Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici e i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico. 2) Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici e i I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate equiparate o legalmente riconosciute riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ed ove possibile ad ore giornaliere di permesso, ad essere immessi ammessi in turni di lavoro lavoro, che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario oltre il normale orario giornaliero di lavoro e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame, usufruiscono su richiesta permessi di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esamecui al precedenti art. 21. Per usufruire dei i permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e precedente, il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 due volte nello stesso anno accademico.
2) . Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, forza e comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento compatibilmente alle esigenze di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciutiservizio.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici e i I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute o e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o e la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario e o durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove Detti lavoratori potranno richiedere di esame possono usufruire, su richiesta, usufruire di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esameun massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, semprechè il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per almeno un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso. Per usufruire Il numero dei lavoratori, che potrà fruire di permessi contemporaneamente, è equivalente a 1 sino a 15 e 2 (due) negli Enti fino a 50 dipendenti, mentre non può superare il 3% del totale della forza occupata negli Enti di maggiori dimensioni. I lavoratori studenti sono tenuti a presentare la documentazione necessaria attestante la frequenza ad uno dei corsi di cui al primo comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova)ovvero l’effettuazione dell’esame. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami lavoratori studenti universitari hanno diritto a un giorni di permesso retribuito in relazione a ciascuno esame sostenuto. Si considerano lavoratori studenti, e pertanto legittimati ad esercitare i diritti di cui al presente articolo, coloro che siano stati sostenuti per più risultino validamente iscritti ad uno dei corsi di 2 volte nello stesso anno accademico.
2) Il limite massimo di tempo studio menzionati, per il diritto allo studio è periodo della durata legale prevista per il corso stesso. Gli Enti possono attribuire a richiesta degli interessati, permessi ed aspettative non retribuite, anche di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unitàlungo periodo, per la frequenza necessaria al conseguimento consentire momenti di titoli sviluppo culturale e professionale attraverso periodi di alternanza di studio o e lavoro e consentendo così la partecipazione di abilitazione in lavoratori interessati a corsi universitaridi studio, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.master, stages, ecc..
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova, compresi i lavoratori studentistranieri per corsi di alfabetizzazione, iscritti e frequentanti che intendono frequentare corsi regolari di studio in scuole per il conseguimento del diploma di istruzione primaria, scuola secondaria superiore e per il conseguimento di qualificazione professionale, statali, pareggiate diplomi universitari o di laurea o master presso istituti pubblici o legalmente riconosciute o comunque abilitate riconosciuti. A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di un massimo di 150 ore retribuite ogni 3 anni, godibili anche in un solo anno e sempre che il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito. I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al rilascio corso e successivamente certificati di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino frequenza con la frequenza ai corsi o la preparazione degli esamiindicazione delle ore relative. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame. Per Possono usufruire dei permessi retribuiti nelle misure sopra indicate, escludendo comunque criteri di contemporaneità (si intende con ciò che un lavoratore della forza occupata all'anno può usufruire del diritto):
a) un solo lavoratore per triennio nelle aziende da 5 a 9 dipendenti aventi diritto;
b) due lavoratori per triennio nelle aziende da 10 a 14 dipendenti aventi diritto;
c) tre lavoratori per triennio nelle aziende da 15 dipendenti aventi diritto e via via procedendo per i multipli di cinque. Resta inteso che gli apprendisti soggetti a obbligo di frequenza dei corsi di insegnamento complementare, sono esclusi dall’utilizzazione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademicopresente articolo.
2) Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici e i I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o e la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario e o durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e I lavoratori studenti in occasione degli esami ottengono permessi retribuiti nelle seguenti misure: - giorni 10 (dieci) lavorativi per gli esami di licenza di scuola media inferiore; - giorni 15 (quindici) lavorativi per gli esami di licenza di scuola media superiore; - giorni 2 (due) lavorativi per ogni esame universitario (inteso per tale l’insieme delle prove necessarie per ottenere la valutazione sul libretto). Fra i lavoratorigiorni lavorativi è computato anche il sabato. Nel caso che il lavoratore venga respinto, compresi quelli universitaripuò fruire dei suddetti permessi solamente per la seconda volta, che devono sostenere prove purchè detti esami abbiano esito positivo. I predetti lavoratori studenti hanno diritto di esame possono usufruire, su richiesta, usufruire di permessi retribuiti nella misura di 150 (centocinquanta) ore in ogni anno scolastico per sostenere le prove d'esamefrequentare i corsi di studio sopra specificati. Per usufruire L’azienda può richiedere adeguata certificazione necessaria all’esercizio dei permessi diritti di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademicoai precedenti commi.
2) Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
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Sources: Allegato Per I Lavoratori Dei Servizi Funerari E Cimiteriali
Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici e i I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio studi legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o e la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario e o a prestazioni durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove Detti lavoratori possono richiedere di esame possono usufruire, su richiesta, usufruire di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
2) Il limite un massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuitepro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempre che il corso al qual il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso. Tali oreI lavoratori studenti universitari possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti, fermo restando il limite individuale di cui sopraper l’acquisizione della prima laurea, sono utilizzate annualmente in ragione di per un massimo del 2% del personale di 150-ore pro capite per ciascun anno di frequenza ai corsi di studio, attestata sulla base della regolamentazione vigente in servizio eciascun Ateneo/Facoltà. A far data dal secondo anno di frequenza, comunquetale diritto matura a condizione che il lavoratore abbia superato almeno 1/6 degli esami presenti nel piano di studi, relativo all’anno accademico precedente. Dette condizioni dovranno essere verificabili dall’Azienda, all’atto della presentazione della richiesta, mediante esibizione di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciutiidonea certificazione. [Commi successivi omissis – nessuna modifica-].
