Riservatezza del contratto. Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
Riservatezza del contratto. Art. 14- Difesa ambientale
Riservatezza del contratto. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo dell’Amministrazione regionale. In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’appalto né autorizzare terzi a farlo.
Riservatezza del contratto. Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
Riservatezza del contratto. Il contratto, e quanto allegato, deve essere considerato riservato fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell’esecuzione del contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere in oggetto dell’appalto né autorizzare terzi a farlo.
Riservatezza del contratto. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2006 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Appaltatore ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti, i disegni di progetto o la cartografia forniti dal Comune di Cadoneghe. In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni, articoli, fotografie o altra documentazione sui luoghi di lavoro o su altri documenti di cui sia venuto in possesso per fatto relativo all'esecuzione del presente appalto salvo l’esplicita autorizzazione scritta del Comune di Cadoneghe. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
Riservatezza del contratto. 1. Il contratto, come pure i suoi allegati devono considerarsi riservati tra le parti.
2. E’ fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l’Ente, né autorizzare terzi a farlo.
Riservatezza del contratto. 31 9. PENALI 31
Riservatezza del contratto. 5 PARTE II - NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONE PARTICOLARI RELATIVE ALL’APPALTO 6
Riservatezza del contratto. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.