Disciplina del contributo negli interessi deliberato dall’ISTITUTO FINANZIATORE Clausole campione

Disciplina del contributo negli interessi deliberato dall’ISTITUTO FINANZIATORE. Il contributo negli interessi può essere concesso sui mutui, a discrezione del Comitato di Gestione dei Fondi, attraverso un Fondo Speciale, costituito presso l’Istituto e nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, previo parere tecnico del CONI sul progetto. Qualora l’ISTITUTO FINANZIATORE abbia deliberato, per agevolare l’ammortamento del mutuo, la concessione del predetto contributo negli interessi ai sensi dell’art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall’art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, le semestralità di ammortamento del mutuo verranno ridotte della quota semestrale di tale contributo ai sensi del 2° comma dell’art. 5 dell’indicata legge n. 1295/57. Ove la PARTE MUTUATARIA, a seguito di successivi controlli, non si trovasse nelle condizioni previste dal contratto di concessione del mutuo, l’ISTITUTO FINANZIATORE ha facoltà di sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto contributo. Fermo restando quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art.1, il contributo può essere sospeso o revocato anche qualora la Parte Mutuataria perda i requisiti per l’ottenimento del contributo e negli altri casi in cui è prevista la revoca del mutuo ai sensi del successivo art. 8°.. La PARTE MUTUATARIA si impegna a produrre con cadenza annuale, senza necessità di richiesta, prima della scadenza della seconda quota di contributo da erogare nello stesso anno, una certificazione del competente ufficio dalla quale risulti la disponibilità, la buona manutenzione ed il corrente funzionamento e destinazione ad uso sportivo dell’impianto finanziato ed assistito dal contributo. In assenza delle predette certificazioni, l’ISTITUTO FINANZIATORE si riserva di condurre proprie verifiche e quindi sospendere l’erogazione del contributo fino a che non venga prodotta la predetta certificazione o non venga altrimenti verificato il persistere delle condizioni per l’erogazione del contributo. La sospensione non potrà essere superiore a 2 anni dopo di che il contributo verrà revocato. Il contributo verrà altresì sospeso ove la PARTE MUTUATARIA, entro il quinto anno dall’entrata in ammortamento del mutuo non produca la documentazione attestante il completamento dei lavori ed il rilascio del parere del CONI attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. Trascorso un ulteriore anno il contributo potrà essere revocato anche con effetto retroattivo. PER MUTUI CONCESSI NELL’AMBIT...

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  • Obblighi dell’aggiudicatario L’aggiudicatario agisce in qualità di somministratore e dovrà disporre di almeno una sede operativa nel raggio di 60 km da Correggio o attivarla entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. L’aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ex DPR 16/04/2013 n. 62 e a dare informazione ai lavoratori somministrati sulla necessità di adeguare il proprio comportamento al Codice di comportamento specifico del Comune di Correggio approvato con atto del Commissario straordinario n. 47 del 22/05/2014 (consultabile sul sito del Comune di Correggio alla sezione “Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali”), oltre che sul dover svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, osservando scrupolosamente l’orario di lavoro e conservando la più assoluta riservatezza sui dati e fatti di cui si venga a conoscenza. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato speciale di gara e nel rispetto di ogni normativa in merito, ed anche in ragione di ciò l’aggiudicatario si obbliga: - ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi da Isecs, contenenti le informazioni dettagliate nel successivo articolo; - a redigere in forma scritta, per ogni lavoratore somministrato, contratto di lavoro subordinato individuale tra lo stesso e l’aggiudicatario, con le caratteristiche previste nell’art. 21 del D.Lgs 276/2003 e art. 23 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione, con espressa indicazione del periodo di prova previsto ed eventuale penalità per risoluzione anticipata, impegnandosi a fornire ad Isecs, dietro richiesta, documentazione comprovante titolo di studio e curriculum professionale dei lavoratori; - a iscrivere i lavoratori somministrati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i cui oneri sono calcolati all’interno dei costi orari di cui all’art. 7. - a rispettare le tempistiche di fornitura dei lavoratori somministrati: a) qualora Isecs NON richieda di svolgere coi candidati un colloquio (di presentazione e valutazione) a fornire il personale entro 24 ore dalla richiesta; b) qualora Isecs richieda di svolgere un colloquio (di presentazione e valutazione), a fornire un elenco di almeno 3 candidati entro le 48 ore dalla richiesta; qualora i lavoratori, a giudizio insindacabile di Isecs, non vengano in tale sede ritenuti idonei a ricoprire il profilo richiesto, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare ulteriori candidati da sottoporre a colloquio entro le 24 ore successive; c) a comunicare tempestivamente, non appena avuto notizia, eventuali assenze di lavoratori somministrati; d) a sostituire, dietro eventuale richiesta di Isecs, il personale assente a vario titolo, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, entro 24 ore dalla richiesta; e) a provvedere tempestivamente alla sostituzione del lavoratore somministrato, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, nei tempi previsti sopra, in caso di mancato superamento del periodo di prova o su giustificata richiesta di Isecs per motivazioni disciplinari / giusta causa o in caso di eventuale inidoneità alla mansione accertata dal medico competente di Isecs; - a non modificare mai il personale individuato, se non per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell’agenzia, ad es. dimissioni, maternità, ecc.; - a fornire al lavoratore scheda di rilevazione delle presenze, suddivisa tra ore frontali, di gestione ed eventuali straordinari, scheda che dovrà essere vidimata dal Responsabile Servizio Scuole di Isecs o suo delegato; - a fornire ad ogni lavoratore al momento dell’avviamento, come previsto nell’art. 23 co. 5 del D.Lgs 276/2003, le informazioni generali riguardo alla situazione organizzativa relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2015, sulla base delle informazioni che Isecs è tenuto a fornire e di quanto previsto nel DUVRI; - compilare per le parti di spettanza, sottoscrivere e consegnare al momento della sottoscrizione del contratto copia del DUVRI (allegato n° 3), come previsto nell’art. 26 del D.Lgs 81/08. - a fornire ed attestare, su richiesta Isecs, la partecipazione di ogni lavoratore ad interventi formativi di almeno 4 ore sui contenuti generali relativi ai rischi per la sicurezza e la salute connessi; - a corrispondere ai lavoratori il trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti del Comune di Correggio, effettuando il pagamento diretto della retribuzione dovuta, in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il 15 del mese successivo alla prestazione; resta ad esclusivo carico dell’aggiudicatario ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata dai lavoratori; - a fornire ad Isecs, dietro richiesta: a) copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall'aggiudicatario; b) documentazione comprovare l’adempimento degli obblighi di sicurezza, assicurativi e contributivi nei confronti del lavoratore somministrato; - ad esercitare tempestivamente il potere disciplinare sul lavoratore somministrato, anche su formale indicazione di Isecs, come previsto all’art. 23 co. 7 del D.Lgs 276/2003 e all’art. 34 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione; l'aggiudicatario è tenuto a comunicare a Isecs l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato;