossi ed il tronco vengano guidati al suolo delicatamente con l'ausilio di opportune attrezzature (funi, carrucole, piattaforme aeree o gru), onde evitare schianti e il costipamento del suolo.
Nel caso di abbattimento di arbusti, l'Appaltatore con la Direzione dei Lavori, contrassegnerà con apposito marchio (segno di vernice visibile) sul fusto le piante individuate da abbattere e solo dopo approvazione, si potrà procedere all'abbattimento.
In seguito all'abbattimento di alberi o arbusti si dovrà sradicare il ceppo oppure si dovrà trivellare con idonea macchina operatrice (fresaceppi) a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori, che a sua discrezione potrà richiedere che le ceppaie restino nel suolo, in questo caso il fusto dovrà essere tagliato a livello del terreno.
Prima di intraprendere i lavori di asportazione del ceppo, sarà cura dell'Appaltatore prendere ogni misura cautelativa nei confronti delle reti tecnologiche aeree (illuminazione, cavi elettrici, telefonici ed altro) restando l'Appaltatore esclusivamente responsabile degli eventuali danni.
Al termine delle operazioni, se necessario, dovrà essere ripristinata la morfologia del terreno anche con riporti di suolo, inoltre dovranno essere allontanati tutti i residui della vegetazione, compreso gli inerti affiorati durante gli scavi e portati alla Pubblica Discarica o altro luogo indicato dalla Direzione dei Lavori.
Nel caso la pianta da abbattere sia colpita da patologie di facile propagazione, l'Appaltatore è tenuto a seguire tutte le norme igienico-sanitarie del caso, nonché quelle eventualmente previste dalla legislazione vigente.
La Direzione dei Lavori potrà richiedere anche lo spargimento di prodotti disinfettanti all'interno dello scavo. Durante le operazioni di abbattimento degli alberi e arbusti dovrà essere garantita la vigilanza a terra di idoneo personale per impedire l'avvicinamento casuale o fortuito di persone, cose od animali nel raggiod'azione e di caduta dell'albero o delle sue parti. I residui legnosi del diceppamento e gli esiti del decespugliamento potranno essere triturati ed utilizzati come sostanza organica ammendante da distribuire in cantiere.
Art. 61 CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA ZONA D'INTERVENTO
L'Appaltatore è tenuto alla conservazione e alla cura delle eventuali piante esistenti sull'area della sistemazione che, a tale scopo, gli verranno consegnate con regolare verbale della Direzione dei Lavori. Tutta la vegetazione esistente indicata per la sua conservazione dovrà essere protetta con recinzioni e barriere, provvisorie ma solide, da urti e rotture alla corteccia, dall'eccessivo calpestio, dal traffico e dal parcheggio di autoveicoli.
L'Appaltatore dovrà usare la massima cautela ogni volta che si troverà a lavorare nei pressi delle piante esistenti per non arrecare danni alle radici e inutili tagli o rotture ai rami; particolare cura dovrà essere anche posta per non soffocare gli alberi a causa dell'interramento del colletto con materiale da costruzione o materiale di scavo.
Nelle operazioni di sfalcio dell'erba con utilizzo del decespugliatore e nelle operazioni di cantiere in genere, dovrà essere prestata particolare attenzione a non danneggiare i fusti degli alberi e degli arbusti con gli organi di taglio.
Nella conduzione degli scavi autorizzati su aree alberate dovrà essere prestata particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali e le parti aeree delle piante, adottando tutti gli accorgimenti previsti dalle norme e/o regolamenti vigenti.
In caso di danneggiamento lo stato fitosanitario sarà quindi valutato da un esperto del settore di nomina della Direzione dei Lavori (a onere dell'Appaltatore) e l'Appaltatore è tenuto alla effettuazione di tutte le cure necessarie per garantirne la sopravvivenza ed il recupero totale. In caso il danno abbia interessato lo strato profondo del fusto e questo non possa garantirne la ripresa piena, l'Appaltatore è tenuto all'abbattimento, al diceppamento ed all'impianto di pianta equivalente.
