DIRITTO PROPRIO DEI BENEFICIARI DESIGNATI. Ai sensi dell’articolo 1920 del Codice Civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia: pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
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DIRITTO PROPRIO DEI BENEFICIARI DESIGNATI. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 1920 del Codice Civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della CompagniaSocietà: pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato del- l'assicurato non rientrano nell’asse nell'asse ereditario.
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DIRITTO PROPRIO DEI BENEFICIARI DESIGNATI. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 1920 del Codice Civile, i beneficiari Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della CompagniaSocietà: pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato dell'Assicurato non rientrano nell’asse nell'asse ereditario.
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