Common use of Disponibilità Clause in Contracts

Disponibilità. 1. I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, per i periodi in cui non pre- stano attività presso aziende utilizzatrici, restano a disposizione dell’ApL e hanno diritto a percepire una indennità mensile di disponibilità, erogata direttamente dall’Agenzia con un importo di 750 euro mensili al lordo delle ritenute di legge e comprensiva del Tfr. 2. L’indennità è divisibile in quote orarie ed è proporzionalmente ridotta in caso di asse- gnazione ad attività lavorativa, anche presso l’ApL, di durata inferiore al mese. In tale ipotesi l’indennità deve essere corrisposta in ratei per ogni giornata di disponibilità com- prese le festività. Qualora il lavoratore/trice a seguito dell’attività prestata nel mese percepisca una retri- buzione lorda inferiore all’importo mensile lordo stabilito a titolo di indennità di disponi- bilità, quest’ultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa. In caso di assunzione part-time, l’indennità di disponibilità deve essere riparametrata in funzione dell’orario ridotto previsto nel contratto al momento dell’assunzione e comunque non può essere inferiore a 375 euro (ovvero al 50% dell’indennità di disponibilità piena). Al lavoratore/trice deve essere esplicitato con chiarezza il periodo di disponibilità part-time. Qualora il lavoratore/trice abbia svolto una missione con orario superiore a quello risultante dal part-time contrattualmente previsto al momento della prima assunzione, l’indennità di disponibilità deve essere riparametrata in funzione del nuovo orario di lavoro svolto. 3. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione dei seguenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima e quattordicesima mensilità. Nella eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore/trice torna nella condizione di disponibilità fino a un nuovo successivo incarico. 4. Nei periodi di disponibilità il lavoratore/trice deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro contrattualmente previsto ed è tenuto ad iniziare l’attività lavorativa tra- scorse 24 ore successive alla chiamata. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in disponibilità valgono le seguenti norme disciplinari, secondo le procedure previste dal CCNL, nelle le ipotesi di: a) rifiuto non giustificato del colloquio che risulti da comunicazioni tracciabili: passibile di ammonizione scritta; b) rifiuto non giustificato del percorso formativo anche per irreperibilità: passibile di so- spensione della indennità fino a un massimo di 3 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità; c) rifiuto non giustificato della proposta lavorativa congrua ai sensi del CCNL anche per irreperibilità: passibile di sospensione della indennità fino a un massimo di 5 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del ri- fiuto non giustificato o irreperibilità.

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Disponibilità. 1. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per i periodi in cui non pre- stano prestano la loro attività presso aziende utilizzatrici, restano sono a disposizione dell’ApL dell’Agenzia e hanno diritto a percepire una indennità mensile di disponibilitàdisponibilità di 800 euro mensili, erogata direttamente dall’Agenzia con un importo di 750 euro mensili al lordo delle ritenute di legge e comprensiva del Tfr, erogata direttamente dall’Agenzia. 2. L’indennità è divisibile in quote orarie ed è proporzionalmente ridotta in caso di asse- gnazione assegnazione ad attività lavorativa, anche presso l’ApL, di durata inferiore al mese. In tale ipotesi l’indennità deve essere corrisposta in ratei per ogni giornata di disponibilità com- prese comprese le festività. 3. Qualora il lavoratore/trice lavoratore a seguito dell’attività prestata nel mese percepisca una retri- buzione retribuzione lorda inferiore all’importo mensile lordo stabilito a titolo di indennità di disponi- bilitàdisponibilità, quest’ultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa. In caso di assunzione part-time, l’indennità di disponibilità deve essere riparametrata in funzione dell’orario ridotto previsto nel contratto al momento dell’assunzione e comunque non può essere inferiore a 375 400 euro (ovvero al 50% dell’indennità di disponibilità piena). Al lavoratore/trice lavoratore deve essere esplicitato con chiarezza il periodo di disponibilità part-time. Qualora Ai fini della riparametrazione si prevedono 2 ipotesi: a) qualora il lavoratore/trice abbia svolto una missione con contratto di assunzione preveda un orario superiore a quello risultante dal part-effettivamente svolto l’indennità deve essere comunque riferita all’orario previsto nel contratto di assunzione; b) qualora il contratto di assunzione preveda un orario part time contrattualmente previsto al momento della prima assunzioneinferiore a quello effettivamente svolto, l’indennità di disponibilità deve essere riparametrata in funzione del nuovo orario relazione alla media dell’orario di lavoro svoltosvolto negli ultimi 12 mesi. 34. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione dei seguenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima e quattordicesima mensilità. Nella eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore/trice lavoratore torna nella condizione di disponibilità fino a un nuovo successivo incarico. 4. Nei periodi di disponibilità il lavoratore/trice deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro contrattualmente previsto ed è tenuto ad iniziare l’attività lavorativa tra- scorse 24 ore successive alla chiamata. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in disponibilità valgono le seguenti norme disciplinari, secondo le procedure previste dal CCNL, nelle le ipotesi di: a) rifiuto non giustificato del colloquio che risulti da comunicazioni tracciabili: passibile di ammonizione scritta; b) rifiuto non giustificato del percorso formativo anche per irreperibilità: passibile di so- spensione della indennità fino a un massimo di 3 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità; c) rifiuto non giustificato della proposta lavorativa congrua ai sensi del CCNL anche per irreperibilità: passibile di sospensione della indennità fino a un massimo di 5 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del ri- fiuto non giustificato o irreperibilità.

