Organo Amministrativo Clausole campione
Organo Amministrativo. Numero, durata e compenso degli amministratori. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi. Esso scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a tredici, a discrezione dell'assemblea. ▇▇▇▇ amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni. L’assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso o un’indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. Tale remunerazione può essere costituita da una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere azioni ad un prezzo predeterminato. Il consiglio di amministrazione è nominato dall’assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell’assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla norma...
Organo Amministrativo. 20.1. La Società è amministrata, alternativamente, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, così come determinato dall’Assemblea ordinaria dei Soci al momento della nomina, scelti anche fra non soci, nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea ordinaria dei Soci, che ne stabilisce il compenso ed il numero, per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio sociale del suddetto periodo. Gli Amministratori possono essere rieletti.
20.2. Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione.
20.3. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi ed in particolare nel rispetto della legge n. 120/2011.
20.4. Fatto salvo quanto deciso all’unanimità dall’Assemblea dei Soci cui partecipano i Soci rappresentanti l’intero capitale sociale con diritto di voto, gli Amministratori dovranno essere nominati ai sensi degli articoli 6.2(a) e 6.3(a) del presente Statuto. In caso di mancata designazione di uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione da parte dei Soci a cui spetta tale diritto, gli stessi saranno nominati dall’assemblea ordinaria con le maggioranze di legge, con il voto dei Soci partecipanti alla riunione e a prescindere dalla categoria di Azioni di cui gli stessi siano titolari e di quanto previsto negli articoli 6.2(a) e 6.3(a).
20.5. Oltre che nei casi di cui all’art. 2382 del Codice Civile e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade, colui che si trovi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 1 dell’art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.
20.6. Ai sensi della Legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica agli Amministratori la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall’art. 15, commi 4-bis e 4-quater, per l’Amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all’art. 15, comma 1.
20.7. Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l’emanazione della sentenza di patteggiamento pr...
Organo Amministrativo. 12.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico.
12.2 Gli Amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per tre anni o per il minor periodo determinato all'atto della nomina.
Organo Amministrativo. L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico oppure, nel caso in cui l'Assemblea, in sede di nomina, individui specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa tali da richiedere una gestione pluripersonale, ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, anche non soci, i quali durano in carica tre esercizi, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Organo Amministrativo. 25.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 38, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 8 (otto) membri, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 26.
25.2 Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.
25.3 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso annuo che deve essere determinato dall’assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell’assemblea.
25.4 L’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Organo Amministrativo. Per quanto attiene Organo Amministrativo si rinvia integralmente a quanto prevede lo Statuto.
Organo Amministrativo. L’Organo Amministrativo del Consorzio è nominato dall’Assem- blea dei Consorziati su proposta di Confindustria Bergamo. ▇▇▇▇ in carica per quattro anni ed è rieleggibile. E’ compo- sto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) mem- bri. E’ presieduto da un Presidente e delibera a maggioranza. E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Organo Ammini- strativo si tengano per videoconferenza a condizione che tut- ti i partecipanti possano essere identificati e sia loro con- sentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell’Organo Amministrativo e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la ste- sura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.
Organo Amministrativo definizione e adozione della politica di investimento idonea a raggiungere gli obiettivi strategici; – revisione ed eventuale modifica della politica d’investimento; – esame del rapporto sulla gestione finanziaria e della valutazione delle proposte elaborati dalla Funzione Investimenti; – controllo sull’attività svolta dalla Funzione Investimenti; – approvazione delle procedure di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla Funzione Investimenti; – affidamento e revoca dei mandati di gestione.
Organo Amministrativo. (Numero degli Amministratori, loro poteri, durata in carica con indicazione di quali tra essi hanno la rappresentanza della Società)
Organo Amministrativo. La società è amministrata da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto ai sensi di legge e comunque da un numero di membri non superiore a 5 (cinque), la cui precisa determinazione è riservata all’Assemblea dei soci in conformità alle disposizioni di legge e regolamento. La nomina degli Amministratori spetta all’Assemblea, salvo per i primi Amministratori nominati nell’atto costitutivo. L’organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.
