Diritti e libertà sindacali. 1. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue: a. i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all’XX.XX. d’appartenenza e alla RSU secondo le modalità previste dal CCNL del 7 agosto 1998 e s.m.i. oltre che dalle altre norme vigenti in materia; b. in applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni d’organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'art. 11 del citato CCNL quadro. L'Amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo; c. le convocazioni dell'Amministrazione per partecipazione a trattative, confronti, e consultazioni, rientrano nel monte ore spettante alle XX.XX., fatto salvo si svolgano fuori orario di lavoro; d. oltre il monte ore di cui sopra le XX.XX. possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'art. 12 del già citato CCNL quadro, permessi non retribuiti per partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure, per il rispetto dei termini di copertura previdenziale, l'Amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti, all’O.S. che ha presentato la richiesta del permesso. 2. Per quanto concerne le assemblee, si concorda che: a. nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le XX.XX. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l’orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto; di norma le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello d’apertura al pubblico; b. l'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione; c. in caso d’assemblea l'Amministrazione individuerà, di concerto con le XX.XX., i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità; d. il personale operante fuori della sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea stessa; e. il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il prolungamento d’orario d’assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall’Ente.
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Samples: Decentralized Integrative Contract
Diritti e libertà sindacali. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l’ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:
a. a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all’XX.XX. d’appartenenza e alla RSU secondo le modalità previste dal CCNL del 7 agosto 1998 e s.m.i. oltre che dalle altre norme vigenti in materia;
b. b) in applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni d’organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'art. 11 del citato CCNL quadro. L'Amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo;
c. c) le convocazioni dell'Amministrazione per partecipazione Partecipazione a trattative, confronti, e consultazioni, rientrano nel monte ore spettante alle XX.XX., fatto salvo si svolgano fuori orario di lavoro;
d. d) oltre il monte ore di cui sopra le XX.XX. possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'art. 12 del già citato CCNL quadro, permessi non retribuiti per partecipazione Partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure, per il rispetto dei termini di copertura previdenziale, l'Amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti, all’O.S. che ha presentato la richiesta del permesso.
23. Per quanto concerne le assemblee, si concorda che:
a. a) nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le XX.XX. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato decentrato, possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazioneall'Amministrazione di appartenenza, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l’orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto; di norma le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello d’apertura al pubblico;
b. b) l'Amministrazione di appartenenza fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;
c. c) in caso d’assemblea d’assemblea, l'Amministrazione di appartenenza individuerà, di concerto con le XX.XX., i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità;
d. d) il personale operante fuori della sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione Partecipazione all'assemblea stessa;
e. e) il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il prolungamento d’orario d’assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall’Entedall’Ente di appartenenza.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale
Diritti e libertà sindacali. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l’ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:
a. a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all’XX.XX. d’appartenenza e alla RSU secondo le modalità previste dal CCNL del 7 agosto 1998 e s.m.i. oltre che dalle altre norme vigenti in materia;
b. b) in applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni d’organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'art. 11 del citato CCNL quadro. L'Amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo;
c. c) le convocazioni dell'Amministrazione per la partecipazione a trattative, confronti, e consultazioni, rientrano nel monte ore spettante alle XX.XX., fatto salvo i casi in cui le stesse si svolgano fuori orario di lavoro;
d. d) oltre il monte ore di cui sopra le XX.XX. possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'art. 12 del già citato CCNL quadro, permessi non retribuiti per partecipazione Partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure, per il rispetto dei termini di copertura previdenziale, l'Amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti, all’O.S. che ha presentato la richiesta del permesso.
23. Per quanto concerne le assemblee, si concorda che:
a. a) nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le XX.XX. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato decentrato, possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazioneall'Amministrazione di appartenenza, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l’orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto; di norma le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello d’apertura al pubblico;
b. b) l'Amministrazione di appartenenza fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;
c. c) in caso d’assemblea d’assemblea, l'Amministrazione di appartenenza individuerà, di concerto con le XX.XX., i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità;
d. d) il personale operante fuori della sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea stessa;
e. e) il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il prolungamento d’orario d’assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall’Entedall’Ente di appartenenza.
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Diritti e libertà sindacali. 1. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:
a. a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'amministrazione dell’amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all’XX.XX. d’appartenenza e alla RSU secondo le modalità previste dal CCNL del 7 agosto 1998 e s.m.i. oltre che dalle altre norme vigenti in materia;
b. b) in applicazione dell'artdell’art. 30 della legge 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni d’organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'art. 11 all’art.11 del citato CCNL quadro. L'Amministrazione L’Amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo;
c. c) le convocazioni dell'Amministrazione dell’Amministrazione per partecipazione a trattative, confronti, e consultazioni, rientrano nel monte ore spettante alle XX.XX., fatto salvo si svolgano fuori orario di lavoro;
d. d) oltre il monte ore di cui sopra le XX.XX. possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'artdell’art. 12 del già citato CCNL quadro, permessi non retribuiti per partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure, per il rispetto dei termini di copertura previdenziale, l'Amministrazione l’Amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti, all’O.S. che ha presentato la richiesta del permesso.
