Common use of Disciplina dei subappalti Clause in Contracts

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

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Samples: Contratto d'Appalto, Contratto Di Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/16. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

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Samples: Contract for Works, Contract for Works

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'artdell’art. 105 118 del d.lgs. 50/16 163/06 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono richiedano l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 116 del d.lgs. 163/06. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla stazione appaltantemisura massima del 30%, prima dell'inizio della prestazionepurché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltinei confronti del Committente, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattodelle opere e prestazioni subappaltate. Il contratto non può Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere ceduto a pena in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di nullitàsorta. L'affidatario deposita il L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: − i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; − l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto , corredato di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario ; − l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneposti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel 20%; − l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di appaltoeventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. L'affidatario corrisponde Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate nominativi di tutte le imprese in subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltanteper suo tramite, sentito il direttore i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: − la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, il coordinatore della sicurezza in fase assicurativi e antinfortunistici; − copia del Piano Operativo di esecuzioneSicurezza; − copia dei versamenti contributivi, ovvero il direttore dell'esecuzioneprevidenziali, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentiassicurativi, da parte nonché di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla normativa vigentecontrattazione collettiva. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è L’Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioPiano di Sicurezza e Coordinamento. I cartelli esposti all'esterno Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del cantiere devono essere indicati anche i nominativi rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Contract for Works, Contract of Works

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto A - Ai fini del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/16 presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate dei lavori affidati o di importo inferiore superiore a 100.000 euro Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera mano d'opera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazioneStazione Appaltante, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appaltodell'Appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso . B - L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 2) che l'appaltatore provveda al deposito del sub-contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al lavorazioni; 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette Stazione Appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero successivo del presente comma; 4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione prescrittidelle imprese; 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. L'affidatario 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria. C - Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del Regolamento Generale D.P.R. 554/99. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve praticarepresentare alla Stazione Appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, per le prestazioni affidate in subappalton. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di appaltoricevimento della predetta istanza. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore L'affidamento dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, lavori da parte dei soggetti di questo ultimocui all'articolo 10, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigentecomma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. I piani di sicurezza Si applicano comunque le disposizioni di cui al d.lgscomma 3, numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55. D - L'Amministrazione non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. 81/08 L'impresa che si avvale del subappalto deve osservare, inoltre, quanto all'art. 18, commi 9, 10, 11, della legge 55/1990. E - È fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e s.m.iattrezzature di questo (art. sono messi a disposizione 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369). Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive pene previste, salvo la facoltà di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. I cartelli esposti all'esterno chiedere la risoluzione del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltocontratto.

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Samples: Contratto E Capitolato Speciale Di Appalto, Contract and Special Specifications for Public Works

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/16. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'artdell’art. 105 118 del d.lgs. 50/16 163/06 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono richiedano l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 116 del d.lgs. 163/06. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla stazione appaltantemisura massima del 30%, prima dell'inizio della prestazionepurché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltinei confronti del Committente, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattodelle opere e prestazioni subappaltate. Il contratto non può Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere ceduto a pena in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di nullitàsorta. L'affidatario deposita il L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; • l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto , corredato di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario ; • l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneposti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel 20%; • l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di appaltoeventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. L'affidatario corrisponde Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate nominativi di tutte le imprese in subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltanteper suo tramite, sentito il direttore i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: • la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, il coordinatore della sicurezza in fase assicurativi e antinfortunistici; • copia del Piano Operativo di esecuzioneSicurezza; • copia dei versamenti contributivi, ovvero il direttore dell'esecuzioneprevidenziali, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentiassicurativi, da parte nonché di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla normativa vigentecontrattazione collettiva. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è L’Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioPiano di Sicurezza e Coordinamento. I cartelli esposti all'esterno Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del cantiere devono essere indicati anche i nominativi rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Art.5.8

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Samples: Contratto d'Appalto