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Disponibilità. 1. I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, per i periodi in cui non pre- stano prestano attività presso aziende utilizzatrici, restano a disposizione dell’ApL e hanno diritto a percepire una indennità mensile di disponibilità, erogata direttamente dall’Agenzia con un importo di 750 euro mensili al lordo delle ritenute di legge e comprensiva del Tfr. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione dei seguenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima e quattordicesima mensilità. 2. L’indennità è divisibile in quote orarie ed è proporzionalmente ridotta in caso di asse- gnazione assegnazione ad attività lavorativa, anche presso l’ApL, di durata inferiore al mese. In tale ipotesi l’indennità deve essere corrisposta in ratei per ogni giornata di disponibilità com- prese comprese le festività. Qualora il lavoratore/trice lavoratore a seguito dell’attività prestata nel mese percepisca una retri- buzione retribuzione lorda inferiore all’importo mensile lordo stabilito a titolo di indennità di disponi- bilitàdisponibilità, quest’ultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa. In caso di assunzione part-time, l’indennità di disponibilità deve essere riparametrata in funzione dell’orario ridotto previsto nel contratto al momento dell’assunzione e comunque non può essere inferiore a 375 euro (ovvero al 50% dell’indennità di disponibilità piena). Al lavoratore/trice lavoratore deve essere esplicitato con chiarezza il periodo di disponibilità part-time. Qualora il lavoratore/trice lavoratore abbia svolto una missione con orario superiore a quello risultante dal part-time contrattualmente previsto al momento della prima assunzione, l’indennità di disponibilità deve essere riparametrata in funzione del nuovo orario di lavoro svolto. 3. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione dei seguenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima e quattordicesima mensilità. Nella eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore/trice torna nella condizione di disponibilità fino a un nuovo successivo incarico. 4. Nei periodi di disponibilità il lavoratore/trice lavoratore deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro contrattualmente previsto ed è tenuto ad iniziare l’attività lavorativa tra- scorse trascorse 24 ore successive alla chiamata. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in disponibilità valgono le seguenti norme disciplinari, secondo le procedure previste dal CCNL, nelle le ipotesi di: a) : - rifiuto non giustificato del colloquio che risulti da comunicazioni tracciabili: passibile di ammonizione scritta; b) scritta - rifiuto non giustificato del percorso formativo anche per irreperibilità: passibile di so- spensione sospensione della indennità fino a di un massimo di 3 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità; c) ; - rifiuto non giustificato della proposta lavorativa congrua ai sensi del CCNL ccnl anche per irreperibilità: passibile di sospensione della indennità fino a fini di un massimo di 5 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del ri- fiuto rifiuto non giustificato o irreperibilità.;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disponibilità. 1. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per i periodi in cui non pre- stano prestano la loro attività presso aziende utilizzatrici, restano sono a disposizione dell’ApL dell’Agenzia e hanno diritto a percepire una indennità mensile di disponibilitàdisponibilità di 800 euro mensili, erogata direttamente dall’Agenzia con un importo di 750 euro mensili al lordo delle ritenute di legge e comprensiva del TfrTFR, erogata direttamente dall’Agenzia. 2. L’indennità è divisibile in quote orarie ed è proporzionalmente ridotta in caso di asse- gnazione assegnazione ad attività lavorativa, anche presso l’ApL, di durata inferiore al mese. In tale ipotesi l’indennità deve essere corrisposta in ratei per ogni giornata di disponibilità com- prese comprese le festività. 