Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni. 1. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: a) Ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; b) Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; c) La reputi inaccettabile per motivi di pubblico interesse. 2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni la cui pubblicità abbia ad oggetto: a) Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) Promozione di tabacco, prodotti alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; c) Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del razzismo; d) Il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o tra le diverse etnie; 3. Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per violazione di uno dei seguenti principi: a) Diritto alla sicurezza e alla salute delle persone; b) Diritti dei lavoratori; c) Obblighi riguardanti la tutela dei consumatori e la protezione dell’ambiente. 4. Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo. 5. L’amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata, può rifiutare sponsorizzazioni, che pur non rientrando fra i casi previsti dai precedenti commi, siano in contrasto con le proprie finalità.
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Samples: Regolamento Sulle Sponsorizzazioni
Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni. 1. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione qualora:
a) : - Ritenga che possa ne potesse derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) , ovvero tra le finalità istituzionali del Comune di Medolago e quelle dello sponsor; - Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) ; - La reputi inaccettabile per motivi di pubblico interesse.opportunità generale;
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni la cui pubblicità abbia ad oggetto:
a) e/o accordi di collaborazione riguardanti: - Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) Promozione ; - Pubblicità che possa offendere la dignità della persona, evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, offendere convinzioni religiose ed ideali, indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente; - Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici di medicinali e farmaceuticicure mediche disponibili unicamente con ricetta medica, di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) ; - Messaggi offensivioffensivi in genere, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del fanatismo, razzismo;
d) Il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/, odio o tra le diverse etnie;
3. Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per violazione di uno dei seguenti principi:
a) Diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
b) Diritti dei lavoratori;
c) Obblighi riguardanti la tutela dei consumatori e la protezione dell’ambienteminaccia.
4. Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo.
5. L’amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata, può rifiutare sponsorizzazioni, che pur non rientrando fra i casi previsti dai precedenti commi, siano in contrasto con le proprie finalità.
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Samples: Regolamento Contratti Di Sponsorizzazione E/O Accordi Di Collaborazione
Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni. 1. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) Ritenga ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) Ravvisi ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) La la reputi inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni la cui pubblicità abbia ad oggetto:
a) Propaganda propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) Promozione promozione di tabacco, prodotti alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) Messaggi messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del razzismo;
d) Il il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o tra le diverse etnie;.
3. Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per violazione di uno dei seguenti principi:
a) Diritto diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
b) Diritti diritti dei lavoratori;
c) Obblighi obblighi riguardanti la tutela dei consumatori e la protezione dell’ambiente.
4. Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo.
5. L’amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata, può rifiutare sponsorizzazioni, che pur non rientrando fra i casi previsti dai precedenti commi, siano in contrasto con le proprie finalità.
6. Il Responsabile del servizio, prima della stipulazione del contratto, deve esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari affinché lo stesso risponda a quanto previsto nel presente articolo. Qualora in corso di contratto si verificasse l’esistenza di messaggi aventi contenuto non ammesso, il contratto è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento del danno anche di immagine per il Comune.
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Samples: Regolamento Comunale Per La Disciplina Dei Contratti
Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni. 1. L’Amministrazione ComunaleL'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) Ritenga ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività l'attività pubblica e quella privata;
b) Ravvisi ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) La la reputi inaccettabile per motivi di pubblico interesseinopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni la cui pubblicità abbia ad oggettoriguardanti:
a) Propaganda propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) Promozione pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici e farmaceuticialcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) Messaggi messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del fanatismo, razzismo;, odio o minaccia.
d) Il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o tra le diverse etnie;Pubblicità ingannevole.
3. Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività siano stati condannatiIl Responsabile di Xxxxxxx è tenuto, con sentenza passata in giudicatoprima della stipula del contratto, ad esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari al fine di evitare il verificarsi dei casi di cui ai precedenti commi. Ove detti casi si verificassero comunque, il contratto eventualmente stipulato è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni, anche di immagine, per violazione il Comune di uno dei seguenti principi:
a) Diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
b) Diritti dei lavoratori;
c) Obblighi riguardanti la tutela dei consumatori e la protezione dell’ambienteLavello.
4. Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie e intermediazione conflitti di armi natura giuridica con il Comune di qualunque tipoLavello.
5. L’amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata, può rifiutare sponsorizzazioni, che pur non rientrando fra i casi previsti dai precedenti commi, siano in contrasto con le proprie finalità.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina E La Gestione Delle Sponsorizzazioni E Degli Accordi Di Collaborazione
Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni. 1. L’Amministrazione ComunaleL'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) Ritenga ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività l'attività pubblica e quella privata;
b) Ravvisi ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) La la reputi inaccettabile per motivi di pubblico interesseinopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni la cui pubblicità abbia ad oggettoriguardanti:
a) Propaganda propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) Promozione pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici e farmaceuticialcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) Messaggi messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del fanatismo, razzismo;, odio o minaccia.
d) Il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o tra le diverse etnie;Pubblicità ingannevole.
3. Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività siano stati condannatiIl Dirigente del Servizio è tenuto, con sentenza passata in giudicatoprima della stipula del contratto, ad esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari al fine di evitare il verificarsi dei casi di cui ai precedenti commi. Ove detti casi si verificassero comunque, il contratto eventualmente stipulato è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni, anche di immagine, per violazione di uno dei seguenti principi:
a) Diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
b) Diritti dei lavoratori;
c) Obblighi riguardanti la tutela dei consumatori e la protezione dell’ambienteProvincia.
4. Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie e intermediazione conflitti di armi natura giuridica con la Provincia di qualunque tipoLecce.
5. L’amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata, può rifiutare sponsorizzazioni, che pur non rientrando fra i casi previsti dai precedenti commi, siano in contrasto con le proprie finalità.
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