Disciplina del contributo negli interessi deliberato dall’ISTITUTO FINANZIATORE Clausole campione

Disciplina del contributo negli interessi deliberato dall’ISTITUTO FINANZIATORE. Il contributo negli interessi può essere concesso sui mutui, a discrezione del Comitato di Gestione dei Fondi, attraverso un Fondo Speciale, costituito presso l’Istituto e nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, previo parere tecnico del CONI sul progetto. Qualora l’ISTITUTO FINANZIATORE abbia deliberato, per agevolare l’ammortamento del mutuo, la concessione del predetto contributo negli interessi ai sensi dell’art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall’art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, le semestralità di ammortamento del mutuo verranno ridotte della quota semestrale di tale contributo ai sensi del 2° comma dell’art. 5 dell’indicata legge n. 1295/57. Ove la PARTE MUTUATARIA, a seguito di successivi controlli, non si trovasse nelle condizioni previste dal contratto di concessione del mutuo, l’ISTITUTO FINANZIATORE ha facoltà di sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto contributo. Fermo restando quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art.1, il contributo può essere sospeso o revocato anche qualora la Parte Mutuataria perda i requisiti per l’ottenimento del contributo e negli altri casi in cui è prevista la revoca del mutuo ai sensi del successivo art. 8°.. La PARTE MUTUATARIA si impegna a produrre con cadenza annuale, senza necessità di richiesta, prima della scadenza della seconda quota di contributo da erogare nello stesso anno, una certificazione del competente ufficio dalla quale risulti la disponibilità, la buona manutenzione ed il corrente funzionamento e destinazione ad uso sportivo dell’impianto finanziato ed assistito dal contributo. In assenza delle predette certificazioni, l’ISTITUTO FINANZIATORE si riserva di condurre proprie verifiche e quindi sospendere l’erogazione del contributo fino a che non venga prodotta la predetta certificazione o non venga altrimenti verificato il persistere delle condizioni per l’erogazione del contributo. La sospensione non potrà essere superiore a 2 anni dopo di che il contributo verrà revocato. Il contributo verrà altresì sospeso ove la PARTE MUTUATARIA, entro il quinto anno dall’entrata in ammortamento del mutuo non produca la documentazione attestante il completamento dei lavori ed il rilascio del parere del CONI attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. Trascorso un ulteriore anno il contributo potrà essere revocato anche con effetto retroattivo. PER MUTUI CONCESSI NELL’AMBIT...