Diritto Ridotto a Prestazioni Assicurative Clausole campione

Diritto Ridotto a Prestazioni Assicurative 

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  • Prestazioni assicurative Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto. Descrivere le prestazioni assicurative previste dal contratto (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione. Fornire separatamente per tutte le prestazioni assicurative - con l’indicazione attraverso caratteri grafici di particolare evidenza di eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi - le informazioni secondo il seguente schema: PRESTAZIONE IN CASO DI ………. (indicare la prestazione e ripetere le informazioni per ciascuna prestazione). Indicare l’esistenza e la misura di una eventuale garanzia di carattere finanziario offerta dall’impresa. Nell’ipotesi in cui l’impresa di assicurazione non fornisca alcuna garanzia, specificare che il contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Nell’ipotesi in cui l’impresa attui un piano di allocazione per conto del contraente dei premi e dei capitali maturati ai fini dell’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto descriverne le modalità di funzionamento. Nei casi in cui sono presenti impegni di terzi a corrispondere al fondo importi prestabiliti, indicare i terzi obbligati e illustrare sinteticamente lo schema contrattuale allo scopo utilizzato, nonché eventuali limiti e condizioni per l’adempimento dell’impegno. Per i fondi a “capitale protetto”1 illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, le modalità gestionali adottate per la protezione. Inserire con caratteri grafici di maggiore evidenza la seguente avvertenza “Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito”. Per i costi della garanzia offerta dalla compagnia, della prestazione del terzo o della protezione rinviare al punto 11. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza se e in conseguenza di quali eventi esiste la possibilità che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

  • Prestazioni assicurate La presente garanzia prevede, in caso di decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali, il pagamento in unica soluzione da parte della Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata all’Impresa, fermo restando le esclusioni previste al successivo Art. 26 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 750.000,00 per Assicurato come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di più Assicurati del medesimo importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati con ripartizione dell’importo stesso, la prestazione assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo complessivo dei Fidi Operativi assicurati. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione oppure in caso di Invalidità Totale e Permanente nel corso della durata contrattuale che dia luogo al pagamento del sinistro, non è prevista alcuna prestazione a carico della Impresa di Assicurazione ed i premi versati restano acquisiti da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata all’Impresa dalla Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE a) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, compresi: relazioni geotecniche, idrologiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs. 81/08. Sono incluse nell’incarico tutte le procedure tecnico amministrative per l’ottenimento di pareri e/o autorizzazioni di altri Enti anche mediante conferenza di servizi tra cui: verifica interesse archeologico; autorizzazione dell’Autorità di Bacino per interventi ricadenti nelle zone assoggettate ad autorizzazione della stessa; autorizzazione per non assoggettabilità a VIA ; autorizzazione per espianto alberi e/o nulla-osta preventivo; autorizzazioni paesaggistiche; autorizzazione di R.F.I; nulla-osta o preventivi di spesa per spostamento impianti tipo Telecom, Enel, AQP, gas, ecc. Sono inoltre incluse tutte le procedure espropriative stabilite dal T.U. 327/2001, finalizzate all’emanazione del decreto di esproprio ed alla sua esecuzione, qui di seguito elencate a titolo esemplificativo, e non esaustivo, relative alle varie fasi del procedimento oggetto di affidamento: − individuazione degli effettivi proprietari attraverso ricerche c/o Catasto e Conservatoria dei RR II; − eventuale richiesta di accesso ai fondi per le attività di progettazione ed esecuzione di sondaggi ecc, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/01, predisposizione di schema degli atti necessari, decreto di accesso e comunicazione agli interessati, nonché notifica agli stessi con le modalità previste; − comunicazioni di avvio di procedimento agli interessati (ditte catastali ed eventualmente effettivi proprietari) ai sensi dell’art. 11 e 16 del D.P.R. 327/01; − assistenza tecnica per le controdeduzioni ad eventuali osservazioni proposte; − comunicazione prevista dall’art. 17 del citato D.P.R. 327/01; ▪ Procedura prevista dall’art. 21 D.P.R. 327/01: − formazione dell’elenco dei proprietari che non hanno condiviso l’indennità − comunicazione di cui al secondo comma dell’art. 21 − per i soggetti per i quali non si procede alla nomina del collegio peritale, richiesta della determinazione definitiva alla Commissione Provinciale Espropri ai sensi del c. 15 e successive procedure di cui al comma 10 e 12. ▪ Procedura prevista dall’art. 22 D.P.R. 327/01: − frazionamento − tracciamento − determinazione urgente dell’indennità provvisoria − decreto di esproprio trascrizione, volturazione ecc − notifiche indennità e decreto − pagamento ai concordatari, deposito delle somme ai non concordatari − esecuzione del decreto-immissione in possesso stato di consistenza Tutte le procedure dovranno essere approntate con la massima celerità e nel rispetto dei termini di seguito stabiliti. Costituisce onere a carico dell’affidatario, l’effettuazione e la predisposizione di tutte le comunicazioni agli interessati previste dal D.P.R. 327/01, a firma del Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi. Allo stesso modo tutti gli atti necessari per la procedura innanzi descritta dovranno essere predisposti in schema, conformemente alle disposizioni previste dal D.P.R. 327/01. L’attività di progettazione è finalizzata alla redazione di progetti che, ai vari livelli di definizione, siano completi di tutti i documenti previsti dal vigente D.Lgs. 163/06 e dal D.P.R. 207/2010, ovvero dall’art. 17, per il progetto preliminare, dall’art. 24, per il progetto definitivo e dall’art. 33 per il progetto esecutivo. Il professionista incaricato dovrà svolgere la propria attività in stretto collegamento con questo Servizio Viabilità, nonché degli Enti preposti al rilascio di pareri o autorizzazioni. Per l’incarico di cui trattasi, il professionista non può avvalersi del subappalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 91, c. 3, del citato D.Lgs n. 163/2006.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Obblighi assicurativi A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione dello spazio assegnato, il soggetto assegnatario dovrà costituire e produrre una polizza assicurativa prima della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, per il periodo di assegnazione, a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a cose, persone e personale dipendente derivanti dall’espletamento di tutte le attività svolte dall’assegnatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture). La polizza di RCT e RCO deve avere un massimale minimo unico di € 5.000.000,00 con sottolimite per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00. Si precisa, altresì, che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall’assegnatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime. Nel caso in cui l’assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto e il Comune di Firenze si riserva eventualmente di assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo. La responsabilità civile è a carico dell’assegnatario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità. L’assegnatario esonera espressamente il Comune di Firenze da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant’altro presente all’interno dell’area oggetto di concessione; esonera altresì l’Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant’altro potesse derivarle per qualsiasi ragione. Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguato lo spazio concesso agli scopi di utilizzo dell’assegnatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura e spese e a ripristinare la condizione iniziale. I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II