Disciplina del risarcimento diretto Clausole campione

Disciplina del risarcimento diretto. Limitatamente all’ipotesi in cui il Sinistro si sia verificato tra non più di due veicoli, e ricorrendone gli altri pre- supposti di legge indicati alla Sezione C della Nota Infor- mativa, per ottenere il risarcimento del danno l’Assicurato danneggiato, proprietario del veicolo e/o conducente del veicolo assicurato che non si ritiene, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, deve rivolgere la richiesta di risarcimento alla Compagnia Assicurativa presso cui ha stipulato il contratto inviando il modulo di consta- tazione amichevole (Modulo CAI) e la richiesta di Risarci- mento danni, debitamente compilati. La richiesta può essere presentata, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (e di seguito richiamati), tra- mite fax al numero 00.00.000.000 o tramite email a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. L’Assicurato, in caso di sinistro e qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia in tale richiesta una serie di informa- zioni necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica. In dettaglio:
Disciplina del risarcimento diretto. Limitatamente all’ipotesi in cui il Sinistro si sia verificato tra non più di due veicoli, e ricorrendone gli altri presupposti di legge indicati alla Sezione C della Nota Informativa, per ottenere il risarcimento del danno l’Assicurato danneggiato, proprietario del veicolo e/o conducente del veicolo assicurato che non si ritiene, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, deve rivolgere la richiesta di risarcimento alla Compagnia Assicurativa presso cui ha stipulato il contratto inviando il modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI) e la richiesta di Risarcimento danni, debitamente compilati. La richiesta può essere presentata, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (e di seguito richiamati), tramite fax al numero 00.00.000.000 o tramite email a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. L’Assicurato, in caso di sinistro e qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia in tale richiesta una serie di informazioni necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica. In dettaglio:
Disciplina del risarcimento diretto. Limitatamente all’ipotesi in cui il Sinistro si sia verificato tra non più di due veicoli, e ricorrendone gli altri pre- supposti di legge indicati alla Sezione C della Nota Infor- mativa, per ottenere il risarcimento del danno l’Assicurato danneggiato, proprietario del veicolo e/o conducente del veicolo assicurato che non si ritiene, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, deve rivolgere la richiesta di risarcimento alla Compagnia Assicurativa presso cui ha stipulato il contratto. La richiesta può essere presen- tata per raccomandata, a mano, a mezzo telegramma e per via telematica. La Compagnia Assicurativa formulerà un’offerta di risarcimento entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento nel caso di lesioni personali, e di 60 giorni nel caso di danni riguardanti i soli veicoli o le cose. Qualora il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro o dagli assicurati, il termine indicato diventa pari a 30 giorni. Ove è possibile, si raccomanda di raccogliere il nome e l’indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto e di fare intervenire immediatamente la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani. Il pagamento viene effettuato dalla Com- pagnia si Assicurazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta di risarcimento da parte dell’Assicurato danneg- giato. I Sinistri che hanno causato lesioni mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).