3. Qualora il lavoratore/trice lavoratore a seguito dell’attività prestata nel mese percepisca una retri- buzione re- tribuzione lorda inferiore all’importo mensile lordo stabilito a titolo di indennità di disponi- bilitàdisponibilità, quest’ultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa. In caso di assunzione part-time, l’indennità di disponibilità deve essere riparametrata riparametra- ta in funzione dell’orario ridotto previsto nel contratto al momento dell’assunzione e comunque non può essere inferiore a 375 400 euro (ovvero al 50% dell’indennità di disponibilità di- sponibilità piena). Al lavoratore/trice lavoratore deve essere esplicitato con chiarezza il periodo di disponibilità part-time. Qualora Ai fini della riparametrazione si prevedono 2 ipotesi: a) qualora il lavoratore/trice abbia svolto una missione con contratto di assunzione preveda un orario superiore a quello risultante dal part-effettiva- mente svolto l’indennità deve essere comunque riferita all’orario previsto nel con- tratto di assunzione; b) qualora il contratto di assunzione preveda un orario part time contrattualmente previsto al momento della prima assunzioneinferiore a quello effettivamente svolto, l’indennità di disponibilità deve essere riparametrata in funzione del nuovo orario relazione alla media dell’orario di lavoro svoltosvolto negli ultimi 12 mesi. 34. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione dei seguenti se- guenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima e quattordicesima mensilitàmen- silità. Nella eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore/trice lavoratore torna nella condizione di disponibilità fino a un nuovo successivo incarico. 4. Nei periodi di disponibilità il lavoratore/trice deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro contrattualmente previsto ed è tenuto ad iniziare l’attività lavorativa tra- scorse 24 ore successive alla chiamata. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in disponibilità valgono le seguenti norme disciplinari, secondo le procedure previste dal CCNL, nelle le ipotesi di: a) rifiuto non giustificato del colloquio che risulti da comunicazioni tracciabili: passibile di ammonizione scritta; b) rifiuto non giustificato del percorso formativo anche per irreperibilità: passibile di so- spensione della indennità fino a un massimo di 3 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità; c) rifiuto non giustificato della proposta lavorativa congrua ai sensi del CCNL anche per irreperibilità: passibile di sospensione della indennità fino a un massimo di 5 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del ri- fiuto non giustificato o irreperibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro

Disponibilità. 1. I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, per i periodi in cui non pre- stano prestano attività presso aziende utilizzatrici, restano a disposizione dell’ApL dall'APL e hanno diritto a percepire una percepire, a titolo di indennità mensile di disponibilità, erogata direttamente dall’Agenzia con un importo la somma di 750 700 (settecento) euro mensili al lordo delle ritenute di legge e legge, comprensiva del Tfrt.f.r. 2. L’indennità ; tale indennità è divisibile in quote orarie ed è proporzionalmente ridotta in caso di asse- gnazione assegnazione ad attività lavorativa, lavorativa a tempo parziale anche presso l’ApL, di durata inferiore al mese. In tale ipotesi l’indennità deve essere corrisposta in ratei per ogni giornata di disponibilità com- prese le festivitàl'APL. 2. Qualora il lavoratore/trice lavoratore a seguito dell’attività dell'attività prestata nel mese percepisca una retri- buzione retribuzione lorda inferiore all’importo all'importo mensile lordo stabilito a titolo di indennità di disponi- bilitàdisponibilità, quest’ultima quest'ultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa. In caso di assunzione part-timeIl lavoratore, l’indennità di disponibilità deve essere riparametrata in funzione dell’orario ridotto previsto nel contratto al momento dell’assunzione e comunque non può essere inferiore a 375 euro (ovvero al 50% dell’indennità di disponibilità piena). Al lavoratore/trice deve essere esplicitato con chiarezza durante il periodo di disponibilità part-timenon può prestare alcuna attività per altre APL ed è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi di fedeltà e di non concorrenza di cui agli artt. Qualora il lavoratore/trice abbia svolto una missione con orario superiore a quello risultante dal part-time contrattualmente previsto al momento della prima assunzione, l’indennità 2105 e 2106 cod. civ. Nei periodi di disponibilità il lavoratore deve essere riparametrata in funzione del nuovo reperibile durante il normale orario di lavoro svolto. 3dei lavoratori diretti dell'unità locale da cui dipende, in quanto deve poter iniziare il lavoro dopo le 12 ore successive alla chiamata. Inoltre durante tali periodi il lavoratore deve garantire la propria disponibilità per eventuali interventi formativi. Nella eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore torna nella condizione di disponibilità fino a un nuovo successivo incarico. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione dei seguenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima e mensilità, quattordicesima mensilità. Nella eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore/trice torna nella condizione di disponibilità fino a un nuovo successivo incarico. 4. Nei periodi di disponibilità il lavoratore/trice deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro contrattualmente previsto ed è tenuto ad iniziare l’attività lavorativa tra- scorse 24 ore successive alla chiamata. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in disponibilità valgono le seguenti norme disciplinari, secondo le procedure previste dal CCNL, nelle le ipotesi di: a) rifiuto non giustificato del colloquio che risulti da comunicazioni tracciabili: passibile di ammonizione scritta; b) rifiuto non giustificato del percorso formativo anche per irreperibilità: passibile di so- spensione della indennità fino a un massimo di 3 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità; c) rifiuto non giustificato della proposta lavorativa congrua ai sensi del CCNL anche per irreperibilità: passibile di sospensione della indennità fino a un massimo di 5 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del ri- fiuto non giustificato o irreperibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disponibilità. 1. I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, per i periodi in cui non pre- stano prestano attività presso aziende utilizzatrici, restano re- stano a disposizione dell’ApL e hanno diritto a percepire una percepire, a titolo di indennità mensile di disponibilità, erogata direttamente dall’Agenzia con un importo la somma di 750 700 (settecen- to) euro mensili al lordo delle ritenute di legge e legge, comprensiva del Tfr. 2. L’indennità tfr; tale indennità è divisibile in quote orarie ed è proporzionalmente ridotta ri- dotta in caso di asse- gnazione assegnazione ad attività lavorativa, lavorativa a tempo par- ziale anche presso l’ApL, di durata inferiore al mese. In tale ipotesi l’indennità deve essere corrisposta in ratei per ogni giornata di disponibilità com- prese le festivitàl’ApL. 2. Qualora il lavoratore/trice lavoratore a seguito dell’attività prestata nel mese percepisca per- cepisca una retri- buzione retribuzione lorda inferiore all’importo mensile lordo stabilito a titolo di indennità di disponi- bilitàdisponibilità, quest’ultima è corrisposta cor- risposta fino a concorrenza della stessa. In caso di assunzione part-timeIl lavoratore, l’indennità di disponibilità deve essere riparametrata in funzione dell’orario ridotto previsto nel contratto al momento dell’assunzione e comunque non può essere inferiore a 375 euro (ovvero al 50% dell’indennità di disponibilità piena). Al lavoratore/trice deve essere esplicitato con chiarezza durante il periodo di disponibilità part-timenon può prestare al- cuna attività per altre ApL ed è inoltre tenuto al rispetto degli ob- blighi di fedeltà e di non concorrenza di cui agli artt. Qualora il lavoratore/trice abbia svolto una missione con orario superiore a quello risultante dal part-time contrattualmente previsto al momento della prima assunzione, l’indennità 2105 e 2106 c.c. Nei periodi di disponibilità il lavoratore deve essere riparametrata in funzione del nuovo reperibile du- rante il normale orario di lavoro svolto. 3dei lavoratori diretti dell’unità lo- cale da cui dipende, in quanto deve poter iniziare il lavoro dopo le 12 ore successive alla chiamata. Inoltre durante tali periodi il la- voratore deve garantire la propria disponibilità per eventuali in- terventi formativi. Nella eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore torna nella condizione di disponibilità fino a un nuo- vo successivo incarico. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione ma- turazione dei seguenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima e tre- dicesima mensilità, quattordicesima mensilità. Nella eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore/trice torna nella condizione di disponibilità fino a un nuovo successivo incarico. 4. Nei periodi di disponibilità il lavoratore/trice deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro contrattualmente previsto ed è tenuto ad iniziare l’attività lavorativa tra- scorse 24 ore successive alla chiamata. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in disponibilità valgono le seguenti norme disciplinari, secondo le procedure previste dal CCNL, nelle le ipotesi di: a) rifiuto non giustificato del colloquio che risulti da comunicazioni tracciabili: passibile di ammonizione scritta; b) rifiuto non giustificato del percorso formativo anche per irreperibilità: passibile di so- spensione della indennità fino a un massimo di 3 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità; c) rifiuto non giustificato della proposta lavorativa congrua ai sensi del CCNL anche per irreperibilità: passibile di sospensione della indennità fino a un massimo di 5 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del ri- fiuto non giustificato o irreperibilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per La Categoria Delle Agenzie Di Somministrazione Di Lavoro