2. Per quanto concerne le assemblee, si concorda che:
a. a) nel rispetto del limite massimo consentitoconsentito (ad oggi 12 ore), la RSU e le XX.XX. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazioneall’Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l’orario dell'assemblea dell’assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto; di norma le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello d’apertura al pubblico;
b. l'Amministrazione b) l’Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunionedelle riunioni;
c. c) in caso d’assemblea l'Amministrazione l’Amministrazione individuerà, di concerto con le XX.XX., i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità;
d. d) il personale operante fuori della dalla sede presso cui si svolge l'assemblea l’assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea all’assemblea stessa;
e. e) il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il prolungamento d’orario d’assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall’Entedall’ente.
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Diritti e libertà sindacali. 1. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:
a. a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'amministrazione dall’amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all’XX.XXalle XX.XX. d’appartenenza di appartenenza ed alla RSU, fissato dal CCNQ del 17 ottobre 2013 e alla RSU s.m.i. ,da fruirsi secondo le modalità previste indicate dal CCNL CCNQ del 7 agosto 1998 e s.m.i. ., oltre che dalle altre norme vigenti in materia;
b. b) in applicazione dell'artdell’art. 30 della legge Legge n. 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni d’organismi di organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'artall’art. 11 del citato CCNL quadro. L'Amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo;CCNQ 7 agosto 1998.
c. c) le convocazioni dell'Amministrazione dell’amministrazione per partecipazione a trattative, confronti, concertazione e consultazioni, non rientrano nel monte ore spettante alle XX.XX., fatto salvo si svolgano fuori orario di lavoro. e devono essere considerate come servizio effettivamente prestato;
d. d) oltre il monte ore di cui sopra sopra, le XX.XX. possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'artdell’art. 12 del già citato CCNL quadroCCNQ7 agosto 1998, permessi non retribuiti per partecipazione a convegni o congressi o convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure, per il rispetto dei procedure anche in termini di copertura previdenziale, l'Amministrazione l’amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente dipendente, ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti, all’O.S. emolumenti alla XX.XX. che ha presentato la richiesta del di permesso.
2. Per quanto concerne le assemblee, si concorda dispone che:
a. a) nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le XX.XX. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazioneall’amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l’orario dell'assemblea dell’assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie qualifiche o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto; di norma le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello d’apertura al pubblico;
b. l'Amministrazione b) l’amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;
c. c) in caso d’assemblea l'Amministrazione di assemblea, l’amministrazione individuerà, di concerto con le XX.XX., . i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità;
d. d) il personale operante fuori della dalla sede presso cui si svolge l'assemblea l’assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e ed alla partecipazione all'assemblea all’assemblea stessa;
e. il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il prolungamento d’orario d’assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall’Ente.
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Samples: Relazione Illustrativa Ex Articolo 40, Comma 3 Sexies, Decreto Legislativo N. 165 Del 2001
Diritti e libertà sindacali. 1. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:
a. i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all’XX.XX. d’appartenenza e alla RSU secondo le modalità previste dal CCNL del 7 agosto 1998 e s.m.iss.mm.ii. oltre che dalle altre norme vigenti in materia;
b. in applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni d’organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'art. 11 del citato CCNL quadro. L'Amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo;
c. le convocazioni dell'Amministrazione per partecipazione a trattative, confronti, e consultazioni, rientrano nel monte ore spettante alle XX.XX., fatto salvo si svolgano fuori orario di lavoro;
d. oltre il monte ore di cui sopra le XX.XX. possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'art. 12 del già citato CCNL quadro, permessi non retribuiti per partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure, per il rispetto dei termini di copertura previdenziale, l'Amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti, all’O.S. che ha presentato la richiesta del permesso.
2. Per quanto concerne le assemblee, si concorda che:
a. nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le XX.XX. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l’orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto; di norma le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello d’apertura al pubblico;
b. l'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;
c. in caso d’assemblea l'Amministrazione individuerà, di concerto con le XX.XX., i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità;
d. il personale operante fuori della sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea stessa;
e. d. il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il prolungamento d’orario d’assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall’Ente.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Diritti e libertà sindacali. 1. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:
a. a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'amministrazione dell’amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all’XX.XX. d’appartenenza alla O.S. di appartenenza e alla RSU secondo le modalità previste dal CCNL Ccnl del 7 agosto 1998 e s.m.i. successive modificazioni e integrazioni oltre che dalle altre norme vigenti in materia;
b. b) in applicazione dell'artdell’art. 30 della legge 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui soprasopra , permessi per le riunioni d’organismi di organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'artall’art. 11 del citato CCNL Ccnl quadro. L'Amministrazione L’amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo;.
c. c) le convocazioni dell'Amministrazione dell’amministrazione per partecipazione partecipazioni a trattative, confronti, concertazione e consultazioni, non rientrano nel monte ore spettante alle XX.XX., fatto salvo si svolgano fuori orario di lavoroxx.xx. e devono essere considerate come servizio effettivo prestato;
d. d) oltre il monte ore di cui sopra le XX.XXxx.xx. possono richiedere, richiedere per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'artdell’art. 12 del già citato CCNL ccnl quadro, permessi non retribuiti per partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure, per il rispetto dei procedure anche in termini di copertura previdenziale, l'Amministrazione l’amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, corrispondenti al lordo di tutti gli emolumenti, all’O.S. emolumenti alla O.S. che ha presentato la richiesta del permesso.