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Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici e i . I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate equiparate o legalmente riconosciute riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ed ove possibile - ad ore giornaliere di permesso, ad essere immessi ammessi in turni di lavoro lavoro, che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario oltre il normale orario giornaliero di lavoro e durante i riposi settimanali.
2. Le lavoratrici e i I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruired’esame, usufruiscono – su richiesta, richiesta – di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esamedi cui al precedenti art. 21.
3. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e precedente, il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
4. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 due volte nello stesso anno accademico.
2) 5. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite.
6. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, forza e comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento compatibilmente alle esigenze di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciutiservizio.
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Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici e ed i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esamed’esame. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
2) . Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio, finalizzato al conseguimento di titoli di studio di istruzione secondaria di Secondo grado, è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
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Diritto allo studio. 1) Punto 1 Le lavoratrici e ed i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
2) . Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
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Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici e i I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio studi legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o e la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario e o a prestazioni durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove Detti lavoratori possono richiedere di esame possono usufruire, su richiesta, usufruire di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
2) Il limite un massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuitepro-capite per ▇▇▇▇▇▇▇▇, utilizzabili anche in un solo anno, sempre che il corso al qual il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso. Tali oreI lavoratori studenti universitari possono richiedere di usufruire di permessi retribuiti, fermo restando il limite individuale di cui sopraper l’acquisizione della prima laurea, sono utilizzate annualmente in ragione di per un massimo del 2% del personale di 150-ore pro capite per ciascun anno di frequenza ai corsi di studio, attestata sulla base della regolamentazione vigente in servizio eciascun Ateneo/Facoltà. A far data dal secondo anno di frequenza, comunquetale diritto matura a condizione che il lavoratore abbia superato almeno 1/6 degli esami presenti nel piano di studi, relativo all’anno accademico precedente. Dette condizioni dovranno essere verificabili dall’Azienda, all’atto della presentazione della richiesta, mediante esibizione di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciutiidonea certificazione. [Commi successivi omissis – nessuna modifica -].
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Sources: CCNL Renewal Agreement
Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici e i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, ,hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli gli studenti universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
2) . Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, ,in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
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Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici e ed i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
2) . Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio, finalizzato al conseguimento di titoli di studio di istruzione primaria e/o secondaria di I grado, è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
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Sources: CCNL Per Il Personale Dipendente Istituti Socio Sanitari Assistenziali Educativi
Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici e i I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primariapri- ▇▇▇▇▇, secondaria secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in ammessi a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai frequentazione dei corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruireusufruiscono, su richiesta, di permessi permes- si retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esamed’esame. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la In tal caso è richiesta l’esibizione della documentazione ufficiale degli relativa agli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 due volte nello stesso anno accademico.
2) . Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 40 (quaranta) ore annue individuali retribuite. Tali oreannue, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di per un massimo del 2di 150 (centocin- quanta) ore annuali individuali. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’azienda o unità produttiva per usufruire dei permessi studio non potranno superare il 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, servizio. Tali ore sono retribuite esclusivamente per il conseguimento del titolo della scuola dell’obbligo; le medesime non sono retribuite per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
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Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici e ed i lavoratori studenti, iscritte e iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli titolo di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi ammesse/i in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati esonerate/i dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e ed i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruireusufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esamed’esame. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà dovranno esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti con esito non favorevole per più di 2 due volte nello stesso anno accademico.
2) . Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 23% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in ai corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti. Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto di questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative alle persone socialmente svantaggiate definiti anche con il concorso delle ▇▇.▇▇.
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Diritto allo studio. 1) . Le lavoratrici e i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
2) . Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unitàun’unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
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Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici e i I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate equiparate o legalmente riconosciute riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ed ove possibile ad ore giornaliere di permesso, ad essere immessi ammessi in turni di lavoro lavoro, che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro Su richiesta saranno dei lavoratori possono essere esonerati dal prestare lavoro straordinario e sia oltre il normale orario giornaliero di lavoro che durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame, usufruiscono su richiesta permessi di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esamecui al precedente art. 21. Per usufruire dei i permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e precedente, il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 due volte nello stesso anno accademico.
2) . Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di di: 100 ore annue individuali retribuite per le imprese da 1 a 10 lavoratori; 150 ore annue individuali retribuite. retribuite per le imprese superiori a 11 lavoratori Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 23% del personale in servizio e, comunque, forza e comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento compatibilmente alle esigenze di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciutiservizio.
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Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici e i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque co- munque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esamed’esame. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
2) Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
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Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici e i lavoratori studenti, iscritte e iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in compatibilmente con le esigenze di servizio, all’ammissione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerate o esonerati dal prestare lavoro in orario straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e o i lavoratori, compresi quelli anche universitarie e universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruireusufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma precedente la lavoratrice e o il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
2) . Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 23% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
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Diritto allo studio. 1) Le lavoratrici . Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e i nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori studenticon rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, iscritti e frequentanti comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della legge n. 300 del 1970159.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi regolari destinati al conseguimento di titoli di studio in universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi legali o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademicoi relativi esami.
2) Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
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