INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI Clausole campione

INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Il Valore della Quota del Fondo di riferimento viene calcolata giornalmente. Il calcolo viene effettuato dividendo il Valore corrente del patrimonio del Fondo per il numero delle quote esistenti, al netto delle Spese previste ed indicate al paragrafo “Costi”. Si segnala che il Valore della Quota del Fondo è giornalmente pubblicato da “Milano Finanza” e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Compagnia comunica tempestivamente all’Investitore-contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto (Tipologia di gestione, regime dei Costi, profilo di rischio del prodotto, etc.) o nel Regolamento del Fondo intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alle Condizioni contrattuali ed alla normativa applicabile. La Compagnia è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un Estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: − cumulo dei premi versati dalla data di Decorrenza al 31/12 dell’anno precedente a cui si riferisce il rendiconto; − numero e Controvalore delle quote assegnate al 31/12 dell’anno precedente a cui si riferisce il rendiconto; − valori di riscatti parziali effettuati nell’anno a cui si riferisce il rendiconto; − numero e Controvalore delle quote assegnate al 31/12 dell’anno a cui si riferisce il rendiconto; − capitale liquidabile in caso di decesso e valore di Riscatto al 31/12 dell’anno a cui si riferisce il rendiconto. La Compagnia comunicherà annualmente all’Investitore-contraente, con la medesima tempistica, le informazioni contenute nella Parte II del presente Prospetto relativamente al Fondo a cui sono collegate le prestazioni, contenente l’aggiornamento dei Dati storici di rischio/Rendimento e dei Costi effettivi del Fondo. La Compagnia è tenuta inoltre a dare Comunicazione per iscritto all’Investitore-contraente dell’eventualità che il Controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto, in corso di contratto, di oltre il 30% rispetto al Premio investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l’evento. Qualora l’Investitore-contraente desideri operare una trasformazione di contratto la Compagnia si impegna a consegnare una scheda comparativa che descrive le modifiche delle prestazioni maturate sul contratto inizialmente sottoscri...
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Specificare frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario della quota (al netto degli oneri a carico del fondo), con indicazione dei quotidiani e del sito Internet sui quali il valore è pubblicato. Indicare gli obblighi informativi in corso di contratto cui è tenuta l’impresa ai sensi della normativa vigente. Indicare gli obblighi di rendicontazione alla clientela cui è tenuta l’impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, con evidenza delle informazioni minime da rendere nell’estratto conto annuale della posizione assicurativa. Indicare l’obbligo cui è tenuta l’impresa ai sensi della normativa vigente di comunicare annualmente agli investitori-contraenti la Parte II del presente prospetto, contenente l’aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento, dei costi effettivi e del turnover di portafoglio dei fondi interni/OICR cui sono collegate le prestazioni del contratto. Evidenziare che l’impresa è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori-contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto per effetto di modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto nonché le informazioni relative ai fondi/comparti di nuova istituzione non contenute nel Prospetto inizialmente pubblicato. Esprimere l’impegno a dare comunicazione per iscritto all’investitore-contraente qualora in corso di contratto si sia verificata una riduzione del controvalore delle quote complessivamente detenute, tenuto conto di eventuali riscatti, superiore al 30% del capitale investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento. Indicare gli specifici obblighi informativi nei confronti della clientela cui è tenuta l’impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, nel caso di trasformazione del contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate sul contratto inizialmente sottoscritto. Indicare il sito Internet attraverso il quale l’impresa mette a disposizione, consentendone l’acquisizione su supporto duraturo, il prospetto aggiornato, i rendiconti periodici della gestione del fondo, nonché il regolamento del fondo interno/OICR.
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Il Valore Unitario dell’Azione è determinato in ciascun Xxxxxx Xxxxxxxxxx in corso di Contratto ed è pubbli- cato quotidianamente, a partire dal 31 luglio 2010, su “Il SOLE 24 ORE” in corrispondenza della denomi- nazione Fondo Radar e sul sito internet di Poste Vita S.p.A., xxx.xxxxxxxxx.xx, e può essere richiesto, a partire dal 31 luglio 2010, al numero verde 800.316.181. Poste Vita S.p.A. è tenuta a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: a) dettaglio del Premio Versato, del Capitale Investito, del numero e del controvalore delle azioni del Fondo attribuite al Contratto alla fine dell’anno di riferimento e al 31 dicembre dell’anno precedente; e b) Livello Minimo di Protezione. Poste Vita S.p.A. ai sensi della normativa vigente è tenuta a comunicare annualmente agli Investitori- Contraenti i dati periodici aggiornati contenuti nella Parte II del presente Prospetto d’offerta, relativi al Fondo al cui valore sono legate le prestazioni del Contratto. Poste Vita S.p.A. è tenuta a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipo- logia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio del prodotto. Poste Vita S.p.A. si impegna a dare comunicazione per iscritto all’Investitore-Contraente qualora in corso di Contratto si verifichi una riduzione del controvalore delle azioni complessivamente detenute superiore al 30% del Capitale Investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comuni- cazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento. È inoltre a disposizione dell’Investitore-Contraente il sito internet di Poste Vita S.p.A., xxx.xxxxxxxxx.xx, sul quale è possibile reperire la versione aggiornata del Prospetto d’offerta, il rendiconto periodico della gestione, nonché lo Statuto, il prospetto della Sicav e il Regolamento del Fondo.
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Mediolanum International Life Ltd. provvederà a pubblicare giornalmente: - il valore corrente dello strumento finanziario derivato cartolarizzato e il rating della/e Società Emittente/i, su “Il Giornale” e sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Mediolanum International Life Ltd. si impegna a comunicare entro trenta giorni lavorativi dalla data di decorrenza dello strumento finanziario derivato cartolarizzato, o dalla data di conclusione del contratto se successiva, l’ammontare del premio versato, di quello investito, della data di decorrenza e di quella di scadenza della polizza e del valore iniziale dello strumento finanziario stesso. Tale documento includerà anche l’indicazione della data in cui viene sottoscritto il modulo di Proposta. Mediolanum International Life Ltd. si impegna a comunicare tempestivamente all’Investitore-Contraente per iscritto le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto.
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. 16.1 Pubblicazione del valore dell’Indice, del tasso interno di rendimento lordo dei titoli di rife- rimento BTP e del Valore di Riscatto
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Specificare frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario della quota/azione del fondo interno/OICR (ovvero dei fondi interni/OICR che compongono le linee d’investimento e/o le combinazioni libere) al netto degli oneri a carico del/la fondo interno/OICR, con l’evidenza delle fonti ove è possibile rilevare detto valore. Indicare gli obblighi informativi in corso di contratto cui è tenuta l’Impresa ai sensi della normativa vigente.

Related to INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.