Compenso per lavoro straordinario. 1. Ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, la retribuzione oraria, determinata come definito al successivo punto 2, è incrementata come segue:
Compenso per lavoro straordinario. Art. 70 - Indennità per lavoro notturno
Compenso per lavoro straordinario. (1) Per la prestazione di lavoro straordinario spetta al personale un compenso orario, arrotondato per eccesso ad un cent, corrispondente al normale compenso orario di cui al comma 3, moltiplicato con il coefficiente 1,25.
(2) Per la prestazione di lavoro straordinario tra le ore 20 e le ore 7 nonché in giorni non lavorativi, inclusi i giorni festivi, spetta al dipendente un compenso orario corrispondente al normale compenso orario di cui al comma 3, moltiplicato con il coefficiente 1,50. Il compenso orario di cui al comma 3 è moltiplicato con il coefficiente 1,55 per il lavoro straordinario svolto tra le ore 20.00 e le ore 7.00 nei giorni festivi.
(3) La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione dello stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe o scatto, compresa l'indennità integrativa speciale, per il coefficiente 160.
(4) In caso di recupero delle ore di lavoro straordinario prestate, il personale ha diritto all'esonero dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente ad un'ora per ogni ora straordinaria prestata tra le ore 7 e le ore 20. Per ogni ora di lavoro straordinario prestata tra le ore 20 e le ore 7, nonché nei giorni non lavorativi e festivi il personale ha diritto all'esonero dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente a 75 minuti.
(5) Il contingente delle ore di lavoro straordinario è stabilito nell'accordo di comparto.
(6) Gli aumenti stipendiali di cui al presente contratto trovano applicazione per il lavoro straordinario prestato con decorrenza dal primo del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.
Compenso per lavoro straordinario del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il comma 5 dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000 è sostituito dal seguente: “Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), incrementata del rateo della tredicesima mensilità, con una maggiorazione pari al 15 % ”.
2. Il comma 6 dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000 è sostituito dal seguente: “Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo mensile dal comma 2, la percentuale di maggiorazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 è elevata al 50%”.
Compenso per lavoro straordinario. 1. Ai fini della determinazione dei compensi per prestazione lavorativa straordinaria, così come definito dall’art. 17 del presente accordo contrattuale, la retribuzione oraria è incrementata come segue:
(a) prestazioni straordinarie feriali diurne (dalle 6:01 alle 22:00): 18%
(b) prestazioni straordinarie feriali notturne (dalle 22:01 alle 06:00) e festive diurne (dalle 06:01 alle 22:00): 35%
(c) prestazioni straordinarie festive notturne (dalle 22:01 alle 06:00): 50%
2. La retribuzione oraria sulla quale applicare le maggiorazioni di cui al precedente punto 1 è data applicando il divisore orario (di cui al punto 4 dell’art. 21) all’importo mensile delle seguenti voci retributive spettanti nel mese in cui sono state effettuate le prestazioni straordinarie: • Minimo contrattuale (art. 21 1.1 lettera a) • Aumenti periodici di anzianità (art. 21 1.1 lettera b) • Superminimo Individuale (art. 21 1.1 lettera c)
Compenso per lavoro straordinario. (1) Ai fini della determinazione della misura del normale compenso orario di cui all'articolo 82, comma 3, del C.C.I. del 01.08.2002 si
a) compenso orario massimo spettante per livello retributivo: fino a 15 scatti;
b) coefficiente massimo dell' indennità di funzione calcolabile ai fini della misura complessiva del compenso orario normale: 1,9.
(2) In sede di determinazione degli obiettivi annuali viene concordato con il singolo dirigente il contingente delle ore di lavoro straordinario retribuito disponibile per l'anno relativo.
Compenso per lavoro straordinario. 1. Ai fini della determinazione della misura del normale compenso orario di cui all’articolo 82, com- ma 3, del CCI del 1.8.2002 si tiene anche conto dell’indennità di funzione attribuita con l’incarico dirigenziale, salvo il rispetto dei seguenti limiti:
a) compenso orario massimo spettante per livello retributivo: fino a 15 scatti;
b) coefficiente massimo dell’indennità di funzione calcolabile ai fini della misura complessiva del compenso orario normale: 1,9.
2. In sede di determinazione degli obiettivi an- nuali viene concordato con il singolo dirigente il con- tingente delle ore di lavoro straordinario retribuito disponibile per l’anno relativo.
Compenso per lavoro straordinario. 1. Ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, la retribuzione oraria, determinata come definito al successivo punto 2, è incrementata come segue:
a) prestazioni straordinarie feriali diurne (dalle 6.01 alle 22.00): 18 %
b) prestazioni feriali notturne (dalle 22.01 alle 6.00) e festive diurne (dalle 6.01 alle 22.00): 35 %
c) prestazioni straordinarie festive notturne (dalle 22.01 alle 6.00): 50 %
2. La retribuzione oraria sulla quale applicare le maggiorazioni di cui al precedente punto 1 è data applicando il divisore orario di cui al punto 7 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL all’importo mensile delle seguenti voci retributive, spettanti nel mese in cui sono state effettuate le prestazioni straordinarie:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione);
b) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 64 (Aumenti periodici di anzianità), ivi compresi gli eventuali assegni ad personam determinati in applicazione del punto 6 dello stesso art. 64;
c) salario professionale, di cui all’art. 67 (Salario professionale). ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.
65.1 Al punto 2 del sopracitato Articolo: - Il divisore orario è definito al punto 48.6.2 all’Art. 48 (Retribuzione) del presente Contratto; - La retribuzione mensile di riferimento per il calcolo è data dalle voci alle lettere a), b), c), d),
Compenso per lavoro straordinario. Detto compenso viene erogato in relazione alle ore autorizzate di prestazione lavorativa che eccedono l’orario ordinario. La misura oraria dei compensi è calcolata, ai sensi dell’art. 17 del CCNL 14/02/2001 maggiorando lo stipendio tabellare, comprensivo del rateo di tredicesima, delle seguenti misure percentuali: – 15% per il lavoro straordinario diurno; – 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo); – 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e festivo.
Compenso per lavoro straordinario. (art. 102 XXXX 0000-0000 di data 20.10.2003)