Disponibilità. 1. I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, per i periodi in cui non pre- stano prestano attività presso aziende utilizzatrici, restano a disposizione dell’ApL dell'ApL e hanno diritto a percepire una indennità mensile di disponibilità, erogata direttamente dall’Agenzia dall'Agenzia con un importo di 750 euro mensili al lordo delle ritenute di legge e comprensiva del Tfr. 2. L’indennità è divisibile in quote orarie ed è proporzionalmente ridotta in caso di asse- gnazione ad attività lavorativa, anche presso l’ApL, di durata inferiore al mese. In tale ipotesi l’indennità deve essere corrisposta in ratei per ogni giornata di disponibilità com- prese le festività. Qualora il lavoratore/trice a seguito dell’attività prestata nel mese percepisca una retri- buzione lorda inferiore all’importo mensile lordo stabilito a titolo di indennità di disponi- bilità, quest’ultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa. In caso di assunzione part-time, l’indennità di disponibilità deve essere riparametrata in funzione dell’orario ridotto previsto nel contratto al momento dell’assunzione e comunque non può essere inferiore a 375 euro (ovvero al 50% dell’indennità di disponibilità piena). Al lavoratore/trice deve essere esplicitato con chiarezza il periodo di disponibilità part-time. Qualora il lavoratore/trice abbia svolto una missione con orario superiore a quello risultante dal part-time contrattualmente previsto al momento della prima assunzione, l’indennità di disponibilità deve essere riparametrata in funzione del nuovo orario di lavoro svolto. 3. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione dei seguenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima e quattordicesima mensilità. 2. Nella eventualità L'indennità è divisibile in quote orarie ed è proporzionalmente ridotta in caso di mancato completamento della missione il lavoratore/trice torna nella condizione assegnazione ad attività lavorativa, anche presso l'ApL, di durata inferiore al mese. In tale ipotesi l'indennità deve essere corrisposta in ratei per ogni giornata di disponibilità comprese le festività. Qualora il lavoratore a seguito dell'attività prestata nel mese percepisca una retribuzione lorda inferiore all'importo mensile lordo stabilito a titolo di indennità di disponibilità, quest'ultima è corrisposta fino a un concorrenza della stessa. In caso di assunzione part-time, l'indennità di disponibilità deve essere riparametrata in funzione dell'orario ridotto previsto nel contratto al momento dell'assunzione e comunque non può essere inferiore a 375 euro (ovvero al 50% dell'indennità di disponibilità piena). Al lavoratore deve essere esplicitato con chiarezza il periodo di disponibilità part-time. Qualora il lavoratore abbia svolto una missione con orario superiore a quello risultante dal part-time contrattualmente previsto al momento della prima assunzione, l'indennità di disponibilità deve essere riparametrata in funzione del nuovo successivo incaricoorario di lavoro svolto. 43. Nei periodi di disponibilità il lavoratore/trice lavoratore deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro contrattualmente previsto ed è tenuto ad iniziare l’attività l'attività lavorativa tra- scorse trascorse 24 ore successive alla chiamata. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in disponibilità valgono le seguenti norme disciplinari, secondo le procedure previste dal CCNL, nelle le ipotesi di: a) : - rifiuto non giustificato del colloquio che risulti da comunicazioni tracciabili: passibile di ammonizione scritta; b) scritta - rifiuto non giustificato del percorso formativo anche per irreperibilità: passibile di so- spensione sospensione della indennità fino a di un massimo di 3 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità; c) ; - rifiuto non giustificato della proposta lavorativa congrua ai sensi del CCNL ccnl anche per irreperibilità: passibile di sospensione della indennità fino a fini di un massimo di 5 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del ri- fiuto rifiuto non giustificato o irreperibilità.;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro