Organo Amministrativo. La Società è amministrata alternativamente:
a) da un Amministratore Unico;
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato. L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Ammini- stratore Unico, questi riunisce in sè tutti i poteri, le at- tribuzioni e le facoltà del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e dell'amministratore delegato, così come pre- viste per legge e dal presente Statuto. I soci determinano la forma dell'organo amministrativo. L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio pa- lese. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del Codice Civile, i soci di minoranza hanno diritto a nominare un consigliere; gli al- tri consiglieri, compreso il Presidente, saranno nominati dal Comune di Riccione. L'amministrazione della Società è affidata a soggetti che non siano Soci e gli amministratori non possono essere dipendenti degli Enti soci. Gli amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale. Si applica la disciplina in materia di incompatibilità ed inconferibilità. Il consiglio provvede alla surrogazione provvisoria degli am- ministratori venuti a mancare nel corso del mandato. Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si in- tende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine. Gli Amministratori nominati dal Comune di Riccione sono revo- cabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.
Organo Amministrativo. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assemblea degli Azionisti del 15 luglio 2015, composto da 15 membri, di seguito elencati: Xxxxx Xxxxxx Presidente del C.d.A. 15 luglio 2015 Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 Xxxx Xxxxx Amministratore Delegato 15 luglio 2015 (la prima nomina nel C.d.A. di SAT è del 4 maggio 2009) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx Delegato 15 luglio 2015 Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 Xxxxxxx Xxxxx Vice-Presidente esecutivo 15 luglio 2015 (la prima nomina nel C.d.A. di SAT è del 13 marzo 2014) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Vice-Presidente (non esecutivo) 15 luglio 2015 (la prima nomina nel C.d.A. di SAT è del 27 aprile 2012) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Amministratore non esecutivo 15 luglio 2015 (la prima nomina nel C.d.A. di SAT è del 13 marzo 2014) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Amministratore non esecutivo 15 luglio 2015 (la prima nomina nel C.d.A. di SAT è del 13 marzo 2014) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 Xxxxxx Xxxxxx Amministratore non esecutivo 15 luglio 2015 Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 Xxxxxxx Xxxxxxx Amministratore non esecutivo 15 luglio 2015 Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 Xxxxxxx Xxxxxx Amministratore non esecutivo 15 luglio 2015 (la prima nomina nel C.d.A. di SAT è del 30 luglio 2014) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 Xxxxxxxxxx Xxxxx Amministratore non esecutivo 15 luglio 2015 Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 Xxxxxxxx X. Xxxxxxx Amministratore non esecutivo 15 luglio 2015 Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 Xxxxxx Xxxxxx Amministratore non esecutivo 15 luglio 2015 (la prima nomina nel C.d.A. di SAT è del 30 luglio 2014) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Amministratore non esecutivo 15 luglio 2015 Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 Xxxx Xxxxxxx Amministratore non esecutivo 15 luglio 2015 Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 In data 15 luglio 2015, il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti ha istituito:
Organo Amministrativo. (Numero degli Amministratori, loro poteri, durata in carica con indicazione di quali tra essi hanno la rappresentanza della Società)
Organo Amministrativo. 20.1. La Società è amministrata, alternativamente, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, così come determinato dall’Assemblea ordinaria dei Soci al momento della nomina, scelti anche fra non soci, nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea ordinaria dei Soci, che ne stabilisce il compenso ed il numero, per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio sociale del suddetto periodo. Gli Amministratori possono essere rieletti.
20.2. Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione.
20.3. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi ed in particolare nel rispetto della legge n. 120/2011.
20.4. Fatto salvo quanto deciso all’unanimità dall’Assemblea dei Soci cui partecipano i Soci rappresentanti l’intero capitale sociale con diritto di voto, gli Amministratori dovranno essere nominati ai sensi degli articoli 6.2(a) e 6.3(a) del presente Statuto. In caso di mancata designazione di uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione da parte dei Soci a cui spetta tale diritto, gli stessi saranno nominati dall’assemblea ordinaria con le maggioranze di legge, con il voto dei Soci partecipanti alla riunione e a prescindere dalla categoria di Azioni di cui gli stessi siano titolari e di quanto previsto negli articoli 6.2(a) e 6.3(a).
20.5. Oltre che nei casi di cui all’art. 2382 del Codice Civile e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade, colui che si trovi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 1 dell’art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.
20.6. Ai sensi della Legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica agli Amministratori la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall’art. 15, commi 4-bis e 4-quater, per l’Amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all’art. 15, comma 1.
20.7. Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l’emanazione della sentenza di patteggiamento pr...
Organo Amministrativo. Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà gestita e amministrata da un Amministratore unico, che dura in carica a tempo indeterminato, nella persona del signor Xxxxxxxxx XXXXXXXXX, come sopra costituito, il quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.
Organo Amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione della SICAF in carica, alla Data del Prospetto, composto da 7 membri, è stato nominato in occasione della costituzione in data 9 febbraio 2021, integrato in data 21 settembre 2021 e rimarrà in carica sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. I membri del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue: Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente con requisiti di indipendenza Chiavari (GE), il 14 giugno 1969 Xxxxxxx Xxxxxxxx Amministratore con xxxxxxx Xxxxx (BO), il 9 agosto 1968 Francesco De Giglio Amministratore indipendente Bari (BA), il 5 giugno 1957 Xxxxxxxxxx Xxxxxx Amministratore Milano (MI), il 30 agosto 1974 Xxxxxx Xxxxxxx Amministratore indipendente Campobasso (CB), il 30 luglio 1962 Xxxxxxxx Xxxxxxxx Amministratore indipendente Roma (RM), il 14 agosto 1954 Xxxxx xxx Xxx Amministratore Sant’Ilario d’Enza (RE), il 20 febbraio 1964 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede sociale. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione: Sotto il profilo accademico è prorettore agli affari internazionali presso l’Università Commerciale Xxxxx Xxxxxxx. Presso la medesima Università ricopre anche i ruoli di professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, membro del Comitato di Direzione della SDA (“Bocconi School of Management”), nonché membro del Comitato Investimenti. Sotto il profilo professionale è, invece, membro del consiglio di amministrazione di numerose società e consulente di direzione di banche, imprese e altre istituzioni.
Organo Amministrativo. La società è amministrata da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto ai sensi di legge e comunque da un numero di membri non superiore a 5 (cinque), la cui precisa determinazione è riservata all’Assemblea dei soci in conformità alle disposizioni di legge e regolamento. La nomina degli Amministratori spetta all’Assemblea, salvo per i primi Amministratori nominati nell’atto costitutivo. L’organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.
Organo Amministrativo definizione e adozione della politica di investimento idonea a raggiungere gli obiettivi strategici; – revisione ed eventuale modifica della politica d’investimento; – esame del rapporto sulla gestione finanziaria e della valutazione delle proposte elaborati dalla Funzione Investimenti; – controllo sull’attività svolta dalla Funzione Investimenti; – approvazione delle procedure di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla Funzione Investimenti; – affidamento e revoca dei mandati di gestione.
Organo Amministrativo. 25.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 38, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 8 (otto) membri, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 26.
25.2 Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.
25.3 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso annuo che deve essere determinato dall’assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell’assemblea.
25.4 L’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Organo Amministrativo. 12.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico.
12.2 Gli Amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per tre anni o per il minor periodo determinato all'atto della nomina.