Common use of Disciplina transitoria Clause in Contracts

Disciplina transitoria. Come si è visto11, la nuova disciplina dell’indennità meritocratica trova applicazione anche ai rapporti di agenzia stipulati prima del 1° gennaio 2014 a condizione che proseguano fino al 1° aprile 2017, ovvero “almeno altri 5 trimestri” dalla data del 1°gennaio 2016. In tal caso, la norma transitoria n. 2 agli articoli 10 e 11 dell’AEC 2014 disciplina anche la successione ed i rapporti tra la vecchia (AEC 2002) e la nuova (AEC 2014) disciplina dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Si prevede, infatti, che fino al 31 dicembre 2015 troverà applicazione la vecchia disciplina, ovvero quella prevista dagli artt. 10 e 11 del precedente AEC 2002. 11 Cfr. supra par. 1. Il secondo paragrafo della norma transitoria precisa – proprio ai fini del calcolo della componente meritocratica dell’indennità suppletiva di clientela, ovvero dell’applicazione del capo II, lett. B, dell’art. 10 dell’AEC 2002 – che per la determinazione del tasso di incremento della clientela e/o del fatturato occorre utilizzare quale dato finale di riferimento le quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell’anno 201512. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per la relativa parte del rapporto, occorre applicare la nuova disciplina ovvero quella prevista dagli artt. 10 e 11 del nuovo AEC 2014. A tal fine occorre utilizzare quest’ultima data (1° gennaio 2016) quale data di avvio del rapporto di agenzia ai fini:

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Disciplina transitoria. Come si è visto11Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987, manterranno, in via transitoria e salvo diverse intese, la nuova loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stessi175. Si premette, anzitutto, che il ricorso all’espressione “data di scadenza” induce a ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi ad una specifica data, non rilevando ai fini della cessazione della disciplina dell’indennità meritocratica trova transitoria le formule di rito che usualmente disciplinano la produzione degli effetti del contratto oltre la scadenza, sino alla decorrenza del successivo accordo di rinnovo176. 175 articolo 11, comma 2, decreto legislativo n. 368 del 2001. 176 per il CCNL Turismo 22 gennaio 1999, la data di scadenza è il 31 dicembre 2001. Entrando nel merito, occorre comprendere quale rapporto esista, nel periodo transitorio, tra le due fonti - legale e contrattuale.‌‌ Una prima interpretazione, che appare preferibile, ritiene che le due normative siano concorrenti ma non fungibili. Si afferma, conseguentemente, che le clausole dei contratti collettivi continuano a trovare integrale applicazione anche rispetto ad ipotesi che, secondo la nuova disciplina, non sarebbero soggette a limitazioni quantitative”177. Secondo questa impostazione, ove le ragioni a fronte delle quali si stipula il contratto siano coincidenti con una delle ipotesi già previste dalla contrattazione collettiva, l’assunzione a termine sarà soggetta alla limitazione quantitativa, anche nell’ipotesi di contratto di breve durata. L’immediata operatività della legge si ha dunque per le ipotesi non coincidenti con quelle previste dai contratti collettivi nonché, ovviamente, per i divieti di assunzione a termine178. Una seconda interpretazione, meno convincente, ritiene che le due normative siano e concorrenti e pienamente fungibili. Esse avranno quindi vita autonoma, nel senso che il datore di lavoro potrà stipulare un contratto a termine sia in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 368 del 2001, sia in relazione a quanto stabilito dai contratti collettivi179. 177 Confindustria, 2001, cit. 178 Il regime transitorio: le fonti legali e collettive applicabili, di Xxxxxx Xxxxxxx, in Atti del Seminario “Il contratto europeo a tempo determinato”, Paradigma, Milano, 29 ottobre 2001. 179 Xxxxxxx Xxxxxxxx, 2001, cit. salvaguardia dei contratti individuali‌‌‌ Il decreto prevede esplicitamente che i contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza180. Non è peraltro chiaro se ai rapporti di agenzia contratti stipulati prima del 24 ottobre 2001 si applichino le disposizioni del decreto legislativo n. 368. Secondo una prima opinione “resta ferma nei confronti dei contratti individuali (definiti in attuazione della normativa previgente) l’applicazione delle nuove disposizioni (proroga, computabilità di cui all’articolo 8, etc.)181. Ad esempio, l’applicazione della nuova normativa consentirà un più agevole ricorso alla proroga ma, nel contempo, porrà un limite prima non previsto alla durata complessiva del contratto prorogato. Si contrappone a tale interpretazione una seconda, basata sul principio del “tempus regit actum” secondo cui i contratti vengono regolati dalla disciplina vigente al momento della loro instaurazione182. Al fine di ridurre l’alea derivante dall’incertezza interpretativa, si ritiene opportuno suggerire di preferire alla proroga dei rapporti stipulati prima del 24 ottobre 2001 la 180 articolo 11, comma 3, decreto legislativo n. 368 del 2001. 181 Confindustria, 2001, cit. 182 Xxxxxx Xxxxxxx, 2001, cit. loro estinzione, con successiva riattivazione dopo che sia trascorso il periodo di tempo minimo previsto dalla legge.‌‌ In tema di sanzioni è stato reiterato il contenuto dell’articolo 7 della legge n. 230 del 1962183, ai sensi del quale, nei casi di inosservanza del principio di non discriminazione, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 (pari a 25,82 euro) a lire 300.000 (pari a 154,94 euro). Se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da lire 300.000 (pari a 154,94 euro) a lire 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro). Si evidenzia che le conversioni in euro sopra riportate tra parentesi sono state disposte direttamente dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 368. Per converso, la conversione mediante applicazione del criterio del troncamento184 183 come modificato dall’articolo 14 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1995, supplemento ordinario. 184 ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 1998, a decorrere dal 1° gennaio 2014 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali. La materia ha costituito oggetto della circolare del Ministero del Lavoro 4 ottobre 2001, n. 83. determinerebbe un diverso importo delle sanzioni, rispettivamente pari a condizione € 25, € 154, € 154 e € 1.032‌‌‌ E’ ammesso il pagamento ridotto della sanzione in misura pari ad un terzo del massimo, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689 del 1991. La sanzione185 è riferita unicamente alle inosservanze degli obblighi relativi al principio di non discriminazione. Pertanto, le violazioni alle restanti disposizioni del decreto legislativo sono sprovviste di sanzione amministrativa186. Sul punto, è stato peraltro osservato come “l’articolo 12 costituisca pressoché l’unico caso nel panorama legislativo attuale in cui la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi suddetti comporta accanto ai rimedi del diritto civile, l’applicazione di una sanzione amministrativa”187. Il testo del decreto originariamente approvato in Consiglio dei Ministri prevedeva la possibilità che proseguano fino al 1° aprile 2017il Governo, ovvero “almeno altri 5 trimestri” entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sulla base dell’esperienza del primo periodo di applicazione, potesse emanare uno o più decreti legislativi recanti 185 trasformata da sanzione penale in sanzione amministrativa dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. 186 Il nuovo sistema sanzionatorio in materia di Lavoro, di Xxxxxxxx Xxxxxx, Buffetti Editore, Roma, terza edizione, 1995. 187 Sanzioni amministrative, di Xxxx Xxxxxxxxx, in Xxxxx Xxxxxxxx (a cura di), 2002, cit. disposizioni integrative e correttive del presente provvedimento188.‌‌‌ Tale formulazione, seppur espunta dal testo definitivo del provvedimento, continua a mantenere il suo valore, giusto quanto previsto dalla cosiddetta “legge comunitaria”189. Nel medesimo senso si è espresso il Parlamento, che ha invitato il Governo a monitorare l’impatto del provvedimento sul mercato del lavoro, anche avvalendosi della periodica consultazione delle parti sociali in relazione alle eventuali modifiche consentite nei successivi dodici mesi190. Il Sottosegretario al Lavoro, on.le Xxxxxxxx Xxxxxxx, nel commentare l’entrata in vigore del decreto, ha confermato che il Governo intende avvalersi di tale facoltà e, pertanto, verso la fine del periodo di tempo utile, sarà “approvato un decreto correttivo per un migliore coordinamento con il contesto normativo, senza rimettere in discussione i principi del decreto legislativo n. 368 e senza riaprire il negoziato”191. 188 articolo 11, comma 4 dello schema di decreto. 189 ai sensi dell’articolo 1°, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 42, “entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principii e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1”. 190 Camera dei Deputati, XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), parere sullo schema di decreto legislativo, 2 agosto 2001. 191 Da oggi contratti modello UE, di Xxxxx Xxxxx De Cesari, il Sole 24 ore, 24 ottobre 2001. L’articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000), delega il Governo a emanare entro il termine di un anno dalla entrata in vigore di tale legge i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione nel nostro ordinamento a talune direttive comunitarie indicate negli allegati A e B della stessa legge. Con il presente schema di decreto il Governo intende procedere alla trasposizione della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 99/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato. Il presente provvedimento di recepimento nel nostro ordinamento della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 99/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato non rappresenta semplicemente un atto formale connesso all’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Accolta integralmente la filosofia che permea la direttiva, con il presente provvedimento il Governo intende avviare un disegno riformatore nella prospettiva della modernizzazione della organizzazione del lavoro contribuendo, nel contempo, a incrementare le opportunità di occupazione regolare e di buona qualità. La filosofia ispiratrice della direttiva sul lavoro a termine, come indicato espressamente nel quinto Considerando, trova la sua genesi nelle conclusioni del Consiglio europeo di Essen del 1995, dove si sottolineava la necessità di provvedimenti per «incrementare l’intensità occupazionale della crescita, in particolare mediante un’organizzazione più flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della competitività». Questa prospettiva, come noto, è stata successivamente consolidata nell’ambito della c.d. «Strategia Europea per l’occupazione» adottata durante il vertice straordinario del Lussemburgo nel 1997 (c.d. processo di Lussemburgo): la direttiva sul lavoro a termine si richiama, in proposito, alla risoluzione del Consiglio Europeo del 9 febbraio 1999 relativa agli orientamenti in materia di occupazione per il 1999, dove si invitavano «le parti sociali a tutti i livelli appropriati a negoziare accordi per modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza» (cfr. il sesto Considerando della direttiva). Rispetto alla regolamentazione del lavoro a termine il «metodo» del dialogo sociale a tutti i livelli appropriati — metodo ribadito ancora recentemente nella Decisione del Consiglio del 19 gennaio 20162001 relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione per il 2001 — si è rivelato particolarmente fruttuoso, innanzitutto, a livello europeo. La direttiva n. 99/70/CE, infatti, ha integralmente recepito, nel rispetto delle procedure e delle competenze previste dal Trattato CE, i contenuti dell’accordo quadro del 19 marzo 1999 sul lavoro a tempo determinato sottoscritto tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), Centro europeo dell’impresa a partecipazione pubblica (CEEP) e Confederazione europea dei sindacati (CES). Il metodo del dialogo sociale nel recepimento della direttiva comunitaria sul lavoro a termine ha dato luogo a risultati significativi anche a livello nazionale: un ampio numero di associazioni imprenditoriali e di organizzazioni sindacali dei lavoratori ha raggiunto una intesa che il Governo ritiene corrisponda compiutamente alle finalità dell’esercizio del potere di recepimento affidato alle parti sociali. Si ricorda, in proposito, che ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 4, del Trattato CE (versione consolidata), ciascuno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive in materia di condizioni di lavoro. In tal caso, la norma transitoria n. 2 agli articoli 10 e 11 dell’AEC 2014 disciplina anche la successione ed compito dello Stato membro è quello di assicurarsi che «le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve prendere le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i rapporti tra la vecchia (AEC 2002) e la nuova (AEC 2014) disciplina dell’indennità di cessazione del rapporto di agenziarisultati imposti da detta direttiva». Si prevede, infatti, che fino al 31 dicembre 2015 troverà applicazione la vecchia disciplina, ovvero quella prevista dagli artt. 10 e 11 del precedente AEC 2002. 