Disciplina dei subappalti. Il Per il subappalto e l’affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. E’ consentito il subaffidamento di tutte le lavorazioni indicate come subappaltabili dal Disciplinare di gara, sempreché l’Appaltatore, all’atto dell’offerta, o nel caso di varianti in corso d’opera nell’atto di sottomissione, abbia manifestato tale intenzione. L’affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel Bando di gara e sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il contratto con subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto esclusione di cui all'articolo 80. d) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia conforme del contratto di appaltosubappalto presso la Stazione Appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle lavorazioni oggetto di subaffidamento. Ai sensi dell'art. 105 Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del d.lgs. 50/16 è considerato contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività sia in termini prestazionali che economici. e) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di appalto ovunque espletate subappalto, trasmetta alla Stazione Appaltante, dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 c.c., con l’impresa subappaltatrice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio; f) che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decretol’Appaltatore, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione Appaltante la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato D. Lgs. 50/2016; L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. g) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell’Appaltatore. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti i cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti alla metà. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto. L’Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà a verificare l’effettiva applicazione della presente disposizione; l’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, servizi la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza; Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 50/2016. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o fornitureda richieste di risarcimento danni avanzate da terzi. Negli appalti di lavori Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario L'Appaltatore comunica alla stazione appaltanteStazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti sub‐contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appaltodell'Appalto, il nome del sub-contraentesub‐contraente, l'importo del sub-contrattosub‐contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattosub‐contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena E' altresì fatto obbligo di nullità. L'affidatario deposita il contratto di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti dei requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappaltatori.

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Samples: Bando Di Gara

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'artdell’art. 105 del d.lgs. 50/16 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono richiedano l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 106 del d.lgs. 50/2016. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla stazione appaltantemisura massima del 30%, prima dell'inizio della prestazionepurché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltinei confronti del Committente, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattodelle opere e prestazioni subappaltate. Il contratto non può Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere ceduto a pena in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di nullitàsorta. L'affidatario deposita il L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: − i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; − l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto , corredato di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario ; − l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneposti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel 20%; − l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di appaltoeventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. L'affidatario corrisponde Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate nominativi di tutte le imprese in subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltanteper suo tramite, sentito il direttore i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: − la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, il coordinatore della sicurezza in fase assicurativi e antinfortunistici; − copia del Piano Operativo di esecuzioneSicurezza; − copia dei versamenti contributivi, ovvero il direttore dell'esecuzioneprevidenziali, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentiassicurativi, da parte nonché di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla normativa vigentecontrattazione collettiva. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro loro, congruenti con il Piano redatto dall’Appaltatore e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioPiano di Sicurezza e Coordinamento. I cartelli esposti all'esterno Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del cantiere devono essere indicati anche i nominativi rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 118 del d.lgs. 50/16 163/06 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono richiedano l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all'Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all'art. 116 del d.lgs. 163/06. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla stazione appaltantemisura massima del 30%, prima dell'inizio della prestazionepurché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l'Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l'elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L'Appaltatore rimane comunque responsabile, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltinei confronti del Committente, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattodelle opere e prestazioni subappaltate. Il contratto non può Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere ceduto a pena in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di nullitàsorta. L'affidatario deposita il L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; l'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto , corredato di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario ; l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneposti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel 20%; l'Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di appaltoeventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. L'affidatario corrisponde Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate nominativi di tutte le imprese in subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltanteper suo tramite, sentito il direttore i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, il coordinatore della sicurezza in fase assicurativi e antinfortunistici; copia del Piano Operativo di esecuzioneSicurezza; copia dei versamenti contributivi, ovvero il direttore dell'esecuzioneprevidenziali, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentiassicurativi, da parte nonché di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla normativa vigentecontrattazione collettiva. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è L'Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioPiano di Sicurezza e Coordinamento. I cartelli esposti all'esterno Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del cantiere devono essere indicati anche i nominativi rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'artdell’art. 105 del d.lgs. 50/16 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono richiedano l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 106 del d.lgs. 50/2016. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla stazione appaltantemisura massima del 30%, prima dell'inizio della prestazionepurché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltinei confronti del Committente, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattodelle opere e prestazioni subappaltate. Il contratto non può Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere ceduto a pena in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di nullitàsorta. L'affidatario deposita il L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: − i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; − l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto , corredato di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario ; − l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneposti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel 20%; − l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di appaltoeventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. L'affidatario corrisponde Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate nominativi di tutte le imprese in subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltanteper suo tramite, sentito il direttore i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: − la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, il coordinatore della sicurezza in fase assicurativi e antinfortunistici; − copia del Piano Operativo di esecuzioneSicurezza; − copia dei versamenti contributivi, ovvero il direttore dell'esecuzioneprevidenziali, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentiassicurativi, da parte nonché di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla normativa vigentecontrattazione collettiva. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro loro, congruenti con il Piano redatto dall’Appaltatore e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioPiano di Sicurezza e Coordinamento. I cartelli esposti all'esterno Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del cantiere devono essere indicati anche i nominativi rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Contract Agreement

