DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione: a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa - in tal caso, l’Assicurazione si intende come mai entrata in vigore e la Società provvederà al rimborso del Premio all’Assicurato (al lordo delle imposte se non ancora versate all’erario dalla Società stessa), per il tramite del Contraente, mediante accredito sul Conto Corrente; b. l’Assicurato ha altresì diritto di recedere anticipatamente dall’Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. In tal caso, la Società provvederà a effettuare il rimborso all’Assicurato, per il tramite del Contraente, della quota parte di Premio imponibile corrispondente alle annualità di copertura non godute, applicando la formula di calcolo di cui al precedente art.1.3
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Samples: Assicurazione, Assicurazione
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato Avvertenza - Non è previsto il diritto di recesso annuale per l’Assicurato. Tuttavia, qualora la durata delle garanzie assicurative sia superiore ai 5 anni, in conformità all’art. 1899 c.c., l’Assicurato, decorsi i 5 anni di durata, può recedere dall’Assicurazione:
a. entro 60 (sessanta) giorni annualmente dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa - in tal casoPolizza Collettiva, l’Assicurazione si intende come mai entrata in vigore senza oneri, e la Società provvederà al rimborso del Premio all’Assicurato (al lordo delle imposte se non ancora versate all’erario dalla Società stessa), per il tramite del Contraente, mediante accredito sul Conto Corrente;
b. l’Assicurato ha altresì diritto di recedere anticipatamente dall’Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualitàgiorni. In tal caso, la Società provvederà a effettuare purché il rimborso all’Assicuratotermine di preavviso sia stato rispettato, tutte le garanzie assicurative cessano alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale. Benché il diritto di recesso di cui all’art. 1899 c.c. si applichi solo alle assicurazioni contro i danni, e non anche alle assicurazioni sulla vita, in riferimento al presente contratto tale diritto di recesso è sempre esteso automaticamente anche alle garanzie di ramo vita e l’Assicuratore rimborserà quindi all’Assicurato – per il tramite del ContraenteContraente – l’importo del Premio pagato e non goduto relativo alle coperture vita e danni. Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle modalità di esercizio di tale diritto e i relativi effetti. Relativamente alla garanzia assicurativa sulla vita, della quota parte non è previsto alcun diritto di Premio imponibile corrispondente alle annualità di copertura non godute, applicando la formula di calcolo di cui al precedente art.1.3riscatto.
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Samples: Polizza Collettiva
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO. L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione:
a. dal presente contratto di assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 60 30 (sessantatrenta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa - dal ricevimento della documentazione contrattuale relativa alla Polizza, dandone comunicazione all’Assicuratore secondo le modalità indicate all’art. 18. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative previste in tal casoPolizza, l’Assicurazione si intende come mai entrata in vigore dalle ore 24.00 del giorno della ricezione della raccomandata, e la Società provvederà al rimborso restituzione all’Assicurato del Premio all’Assicurato (o delle rate di Premio eventualmente già corrisposte, al lordo netto delle imposte se non ancora versate all’erario dalla Società stessa)e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, per il tramite del Contraente, mediante accredito sul Conto Corrente;
b. l’Assicurato ha altresì diritto di recedere anticipatamente dall’Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’Assicurazionericevimento, da parte dell’Assicuratore, della comunicazione di recesso. L’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni ricorrenza annuale e con preavviso effetto dalla fine dell’annualità in corso, inviando comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno secondo le modalità indicate all’art. 18, almeno 60 giorni rispetto alla prima della scadenza della singola annualità. In tal caso, la Società provvederà a effettuare il rimborso all’Assicurato, per il tramite del Contraente, della quota parte di Premio imponibile corrispondente alle annualità di copertura non godute, applicando la formula di calcolo di cui al precedente art.1.3annuale stessa.
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Samples: Polizza Collettiva Di Assicurazione