11 Cfr. supra par. 1. Il secondo paragrafo della norma transitoria precisa – proprio ai fini del calcolo della componente meritocratica dell’indennità suppletiva di clientela, ovvero dell’applicazione del capo II, lett. B, dell’art. 10 dell’AEC 2002 – che per la determinazione del tasso di incremento della clientela e/o del fatturato occorre utilizzare quale dato finale di riferimento le quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell’anno 201512. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per la relativa parte del rapporto, occorre applicare la nuova disciplina ovvero quella prevista dagli artt. 10 e 11 del nuovo AEC 2014. A tal fine occorre utilizzare quest’ultima data (1° gennaio 2016) quale data di avvio del rapporto di agenzia ai fini:Tale

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Disciplina transitoria. Come si è visto11Tenuto conto di quanto indicato al punto 12) del precedente paragrafo 2.2, il comma 7 dell’art. 12 del D.L. n. 98/2011 stabilisce le modalità operative riguardanti l’esecuzione degli interventi manutentivi ricompresi nel piano generale per il triennio successivo nel caso in cui non siano stati ancora stipulati gli accordi quadro e le Convenzioni quadro di cui al comma 5 del suddetto art. 12 (di seguito “fase transitoria”). Durante la nuova disciplina dell’indennità meritocratica trova applicazione anche ai rapporti di agenzia stipulati prima del 1° gennaio 2014 fase transitoria i suddetti interventi manutentivi possono essere appaltati e gestiti direttamente dalle Amministrazioni interessate e l’Agenzia ne assicura la copertura finanziaria solo a condizione che proseguano fino al 1° aprile 2017gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi, ovvero “almeno altri 5 trimestri” di cui deve pertanto essere avvenuta la pubblicazione. Il decreto dispone che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito Internet dell’Agenzia, delle presenti linee guida, ciascuna Amministrazione dovrà comunicare le previsioni degli interventi manutentivi relative agli anni 2013-2015. Tuttavia, considerata la vicinanza temporale con la successiva scadenza del 31 gennaio 2013, per l’inserimento delle previsioni relative al triennio 2014-2016. In tal caso, la norma transitoria n. 2 agli articoli 10 e 11 dell’AEC 2014 disciplina anche la successione ed i rapporti tra la vecchia (AEC 2002) e la nuova (AEC 2014) disciplina dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Si prevede, infattionde evitare l’inevitabile sovrapposizione delle richieste, che fino si ripercuoterebbe sulla celerità ed efficienza della procedura fin qui descritta, ed al fine di favorire la migliore programmazione degli interventi, semplificando le procedure informatiche, le comunicazioni da inserire in seguito all’avvio del sistema andranno limitate al solo anno 2013. La programmazione triennale sarà pertanto intrapresa, in relazione alla scadenza del 31 gennaio, relativamente agli anni 2014-2016, rispetto ai quali, considerato che al 31 dicembre 2015 troverà applicazione la vecchia disciplinagennaio 2013 non sarà ancora stato emanato il primo Piano Generale, ovvero quella prevista dagli artt. 10 le Amministrazioni non dovranno inserire gli stessi interventi già comunicati per il 2013, in quanto il sistema informatico recepirà automaticamente, per le successive analisi e 11 valutazioni dei Provveditorati e del precedente AEC 2002. 11 Cfr. supra par. 1. Il secondo paragrafo della norma transitoria precisa – proprio ai fini M.I.T., quelli che non verranno ricompresi tra gli interventi da realizzare con i fondi del calcolo della componente meritocratica dell’indennità suppletiva di clientela, ovvero dell’applicazione del capo II, lett. B, dell’art. 10 dell’AEC 2002 – che per la determinazione del tasso di incremento della clientela e/o del fatturato occorre utilizzare quale dato finale di riferimento le quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell’anno 201512. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per la relativa parte del rapporto, occorre applicare la nuova disciplina ovvero quella prevista dagli artt. 10 e 11 del nuovo AEC 2014. A tal fine occorre utilizzare quest’ultima data (1° gennaio 2016) quale data di avvio del rapporto di agenzia ai fini:2013.

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