2. Per quanto concerne le assemblee, si concorda dispone che:
a. a) nel rispetto del limite massimo consentitoindividuale di 12 ore annue retribuite, la RSU R.S.U. e le XX.XX. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazioneall’Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, data il luogo e l’orario dell'assemblea dell’assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie qualifiche o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto; di norma le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello d’apertura al pubblico;
b. l'Amministrazione b) l’Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;
c. in caso d’assemblea l'Amministrazione individuerà, di concerto con le XX.XX., i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità;
d. c) il personale operante fuori della dalla sede presso cui si svolge l'assemblea l’assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea all’assemblea stessa;
e. d) Oltre il monte ore annuo individuale di 12 ore retribuite, possono essere indette assemblee sindacali (aziendali o territoriali) oltre l’orario di servizio con le medesime modalità previste ai precedenti punti.
3. Per quanto attiene il patrocinio sindacale si stabilisce che:
a) I dipendenti in attività o quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'Istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni previdenziali e assistenziali davanti ai competenti organi dell'amministrazione;
b) Gli Istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela della igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 29.7.1947, n.804.
4. Per quanto attiene i Referendum si stabilisce che: Le amministrazioni devono consentire lo svolgimento fuori dall'orario di lavoro di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti dalle RSU e dalle XX.XX. firmatarie del presente CCDI, con diritto di partecipazione di tutto il personale partecipante alle assemblee interessato.
5. Per quanto attiene la Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali si stabilisce che:
a) Il trasferimento dei dirigenti sindacali delle XX.XX. firmatarie e dei componenti la RSU può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive XX.XX. di appartenenza ovvero, in caso di assenza di riferimento, l’O.S. nelle cui liste il rappresentante RSU è considerato stato eletto;
b) Ai sensi del comma precedente si intende per trasferimento il provvedimento di mobilità interna che comporti assegnazione a settore diversi o l'assegnazione, all'interno dello stesso settore, a unità produttive ubicate in servizio ordinario, il prolungamento d’orario d’assemblea oltre il proprio orario luoghi diversi ed esterni a quello di lavoro appartenenza;
c) La disposizione di cui ai commi precedenti si applica sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale;
d) I dirigenti sindacali delle XX.XX. firmatarie e gli eletti delle RSU non sarà considerato dall’Entesono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la categoria e profilo rivestiti.
6. La RSU esercita la propria attività nella sede dell’I.A.C.P. con possibilità di utilizzo delle attrezzature informatiche e messaggistiche in dotazione presso l’Ente.
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Diritti e libertà sindacali. 1. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:
a. a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'amministrazione dell’amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all’XX.XX. d’appartenenza alla O.S. di appartenenza e alla RSU secondo le modalità previste dal CCNL del 7 agosto 1998 e s.m.i. successive modificazioni e integrazioni oltre che dalle altre norme vigenti in materia;
b. b) in applicazione dell'art. dell’Articolo 30 della legge 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni d’organismi di organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'art. all’Articolo 11 del citato CCNL quadro. L'Amministrazione L’amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo;
c. le convocazioni dell'Amministrazione per partecipazione a trattative, confronti, e consultazioni, rientrano nel monte ore spettante alle XX.XX., fatto salvo si svolgano fuori orario di lavoro;
d. oltre c) Oltre il monte ore di cui sopra le XX.XX. possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'art. dell’Articolo 12 del già citato CCNL quadro, permessi non retribuiti per partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure, per il rispetto dei procedure anche in termini di copertura previdenziale, l'Amministrazione l’amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti, all’O.S. alla O.S. che ha presentato la richiesta del permesso.
2. Per quanto concerne le assemblee, si concorda dispone che:
a. a) nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le XX.XX. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazioneall’Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l’orario dell'assemblea dell’assemblea che potrà interessare la le generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie qualifiche o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto; di norma le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello d’apertura al pubblico;
b. l'Amministrazione b) l’amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;
c. c) in caso d’assemblea l'Amministrazione di assemblea l’Amministrazione individuerà, di concerto con le XX.XX., . i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità;
d. d) il personale operante fuori della dalla sede presso cui si svolge l'assemblea l’assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea all’assemblea stessa;
e. il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il prolungamento d’orario d’assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall’Ente.
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