Istituzione e denominazione del Fondo Interno Clausole campione

Istituzione e denominazione del Fondo Interno. Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compa- gnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicu- razione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno de- nominato Multiasset Flex 12 (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote. Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Istituzione e denominazione del Fondo Interno. Eurovita S.p.A. ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, il Fondo Interno, denominato LOW VOLATILITY PLUS, il quale sarà di seguito chiamato Fondo. Il Fondo è denominato in Euro. L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo è quello di realizzare, su un orizzonte di medio- lungo periodo, la moderata crescita del valore delle somme che confluiscono nel Fondo, attraverso una gestione flessibile degli investimenti, volta a cogliere le opportunità dei mercati finanziari nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato da una volatilità annua massima pari al 8%. Il Fondo è a capitalizzazione dei proventi. Il Fondo costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di altri fondi dalla stessa gestiti. Al Fondo possono partecipare persone fisiche e persone giuridiche attraverso la sottoscrizione delle polizze emesse dalla Compagnia e collegate allo stesso, in base alle condizioni contrattuali. Il valore del patrimonio del Fondo non può risultare inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. Nel corso della durata contrattuale, la Compagnia potrà procedere alla fusione del Fondo con altri fondi aventi analoghe caratteristiche qualora ne ravvisasse l’opportunità, nell’ottica di ottimizzare l’efficienza anche in termini di costi gestionali senza tuttavia addurre alcun danno economico al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili d’investimento del presente Regolamento. L’operazione di fusione sarà realizzata a valori di mercato attribuendo ai contraenti del Fondo incorporato un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore complessivo sarà pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal contraente del Fondo incorporato, valorizzate all’ultimo valore unitario della quota rilevato all’ultima data disponibile precedente la fusione.
Istituzione e denominazione del Fondo Interno. Al momento della sottoscrizione la Compagnia costituisce per ciascun Contratto, uno o più Fondi Interni. Al fine di individuare ciascun Fondo Interno, la Compagnia attribuisce a ciascuno di essi un numero di identificazione che segue l’acronimo FID (Fondo Interno Dedicato) o FICC (Fondo Interno Collettivo Chiuso). Il Fondo Interno è gestito - sulla base della politica di investimento prescelta dal Contraente - da un gestore finanziario autorizzato incaricato dalla Compagnia, ed i suoi attivi sono depositati e custoditi presso un conto intestato alla Compagnia ed aperto presso un istituto di credito autorizzato dalla Compagnia nel quadro di questo Contratto, all’atto della sottoscrizione nelle “Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno”.
Istituzione e denominazione del Fondo Interno. La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo interno BILANCIATO, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito. Il valore del patrimonio del fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso. La Società si riserva la facoltà di istituire classi di quote del fondo interno BILANCIATO. La Società si riserva altresì la possibilità di fusione del fondo con altri fondi interni, dalla stessa costituiti e/o costituendi, nel rispetto della normativa di settore.
Istituzione e denominazione del Fondo Interno. Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato LaTuaScelta Protetta 05.2024 (nel seguito “Fondo Interno”), idealmente suddiviso in quote. Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Istituzione e denominazione del Fondo Interno. Eurovita S.p.A. ha istituito, secondo le modalità previste dal presente regolamento un Fondo Interno, denominato SuperPir Bilanciato, il quale sarà di seguito chiamato “Fondo”. Per il Fondo sono previste due categorie di quote, definite quote di “Classe A” e quote di “Classe B”, che si differenziano per il livello di commissioni di gestione applicato. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (“PIR") di cui alla legge 11.12.2016 n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019”. L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo è quello di realizzare, su un orizzonte di medio- lungo periodo, la crescita del valore delle somme che confluiscono nel Fondo, adottando una politica di investimento orientata principalmente verso strumenti finanziari di imprese italiane. Al momento della redazione del presente regolamento il profilo di rischio è medio-alto. Il Fondo è denominato in Euro e a capitalizzazione dei proventi. Il Fondo costituisce un patrimonio separato rispetto a quello della Società e di altri Fondi dalla stessa gestiti. Al Fondo possono partecipare persone fisiche attraverso la sottoscrizione delle polizze emesse dalla Compagnia, in base alle condizioni contrattuali. Il valore del patrimonio del Fondo non può risultare inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. Nel corso della durata contrattuale, la Compagnia potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche qualora ne ravvisasse l’opportunità, nell’ottica di ottimizzare l’efficienza anche in termini di costi gestionali, senza tuttavia addurre alcun danno economico al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili d’investimento del presente Regolamento. L’operazione di fusione sarà realizzata a valori di mercato attribuendo ai contraenti del fondo incorporato un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo sarà pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal contraente del fondo incorporato, valorizzate all’ultimo valore unitario della quota rilevato all’ultima data disponibile precedente la fusione.
Istituzione e denominazione del Fondo Interno. La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Darta Special PIMCO (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari. Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.
Istituzione e denominazione del Fondo Interno. Eurovita Assicurazioni S.p.A. ha istituito, secondo le modalità previste dal presente regolamento, il Fondo Interno denominato MID VOLATILITY PLUS il quale sarà di seguito chiamato “Fondo”. L’ Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo è quello di realizzare, su un orizzonte di lungo periodo, la crescita nel tempo del valore delle somme che confluiscono nel Fondo, attraverso una gestione flessibile degli investimenti, volta ad adottare una strategia che privilegia bassa correla- zione di lungo termine con i mercati finanziari e nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappre- sentato da una volatilità annua massima pari al 12%. Il Fondo è denominato in Euro e a capitalizzazione dei proventi. Il Fondo costituisce un patrimonio separato rispetto a quello della Società e di altri Fondi dalla stessa gestiti. Al Fondo possono partecipare persone fisiche e giuridiche attraverso la sottoscrizione delle poliz- ze emesse dalla Compagnia, in base alle condizioni contrattuali. Il valore del patrimonio del Fondo non può risultare inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

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  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • LIQUIDAZIONE DEI DANNI La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero – quando uno di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato: se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. Peraltro la Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia: del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata.

  • Fatturazione e modalità di pagamento L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 20 del presente Contratto. La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica cui potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del Contratto: e-mail – Pec Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire, al Sistema di Interscambio, il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. L’Agenzia è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. Le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che AdE non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese. In caso di applicazione delle penali, l’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà di AdE rivalersi, per l’importo corrispondente, sulla cauzione. In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 d.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun ordinativo verrà corrisposta all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell’ordinativo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

  • Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 116. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante in data rilasciata da agenzia di per l'importo di euro pari al % per cento dell'importo del presente contratto. 2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. 3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

  • Istruzione e formazione 16/06/2016 Specializzazione in Geriatria conseguita con lode Università Cattolica del Sacro Cuore Titolo della Tesi: DISTURBO DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI E DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO IN UNA POPOLAZIONE ANZIANA NON ISTITUZIONALIZZATA: PREVALENZA E FATTORI CORRELATI 01/07/2011–16/06/2016 Frequenza della Scuola di Specializzazione in Geriatria Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (Italia) Durata totale 5 anni con frequenza nei vari setting assistenziali suddivisa nel modo seguente: - 24 mesi presso il reparto di Geriatria esercitando attività assistenziale su pazienti con patologia acuta di età superiore ai 65 anni, affetti da sindromi geriatriche, patologie internistiche (tra cui patologia oncologica in neodiagnosi o in fase avanzata); - 12 mesi presso il servizio di continuità assistenziale, esercitando attività assistenziale su pazienti fragili, con patologia acuta e cronica, di età superiore ai 65 anni,affetti da sindromi geriatriche, patologie internistiche (tra cui patologia oncologica in neodiagnosi od in fase avanzata); - 18 mesi presso il reparto di riabilitazione geriatrica, esercitando attività assistenziale su pazienti fragili ricoverati con patologia acuta, di età superiore ai 65 anni, sottoposti ad interventi di chirurgia ortopedica maggiore, esiti di patologie neurologiche e patologia oncologica; - 6 mesi presso il servizio ambulatoriale e di consulenza onco-geriatrica per i reparti di ginecologia- oncologica, radioterapia, senologia esercitato attività di tipo assistenziale e di assessment per il paziente anziano oncologico pre-chirurgia e/o pre trattamento antiblastico. 01/10/2010–31/12/2010 Tirocino e acquisizione dell'abilitazione medica - Esame di stato - Ordine Provinciale Di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx 9, 00161 Roma (Italia) 22/07/2010 Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita con la votazione di 110/110 con lode.