Diritto di recesso (Clausola CONSIP). Il Contraente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla Società aggiudicataria da inviarsi con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/99 n. 488, successivamente alla data di stipulazione del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999. Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. 95/2012 ed alla relativa Legge di conversione è nullo.
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