Pertanto l'Appaltatore dovrà usare la massima cautela nell'eseguire le prescrizioni della Direzione dei Lavori ogni volta che si troverà a operare nei pressi delle piante esistenti.
Nell'eventualità di dover trapiantare piante esistenti nel cantiere o sul luogo della sistemazione, la Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di fare eseguire, secondo tempi e modi da concordare, la preparazione delle piante stesse.
Art. 62 MANUTENZIONE ORDINARIA
Manutenzione Bacheca e Recinzione
Relativamente alla manutenzione della recinzione e della bacheca dovranno sostituirsi le parti deteriorate utilizzando i materiali forniti dalla Stazione Appaltante.
Art. 63 PULIZIA DELL'AREA DEL CANTIERE
A mano a mano che procedono i lavori di sistemazione, le operazioni di piantagione e quelle di taglio, l'impresa, per mantenere il luogo più in ordine possibile, è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (es. frammenti di pietre e mattoni, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa, contenitori, ecc.) e gli utensili inutilizzati.
I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere alla discarica pubblica o su altre aree indicate dalla Direzione Lavori.
Alla fine dei lavori tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.
Art. 64 DIFESA AMBIENTALE
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
– evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
– effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
– segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
Art. 65 ELEMENTI A PROTEZIONE DEL PASCOLO BRADO E D’ARREDO
Si intendono per elementi a protezione del pascolo e d’arredo tutti i componenti del percorso con funzione di utilità o decoro.
I componenti a protezione sono: staccionata. I componenti d’arredo sono: tabellone.
Le superfici di finitura degli oggetti, qualsiasi sia il materiale, devono essere uniformi, continue, non devono dare luogo a scheggiature, sfogliature, sfibrature, anche a seguito di uso intensivo e continuo.
I componenti devono essere trattati contro la corrosione e il deterioramento causato dagli agenti atmosferici e dalle sostanze utilizzate per la pulizia.
L’accessibilità agli arredi con funzione di utilità deve essere garantita ai portatori di handicap, devono essere quindi collocati su superfici piane orizzontali, non vi devono essere elementi naturali, oggetti artificiali, scalini, rampe con pendenza superiore al 5% che possano impedire o interferire con il passaggio di una sedia a rotelle, lungo l’intero percorso.
Tutti i componenti devono essere fissati al suolo in modo da garantirne l’inamovibilità e la stabilità. Tutte le parti componenti l’oggetto non devono poter essere smontate o manomesse.
Elementi di fissaggio o di giunzione, quali viti, bulloni, saldature o altro, non devono creare sporgenze. Tutti gli spigoli devono essere arrotondati e gli angoli smussati.
Per i bordi in lamiera e i giunti di ricoprimento devono essere rispettate le prescrizioni previste dal Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 31 luglio 1979, Prescrizioni per la fabbricazione e l’introduzione dei giocattoli nel territorio della Repubblica Italiana, Allegato 1, paragrafo 3.2.1.1. e seguenti.
Tutti gli elementi d’arredo che rientrano in un campo giochi vanno realizzati e installati, attendendo con precisione alle indicazioni dei fabbricanti, trattandosi di componenti prefabbricati, ovvero osservando le disposizioni di
progetto e della direzione lavori.
Art. 66 ARREDO
(a) BACHECHE ED ESPOSITORI
La bacheca con finalità informative sarà collocata in posizione ben visibile, non coperti da altri oggetti o da elementi vegetali.
I pali devono essere interrati di 500 mm.
(b) STACCIONATA
– Messa in opera
La staccionata, di circa m 620 di lunghezza, sarà composta da filagne in legno, con pali di supporto delle filagne distanziati di m 2, e no. 3 filagne.
I pali utilizzati saranno di m 0,12 di diametro e la staccionata sarà realizzata con un metodo tradizionale.
Tale metodo prevede l’interramento dei pali verticali ad una profondità di m 0,5, senza nessun tipo di opera muraria o di pavimentazione, e il fissaggio di quelli orizzontali a mezzo chiodatura.
Per evitare che i pali e le filagne di legno si rompano o si rovinino, verrà effettuato sulla filagna e sul palo di supporto un preventivo foro con il trapano; il chiodo che va ad inserirsi passerà agevolmente attraverso il foro stesso e verrà poi ripiegato oltre i 90° sul lato opposto del palo verticale, così da fissare il tutto.
Art. 67 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI
Per tutti gli altri lavori diversi previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli che si rendessero necessari, si seguiranno le migliori regole d'arte, onde dare il lavoro perfetto e compiuto in ogni sua parte e le norme indicate dalla normativa vigente.
Art. 68 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Prima di dare inizio ai lavori di costruzione, l'Impresa è tenuta ad informarsi presso i proprietari dei terreni, interessati dall'esecuzione delle opere (comuni, consorzi, genio militare, privati) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistono cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture.
In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare ai proprietari di dette opere la data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle accennate opere.
In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante.
Art. 69 MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEGUENTI AI LAVORI
L'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché i segnali prescritti dal testo unico delle norme della circolazione stradale e dal regolamento di esecuzione, approvati con D.M. n° 393 del 15.06.1959 e D.M. n° 420 del 30.06.1959 pubblicati rispettivamente sulla gazzetta ufficiale n° 147 del 23.06.1959 e n° 152 del 30.06.1959.
Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi ed, in genere, a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli oneri di esecuzione dei singoli lavori.
PARTE VI - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 70 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore e contabilizzati con i prezzi inseriti nell’elenco allegato ed in difetto con quelli della Tariffa Comunale richiamata nel presente Capitolato.
A tutti i prezzi come sopra definiti sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.
Le spese di misurazione sono a carico dell’Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura di qualunque specie e la mano d’opera necessari.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di avvertire in tempo debito la direzione dei lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste ed inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.
Per la valutazione delle opere oggetto dell'Appalto si opererà secondo quanto specificato nel precedent, valutando mensilmente le quantità dei lavori eseguiti.
Per la valutazione delle eventuali opere di variante, espressamente richieste dalla Amministrazione o dalla Direzione Lavori e non comprese nell'appalto, si procederà applicando alle quantità determinate con misure geometriche e a numero (escluso ogni altro metodo), ed i prezzi unitari, con l'applicazione del ribasso di aggiudicazione d'asta, dei seguenti prezzari:
“Prezzario macchine e attrezzature agricole e forestali approvato con Decreto n. 111 del 18/12/2017
“Tariffa dei prezzi 2012 per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche” è stata approvata con delibera del 6 agosto 2012, n. 412.
L'Appaltatore può richiedere tempestivamente la misurazione o valutazione in contraddittorio di quelle opere o somministrazioni che, nel procedere dei lavori non si potessero più accertare, nonché la verifica di tutto ciò che deve essere misurato, pesato o valutato prima della posa in opera.
Resta convenuto che se taluna quantità non fosse accertata in tempo debito, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione data dalla Direzione Lavori.
Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terrà come misura o valutazione quella prevista ed in caso di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misura o valutazione quella effettivamente rilevata.
Per norma generale ed invariabile resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera ed ogni trasporto in opera nel modo prescritto dalla regola d'arte e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Xxxxxx Xxxxxx o del presente Capitolato; sono compresi inoltre ogni spesa generale e utile dell'Appaltatore.
I lavori sono valutati in base alle valutazioni o misure prese in contraddittorio man mano che si procede nella esecuzione delle opere e riportate sugli appositi libretti che debbono essere firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'Appaltatore.
Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifiche e rettifiche in occasione delle operazioni di certificazione finale.
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavori saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.
Particolarmente viene stabilito quanto appresso:
• Scavi in genere. - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'impresa deve ritenersi compensata per tutti gli oneri che essa dovrà incontrare:
− per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
− per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
− per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
− per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
− per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
• Rilevati o rinterri. - Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri s'intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all'impresa non spetterà alcun compenso oltre l'applicazione di detti prezzi.
• Riempimento di pietrame a secco. - Il riempimento di pietrame a secco a ridosso della muratura per drenaggi, vespai ecc. sarà valutato a metro cubo per il suo volume misurato in opera.
