Common use of Disciplina dei subappalti Clause in Contracts

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'artdell’art. 105 118 del d.lgs. 50/16 163/06 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono richiedano l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 116 del d.lgs. 163/06. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla stazione appaltantemisura massima del 30%, prima dell'inizio della prestazionepurché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltinei confronti del Committente, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattodelle opere e prestazioni subappaltate. Il contratto non può Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere ceduto a pena in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di nullitàsorta. L'affidatario deposita il L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: − i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; − l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto , corredato di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario ; − l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneposti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel 20%; − l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di appaltoeventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. L'affidatario corrisponde Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate nominativi di tutte le imprese in subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltanteper suo tramite, sentito il direttore i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: − la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, il coordinatore della sicurezza in fase assicurativi e antinfortunistici; − copia del Piano Operativo di esecuzioneSicurezza; − copia dei versamenti contributivi, ovvero il direttore dell'esecuzioneprevidenziali, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentiassicurativi, da parte nonché di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla normativa vigentecontrattazione collettiva. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è L’Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioPiano di Sicurezza e Coordinamento. I cartelli esposti all'esterno Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del cantiere devono essere indicati anche i nominativi rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/16. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

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Samples: Contratto Di Appalto, www.comune.misterbianco.ct.it

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/16. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

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Samples: pti.regione.sicilia.it, pti.regione.sicilia.it

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'artdell’art. 105 del d.lgs. 50/16 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono richiedano l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltanteNon si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, prima dell'inizio della prestazionesalvo che per i casi previsti all’art. 106 del d.lgs. 50/2016. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, purché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per tutti i sub-contratti che non sono subappaltivolta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, stipulati per l'esecuzione dell'appaltonei confronti del Committente, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattodelle opere e prestazioni subappaltate. Il contratto non può Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere ceduto a pena in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di nullitàsorta. L'affidatario deposita il L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; • l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto , corredato di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario ; • l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneposti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel 20%; • l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di appaltoeventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. L'affidatario corrisponde Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate nominativi di tutte le imprese in subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltanteper suo tramite, sentito il direttore i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: • la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, il coordinatore della sicurezza in fase assicurativi e antinfortunistici; • copia del Piano Operativo di esecuzioneSicurezza; • copia dei versamenti contributivi, ovvero il direttore dell'esecuzioneprevidenziali, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentiassicurativi, da parte nonché di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla normativa vigentecontrattazione collettiva. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro loro, congruenti con il Piano redatto dall’Appaltatore e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioPiano di Sicurezza e Coordinamento. I cartelli esposti all'esterno Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del cantiere devono essere indicati anche i nominativi rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Contratto Di Appalto

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/16. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e ACRWin prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

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Samples: Contratto Di Appalto

Disciplina dei subappalti. Il L’Esecuzione dei lavori in subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione consentita e disciplinata nel rispetto delle norme di parte delle prestazioni cui all’art. 118 del Codice ed all’art. 170 del Regolamento L'affidamento in subappalto è inoltre sottoposto alle seguenti condizioni: − i concorrenti all'atto dell'offerta o lavorazioni oggetto del contratto l'Appaltatore, nel caso di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto varianti in corso di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, opere ovvero i servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto e le forniture senza prestazione o parti di manodopera, le servizi e forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore che intendono subappaltare; − l’Appaltatore deve provvedere al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza deposito del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto , corredato di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario ; − l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneposti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento20%; − l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase dichiarazione di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza insussistenza delle condizioni di cui al d.lgsall’art. 81/08 38, comma 1 del dlgs 163/2006 e s.m.i. sono messi a disposizione del subappaltatore, certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del predetto decreto del subappaltatore, posizioni previdenziali per acquisizione certificati DURC del subappaltatore, elenco dei lavoratori impiegati con indicazione di profilo e rapporto contrattuale ed elenco delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive attrezzature impiegate del subappaltatore. I certificazioni e le dichiarazioni possono non essere prodotti nel caso in cui siano in possesso della P.A. e siano in corso di controllo validità secondo quanto previsto dalla direttiva n. 14/2011. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese in subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei cantierisubappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'affidatario è L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: − la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; − copia del Piano Operativo di Sicurezza; − copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L’Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioPiano di Sicurezza e Coordinamento. I cartelli esposti all'esterno Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del cantiere devono essere indicati anche i nominativi rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Contratto Di Appalto

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'artdell’art. 105 del d.lgs. 50/16 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono richiedano l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 106 del d.lgs. 50/2016. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla stazione appaltantemisura massima del 30%, prima dell'inizio della prestazionepurché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltinei confronti del Committente, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattodelle opere e prestazioni subappaltate. Il contratto non può Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere ceduto a pena in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di nullitàsorta. L'affidatario deposita il L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: − i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; − l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto , corredato di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario ; − l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneposti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel 20%; − l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di appaltoeventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. L'affidatario corrisponde Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate nominativi di tutte le imprese in subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltanteper suo tramite, sentito il direttore i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: − la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, il coordinatore della sicurezza in fase assicurativi e antinfortunistici; − copia del Piano Operativo di esecuzioneSicurezza; − copia dei versamenti contributivi, ovvero il direttore dell'esecuzioneprevidenziali, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentiassicurativi, da parte nonché di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla normativa vigentecontrattazione collettiva. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro loro, congruenti con il Piano redatto dall’Appaltatore e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioPiano di Sicurezza e Coordinamento. I cartelli esposti all'esterno Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del cantiere devono essere indicati anche i nominativi rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Contratto Di Appalto

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'artdell’art. 105 118 del d.lgs. 50/16 163/06 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono richiedano l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 116 del d.lgs. 163/06. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla stazione appaltantemisura massima del 30%, prima dell'inizio della prestazionepurché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltinei confronti del Committente, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattodelle opere e prestazioni subappaltate. Il contratto non può Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere ceduto a pena in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di nullitàsorta. L'affidatario deposita il L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; • l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto , corredato di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario ; • l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneposti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel 20%; • l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di appaltoeventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. L'affidatario corrisponde Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate nominativi di tutte le imprese in subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltanteper suo tramite, sentito il direttore i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: • la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, il coordinatore della sicurezza in fase assicurativi e antinfortunistici; • copia del Piano Operativo di esecuzioneSicurezza; • copia dei versamenti contributivi, ovvero il direttore dell'esecuzioneprevidenziali, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentiassicurativi, da parte nonché di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla normativa vigentecontrattazione collettiva. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è L’Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioPiano di Sicurezza e Coordinamento. I cartelli esposti all'esterno Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del cantiere devono essere indicati anche i nominativi rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Art.5.8

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Samples: Contratto D’appalto Per L’esecuzione Di

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/16. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

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Samples: Contratto Di Appalto

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'artdell’art. 105 del d.lgs. 50/16 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono richiedano l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 106 del d.lgs. 50/2016. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla stazione appaltantemisura massima del 30%, prima dell'inizio della prestazionepurché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltinei confronti del Committente, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattodelle opere e prestazioni subappaltate. Il contratto non può Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere ceduto a pena in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di nullitàsorta. L'affidatario deposita il L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: − i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; − l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto , corredato di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario ; − l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneposti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel 20%; − l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di appaltoeventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. L'affidatario corrisponde Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate nominativi di tutte le imprese in subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltanteper suo tramite, sentito il direttore i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: − la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, il coordinatore della sicurezza in fase assicurativi e antinfortunistici; − copia del Piano Operativo di esecuzioneSicurezza; − copia dei versamenti contributivi, ovvero il direttore dell'esecuzioneprevidenziali, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentiassicurativi, da parte nonché di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla normativa vigentecontrattazione collettiva. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro loro, congruenti con il Piano redatto dall’Appaltatore e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioPiano di Sicurezza e Coordinamento. I cartelli esposti all'esterno Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del cantiere devono essere indicati anche i nominativi rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: www.comune.rozzano.mi.it

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'artdell’art. 105 del d.lgs. 50/16 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono richiedano l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 106 del d.lgs. 50/2016. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla stazione appaltantemisura massima del 50%, prima dell'inizio della prestazionepurché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltinei confronti del Committente, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattodelle opere e prestazioni subappaltate. Il contratto non può Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere ceduto a pena in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di nullitàsorta. L'affidatario deposita il L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: − i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; − l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto , corredato di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario ; − l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneposti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel 20%; − l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di appaltoeventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. L'affidatario corrisponde Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate nominativi di tutte le imprese in subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltanteper suo tramite, sentito il direttore i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: − la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, il coordinatore della sicurezza in fase assicurativi e antinfortunistici; − copia del Piano Operativo di esecuzioneSicurezza; − copia dei versamenti contributivi, ovvero il direttore dell'esecuzioneprevidenziali, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentiassicurativi, da parte nonché di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla normativa vigentecontrattazione collettiva. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro loro, congruenti con il Piano redatto dall’Appaltatore e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioPiano di Sicurezza e Coordinamento. I cartelli esposti all'esterno Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del cantiere devono essere indicati anche i nominativi rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Contratto Di Appalto

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto5, l'eventuale ACRWin subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/16. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

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Samples: Contratto Di Appalto

Disciplina dei subappalti. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 118 del d.lgs. 50/16 163/06 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono richiedano l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore superiore al 2 per cento 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all'Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all'art. 116 del d.lgs. 163/06. Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla stazione appaltantemisura massima del 30%, prima dell'inizio della prestazionepurché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l'Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l'elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L'Appaltatore rimane comunque responsabile, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltinei confronti del Committente, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattodelle opere e prestazioni subappaltate. Il contratto non può Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere ceduto a pena in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di nullitàsorta. L'affidatario deposita il L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; l'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto , corredato di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario ; l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneposti a contratto, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel 20%; l'Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di appaltoeventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto. L'affidatario corrisponde Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate nominativi di tutte le imprese in subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltanteper suo tramite, sentito il direttore i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, il coordinatore della sicurezza in fase assicurativi e antinfortunistici; copia del Piano Operativo di esecuzioneSicurezza; copia dei versamenti contributivi, ovvero il direttore dell'esecuzioneprevidenziali, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimentiassicurativi, da parte nonché di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla normativa vigentecontrattazione collettiva. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è L'Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatarioPiano di Sicurezza e Coordinamento. I cartelli esposti all'esterno Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del cantiere devono essere indicati anche i nominativi rispetto del Piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltosubappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: www.comune.agrigento.it