Periodo di Franchigia Clausole campione

Periodo di Franchigia. Viene previsto un Periodo di Franchigia di 60 (sessanta) giorni. Qualora il Sinistro abbia durata inferiore al Periodo di Franchigia, l’Assicurato non avrà diritto ad alcun Indennizzo.
Periodo di Franchigia. La copertura assicurativa è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero ospedaliero.
Periodo di Franchigia. La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità).
Periodo di Franchigia. La garanzia Disoccupazione prevede un Periodo di Franchigia assoluta pari a quarantacinque (45) giorni consecutivi. L’inizio del Periodo di Franchigia corrisponde al primo giorno di inattività lavorativa desunta dalla data della lettera di licenziamento o dalla messa in mobilità o da una comunicazione equivalente. Non vengono pertanto rimborsate all’Assicurato le rate del Mutuo che scadono nei primi quarantacinque (45) giorni consecutivi di inattività lavorativa.
Periodo di Franchigia. La copertura assicurativa per il caso di inabilità totale temporanea da infortunio o malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia di 30 giorni. L’inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inabilità medicalmente accertata.
Periodo di Franchigia. La garanzia è soggetta ad un Periodo di Franchigia Relativa pari a 2 (due) giorni.
Periodo di Franchigia. La garanzia è soggetta ad un Periodo di Franchigia pari a 60 giorni. Pertanto, in caso di Xxxxxxxx, il primo Indennizzo (pari ad una Rata) è corrisposto soltanto nel caso in cui, a seguito della Perdita d’Impiego Involontaria, la Disoccupazione perduri per almeno 60 giorni dalla Data del Sinistro.
Periodo di Franchigia. E’ previsto un Periodo di Franchigia di 7 (sette) giorni. Qualora il Sinistro abbia durata inferiore al Periodo di Franchigia, l’Assicurato non avrà diritto ad alcun Indennizzo. Nei soli casi di Ricovero Ospedaliero derivante da COVID 19 e/o di decorso obbligatorio del periodo di isolamento o quaranten a presso il domicilio per COVID 19 come sopra disciplinato, non è previsto alcun Periodo di Franchigia.
Periodo di Franchigia. La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 30 giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità).
Periodo di Franchigia. La copertura assicurativa è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 30 giorni. L'inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di Ricovero ospedaliero.