• Paratie e casseri in legname. - Saranno valutati per la loro superficie effettiva e nel relativo prezzo di elenco s'intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo, ogni spesa per la lavorazione e apprestamento, per collocamento in opera di xxxxxxxxx o filagne di collegamento, infissione di pali, tavoloni o palaconde, per rimozioni, perdite, guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od eccettuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.
• Murature in genere. - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria.
• Sistemazione a verde - I prezzi riguardanti le opere di piantumazione sono relativi alle diverse essenze utilizzate. La messa a dimora comprende la fornitura delle piante ,il trasporto in cantiere, lo scarico, lo squadro del terreno e/o le misurazioni necessarie per una corretta collocazione delle essenze, lo scavo delle buche di cm 40x40x40 in qualsiasi tipo di terreno, l’amminutamento del terreno con sistemazione a monte del materiale di scavo, la messa a dimora comprensiva di apposito tutore per assicurare un corretto sviluppo della pianta, il reinterro del materiale di scavo eseguito a regola d’arte per garantirne l’attecchimento.
Le piante fornite dovranno essere esenti da qualsiasi alterazione di tipo fitosanitario e/o morfologico tale da compromettere il corretto sviluppo della pianta.
• Mano d'opera. - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavori per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
• Noleggi. - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità, e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio di meccanismi in genere, s'intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia o per portare a regime i meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
• Trasporti. - Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia, debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.
• Materiali a piè d'opera o in cantiere.
I prezzi di elenco dei materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta si applicano soltanto:
A. Alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, come ad esempio, somministrazione per lavori in economia, somministrazioni di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc. alla cui esecuzione provvede direttamente l'amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaie o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento, o quando questo sia pagato a parte;
B. Alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
C. Alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio delle impresa.
Art. 71 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA – INVARIABILITA’ DEI PREZZI
L’Amministrazione ritiene in via assoluta che l’Appaltatore, prima di adire all’appalto abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire e dei luoghi e delle zone per il reperimento dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni
cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d’arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.
In conseguenza i compensi ed i prezzi stabiliti in elenco, diminuiti del ribasso d’asta offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono senza retribuzione alcuna, accettati dall’Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto essi comprendono:
❖ per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi etc. nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a più d’opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada, nonché per allontanarne le eventuali eccedenze;
❖ per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc. nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;
❖ per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso con ogni accessorio, nonché il personale addetto al loro funzionamento ed ogni onere per eventuali riparazioni;
❖ circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente capitolato.
❖ per i lavori a misura ed a corpo; tutte le spese per mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d’opera ed apprestamenti professionali, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa, etc. e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Impresa dovrà sostenere a tale scopo. I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono dunque accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell’appalto.
❖ Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali nel rispetto delle norme per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Tutti gli oneri e obblighi specificati nel presente articolo ed in generale nel capitolato speciale si intendono formulati ed accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsivoglia eventualità.
Con la firma del contratto, l’Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi l’Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d’arte, incluso il di lui beneficio.
PARTE VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 72 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di possibili controversie tra l’Impresa Appaltatrice e la Stazione Appaltante deve avvenire secondo gli artt. 204 e 205 de D.lgs 50/2016)
Art. 73 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA
Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma degli artt. 206, 207, 208, 209 del D.Lgs. n° 50/2016.
In presenza inoltre di un contenzioso e della iscrizione di riserve sui documenti contabili, se l'importo dell'opera non varia in misura sostanziale e comunque per un valore non superiore al 10% dell'ammontare del contratto, il responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, se costituito, del collaudatore, e sentito l'affidatario formula, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, una proposta di accordo.
Il verbale di accordo xxxxxxx, sottoscritto dall'affidatario dovrà essere deliberato entro 60 giorni dalla proposta e trasmesso all'osservatorio.
Art. 74 ARBITRATO
Ove non si proceda all'accordo xxxxxxx e vengano, conseguentemente confermate le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato, ai sensi delle norme del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
I verbali dell'accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo, sono trasmessi all'Osservatorio.