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/16. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'artdell’art. 105 del d.lgs. 50/16 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono richiedano l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 106 del d.lgs. 50/2016. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla stazione appaltantemisura massima del 50%, prima dell'inizio della prestazionepurché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltinei confronti del Committente, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattodelle opere e prestazioni subappaltate. Il contratto non può Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere ceduto a pena in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di nullitàsorta. L'affidatario deposita il L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: − i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; − l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto , corredato di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario ; − l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneposti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel 20%; − l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di appaltoeventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. L'affidatario corrisponde Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate nominativi di tutte le imprese in subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltanteper suo tramite, sentito il direttore i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: − la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, il coordinatore della sicurezza in fase assicurativi e antinfortunistici; − copia del Piano Operativo di esecuzioneSicurezza; − copia dei versamenti contributivi, ovvero il direttore dell'esecuzioneprevidenziali, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentiassicurativi, da parte nonché di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla normativa vigentecontrattazione collettiva. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro loro, congruenti con il Piano redatto dall’Appaltatore e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioPiano di Sicurezza e Coordinamento. I cartelli esposti all'esterno Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del cantiere devono essere indicati anche i nominativi rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Contract for Works

Disciplina dei subappalti. Il L’Esecuzione dei lavori in subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione consentita e disciplinata nel rispetto delle norme di parte delle prestazioni cui all’art. 118 del Codice ed all’art. 170 del Regolamento L'affidamento in subappalto è inoltre sottoposto alle seguenti condizioni: − i concorrenti all'atto dell'offerta o lavorazioni oggetto del contratto l'Appaltatore, nel caso di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto varianti in corso di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, opere ovvero i servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto e le forniture senza prestazione o parti di manodopera, le servizi e forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore che intendono subappaltare; − l’Appaltatore deve provvedere al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza deposito del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto , corredato di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario ; − l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneposti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento20%; − l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase dichiarazione di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza insussistenza delle condizioni di cui al d.lgsall’art. 81/08 38, comma 1 del dlgs 163/2006 e s.m.i. sono messi a disposizione del subappaltatore, certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del predetto decreto del subappaltatore, posizioni previdenziali per acquisizione certificati DURC del subappaltatore, elenco dei lavoratori impiegati con indicazione di profilo e rapporto contrattuale ed elenco delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive attrezzature impiegate del subappaltatore. I certificazioni e le dichiarazioni possono non essere prodotti nel caso in cui siano in possesso della P.A. e siano in corso di controllo validità secondo quanto previsto dalla direttiva n. 14/2011. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese in subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei cantierisubappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'affidatario è L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: − la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; − copia del Piano Operativo di Sicurezza; − copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L’Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioPiano di Sicurezza e Coordinamento. I cartelli esposti all'esterno Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del cantiere devono essere indicati anche i nominativi rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto5, l'eventuale ACRWin subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/16. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'artdell’art. 105 del d.lgs. 50/16 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono richiedano l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltanteNon si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, prima dell'inizio della prestazionesalvo che per i casi previsti all’art. 106 del d.lgs. 50/2016. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, purché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per tutti i sub-contratti che non sono subappaltivolta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, stipulati per l'esecuzione dell'appaltonei confronti del Committente, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattodelle opere e prestazioni subappaltate. Il contratto non può Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere ceduto a pena in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di nullitàsorta. L'affidatario deposita il L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; • l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto , corredato di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario ; • l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneposti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel 20%; • l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di appaltoeventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. L'affidatario corrisponde Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate nominativi di tutte le imprese in subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltanteper suo tramite, sentito il direttore i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: • la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, il coordinatore della sicurezza in fase assicurativi e antinfortunistici; • copia del Piano Operativo di esecuzioneSicurezza; • copia dei versamenti contributivi, ovvero il direttore dell'esecuzioneprevidenziali, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentiassicurativi, da parte nonché di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla normativa vigentecontrattazione collettiva. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro loro, congruenti con il Piano redatto dall’Appaltatore e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioPiano di Sicurezza e Coordinamento. I cartelli esposti all'esterno Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del cantiere devono essere indicati anche i nominativi rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Contratto Di Appalto

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/16. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e ACRWin prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

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Samples: Digital Signature Agreement