INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI Clausole campione

INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Il Valore della Quota del Fondo di riferimento viene calcolata giornalmente. Il calcolo viene effettuato dividendo il Valore corrente del patrimonio del Fondo per il numero delle quote esistenti, al netto delle Spese previste ed indicate al paragrafo “Costi”. Si segnala che il Valore della Quota del Fondo è giornalmente pubblicato da “Milano Finanza” e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Compagnia comunica tempestivamente all’Investitore-contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto (Tipologia di gestione, regime dei Costi, profilo di rischio del prodotto, etc.) o nel Regolamento del Fondo intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alle Condizioni contrattuali ed alla normativa applicabile. La Compagnia è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un Estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: − cumulo dei premi versati dalla data di Decorrenza al 31/12 dell’anno precedente a cui si riferisce il rendiconto; − numero e Controvalore delle quote assegnate al 31/12 dell’anno precedente a cui si riferisce il rendiconto; − valori di riscatti parziali effettuati nell’anno a cui si riferisce il rendiconto; − numero e Controvalore delle quote assegnate al 31/12 dell’anno a cui si riferisce il rendiconto; − capitale liquidabile in caso di decesso e valore di Riscatto al 31/12 dell’anno a cui si riferisce il rendiconto. La Compagnia comunicherà annualmente all’Investitore-contraente, con la medesima tempistica, le informazioni contenute nella Parte II del presente Prospetto relativamente al Fondo a cui sono collegate le prestazioni, contenente l’aggiornamento dei Dati storici di rischio/Rendimento e dei Costi effettivi del Fondo. La Compagnia è tenuta inoltre a dare Comunicazione per iscritto all’Investitore-contraente dell’eventualità che il Controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto, in corso di contratto, di oltre il 30% rispetto al Premio investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l’evento. Qualora l’Investitore-contraente desideri operare una trasformazione di contratto la Compagnia si impegna a consegnare una scheda comparativa che descrive le modifiche delle prestazioni maturate sul contratto inizialmente sottoscri...
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Il Valore della quota, al netto degli oneri a carico del Fondo interno, viene calcolato quotidianamente, in base ai criteri indicati del Regolamento dei Fondi interni. Qualora dovessero verificarsi delle circostanze per le quali fosse impossibile procedere alla valorizzazione delle quote, la predetta operazione è effettuata il primo giorno lavorativo successivo. La Società pubblica giornalmente il Valore unitario della quota sul quotidiano “Il Sole 24 ore” e sul sito della Società stessa xxx.xxxxx.xx. La Società comunica tempestivamente all’Investitore-Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d’offerta o nei regolamenti dei Fondi interni intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alle Condizioni contrattuali e alla normativa applicabile, nonché le informazioni relative ai Fondi interni di nuova istituzione non contenute nel Prospetto inizialmente pubblicato. La Società è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un Estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: - cumulo dei Premi versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente; - dettaglio dei Premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento; - numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di Switch; - numero e controvalore delle quote liquidate a seguito di Riscatto parziale nell’anno di riferimento; - numero delle quote complessivamente assegnate, del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento. La Società comunicherà annualmente all’Investitore-Contraente, entro il mese di febbraio, la Parte II del presente Prospetto, contenente l’aggiornamento dei Dati storici di rischio/rendimento e dei costi effettivi dei Fondi interni cui sono collegate le prestazioni del Contratto. La Società è tenuta inoltre a dare comunicazione per iscritto all’Investitore-Contraente dell’eventualità che il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto, in corso di Contratto, di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei Premi investiti, tenuto conto di eventuali Xxxxxxxx, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l’even...
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Il Valore Unitario dell’Azione è determinato in ciascun Xxxxxx Xxxxxxxxxx in corso di Contratto ed è pubbli- cato quotidianamente, a partire dal 31 luglio 2010, su “Il SOLE 24 ORE” in corrispondenza della denomi- nazione Fondo Radar e sul sito internet di Poste Vita S.p.A., xxx.xxxxxxxxx.xx, e può essere richiesto, a partire dal 31 luglio 2010, al numero verde 800.316.181. Poste Vita S.p.A. è tenuta a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: a) dettaglio del Premio Versato, del Capitale Investito, del numero e del controvalore delle azioni del Fondo attribuite al Contratto alla fine dell’anno di riferimento e al 31 dicembre dell’anno precedente; e b) Livello Minimo di Protezione. Poste Vita S.p.A. ai sensi della normativa vigente è tenuta a comunicare annualmente agli Investitori- Contraenti i dati periodici aggiornati contenuti nella Parte II del presente Prospetto d’offerta, relativi al Fondo al cui valore sono legate le prestazioni del Contratto. Poste Vita S.p.A. è tenuta a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipo- logia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio del prodotto. Poste Vita S.p.A. si impegna a dare comunicazione per iscritto all’Investitore-Contraente qualora in corso di Contratto si verifichi una riduzione del controvalore delle azioni complessivamente detenute superiore al 30% del Capitale Investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comuni- cazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento. È inoltre a disposizione dell’Investitore-Contraente il sito internet di Poste Vita S.p.A., xxx.xxxxxxxxx.xx, sul quale è possibile reperire la versione aggiornata del Prospetto d’offerta, il rendiconto periodico della gestione, nonché lo Statuto, il prospetto della Sicav e il Regolamento del Fondo.
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Mediolanum International Life Ltd. provvederà a pubblicare giornalmente: - il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato e il rating della/e Società Emittente/i, su “Il Giornale” e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Mediolanum International Life Ltd. si impegna a comunicare entro trenta giorni lavorativi dalla data di decorrenza del portafoglio finanziario strutturato, o dalla data di conclusione del contratto se successiva, l’ammontare del premio versato, di quello investito, della data di decorrenza e di quella di scadenza della polizza e del valore iniziale del portafoglio stesso. Tale documento includerà anche l’indicazione della data in cui viene sottoscritto il modulo di Proposta. Mediolanum International Life Ltd. si impegna a comunicare tempestivamente all’Investitore-Contraente per iscritto le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto.
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. Specificare frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario della quota/azione del fondo interno/OICR (ovvero dei fondi interni/OICR che compongono le linee d’investimento e/o le combinazioni libere) al netto degli oneri a carico del/la fondo interno/OICR, con l’evidenza delle fonti ove è possibile rilevare detto valore. Indicare gli obblighi informativi in corso di contratto cui è tenuta l’Impresa ai sensi della normativa vigente.
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI. 16.1 Pubblicazione del valore dell’Indice, del tasso interno di rendimento lordo dei titoli di rife- rimento BTP e del Valore di Riscatto

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  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 3. L’Affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 4. L’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 5. L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISPRA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. 6. L’ISPRA verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 7. Al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l’Affidatario si obbliga a trasmettere all’ISPRA, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. 8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.