Common use of DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE Clause in Contracts

DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: 1. decima ricorrenza annuale del contratto; 2. al compimento del 70° anno di età dell’Assicurato; 3. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico. Ove vi siano più Assicurati, la cessazione per uno di essi dell'Assicurazione non pregiudica la continuazione della copertura a favore dell'altro, mantenendo per l'Assicurato, per il quale l'Assicurazione continua, gli stessi limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 delle CGA. Resta inteso che nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società in base al presente contratto di assicurazione per Sinistri che si verifichino oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta inoltre inteso che, ove anche un Sinistro si verifichi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione, nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione qualora il relativo periodo di Franchigia Assoluta e/o Relativa termini dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione. Infine, qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione per il periodo successivo alla suddetta scadenza, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza e la data della scadenza stessa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Del Credito

DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: 1. decima ricorrenza annuale del contrattomorte dell’Assicurato; 2. al compimento del 70° anno di età dell’Assicurato; 3. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico; 3. Ove vi siano più Assicuratiliquidazione, in base all’Assicurazione, dell’Indennizzo previsto per Inabilità Totale Permanente da infortunio o da Malattia dell’Assicurato. In caso di cointestazione la cessazione copertura assicurativa rimane in vigore per uno di essi dell'Assicurazione non pregiudica la continuazione della copertura a favore dell'altrogli altri Assicurati sino alla scadenza originariamente convenuta, mantenendo per l'Assicurato, per il quale l'Assicurazione continua, con gli stessi limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 delle CGAai punti precedenti. Resta inteso che nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società in base al presente contratto di assicurazione per Sinistri che si verifichino oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta inoltre inteso che, ove anche un Sinistro si verifichi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione, nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione qualora il relativo periodo di Franchigia Assoluta e/o Relativa termini dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione. Infine, qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione per il periodo successivo alla suddetta scadenza, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza e la data della scadenza stessa.

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DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: 1. decima ricorrenza annuale del contratto; 2. al compimento del 70° anno di età dell’Assicurato; 3. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico. Ove vi siano più AssicuratiIn caso di cointestazione la copertura assicurativa rimane in vigore per gli altri Assicurati sino alla scadenza originariamente convenuta, la cessazione per uno di essi dell'Assicurazione non pregiudica la continuazione della copertura a favore dell'altro, mantenendo per l'Assicurato, per il quale l'Assicurazione continua, con gli stessi limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 delle CGAai punti precedenti. Resta inteso che nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società in base al presente contratto di assicurazione per Sinistri che si verifichino oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta inoltre inteso che, ove anche un Sinistro si verifichi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione, nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione qualora il relativo periodo di Franchigia Assoluta e/o Relativa termini dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione. Infine, qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione per il periodo successivo alla suddetta scadenza, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza e la data della scadenza stessa.

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DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: 1. alle ore 24:00 della decima ricorrenza annuale del contratto; 2. al compimento del del: • 70° anno di età dell’Assicurato;dell’Assicurato in caso di ITT, ITP, Perdita Posto di Lavoro e Ricovero Ospedaliero; • 75° anno di età dell’Assicurato in caso di Decesso 3. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico. Ove vi siano più Assicurati, la cessazione per uno di essi dell'Assicurazione non pregiudica la continuazione della copertura a favore dell'altro, mantenendo per l'Assicurato, per il quale l'Assicurazione continua, gli stessi limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 delle CGA. Resta inteso che nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società in base al presente contratto di assicurazione per Sinistri che si verifichino oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta inoltre inteso che, ove anche un Sinistro si verifichi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione, nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione qualora il relativo periodo di Franchigia Assoluta e/o Relativa termini dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione. Infine, qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione per il periodo successivo alla suddetta scadenza, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza e la data della scadenza stessa.

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DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE. Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: 1. decima ricorrenza annuale del contratto;liquidazione, in base all’Assicurazione, dell’Indennizzo previsto per Inabilità Totale Permanente da infortunio o da Malattia dell’Assicurato. 2. al compimento del 70° anno di età dell’Assicurato; 3. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico. Ove vi siano più Assicurati, la cessazione per uno di essi dell'Assicurazione non pregiudica la continuazione della copertura a favore dell'altro, mantenendo per l'Assicurato, per il quale l'Assicurazione continua, gli stessi limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 delle CGA. ; Resta inteso che nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società in base al presente contratto di assicurazione per Sinistri che si verifichino oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta inoltre inteso che, ove anche un Sinistro si verifichi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione, nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione qualora il relativo periodo di Franchigia Assoluta e/o Relativa termini dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione. Infine, qualora alla scadenza del Periodo di Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all’Assicurato in base al presente contratto di assicurazione per il periodo successivo alla suddetta scadenza, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza e la data della scadenza stessa.

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