Disposizioni varie 14.1. Il presente Accordo sostituisce qualsiasi altro accordo, contratto o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto nonché qualsivoglia istruzione fornita in qualsiasi forma dal Cliente al Fornitore precedentemente alla data del presente Accordo in merito ai Dati Personali trattati nell’ambito dell’esecuzione del Contratto. 14.2. Il presente Accordo potrà essere modificato dal Fornitore dandone comunicazione scritta (anche via e-mail o con l’ausilio di programmi informatici) al Cliente. In tal caso, il Cliente avrà il diritto di recedere dal Contratto con comunicazione scritta inviata al Fornitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Fornitore. In mancanza di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, nei termini e nei modi sopra indicati, le modifiche al presente Accordo si intenderanno da questi definitivamente conosciute e accettate e diverranno definitivamente efficaci e vincolanti. 14.3. In caso di conflitto tra le previsioni del presente Accordo e quanto previsto nel Contratto per la prestazione dei Servizi, o in documenti del Cliente non espressamente accettati dal Fornitore in deroga al presente Accordo e/ ai rispettivi DPA – Condizioni Speciali, prevarrà quanto previsto nel presente Accordo e nelle clausole dei relativi DPA – Condizioni Speciali. In aggiunta alle misure di sicurezza previste nel Contratto e nel MDPA il Responsabile del Trattamento applica le seguenti misure di sicurezza organizzative a seconda della tipologia di Servizio con cui viene erogato o licenziato il prodotto: A – Cloud SaaS B – Servizi Iaas C – BPO (Business Process Outsourcing) D – BPI (Business Process Insourcing) E – On premises
Disposizioni comuni 1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo comma 2. 2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane. 3. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza di quanto convenuto all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 3, commi 1 e 2 del presente accordo integra, per la sola malattia, gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'articolo 42, comma 1, punto 10) dell'all. A) al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l'operaio la decadenza dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non eroga l'indennità di malattia e per l'impiegato (nonché per l'operaio, per i primi tre giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall'INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificata. 4. L'azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell'INPS o dell'INAIL. 5. I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le integrano per differenza nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri stabiliti nel presente accordo. 6. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del presente accordo, sono integrate a carico dell'azienda dopo essere state lordizzate. 7. Per le indennità erogate dall'azienda rimane confermata la disciplina di cui all'articolo 15 del CCNL. 23.7.1976. 8. Gli importi dei ratei di 13^ e 14^ relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal CCNL. 9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia. 10. Restano ferme le norme in materia di cui agli articoli 7, 8 e 9 dell'allegato A) all'Accordo nazionale 27.11.2000 (area operativa della mobilità).
Disposizioni finali 1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*. 2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. * Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012. * * * Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011. CHIARIMENTO A VERBALE Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui. Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis) Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori. Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali. In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali. Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese. La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio- ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore. A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento. L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori. Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori. Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti. Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo. Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:
Disposizione finale Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Disposizioni antimafia L’aggiudicataria prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la Legge 13 agosto 2010, n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.. In particolare, l’aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: - eventuali procedimenti o provvedimenti definitivi o provvisori, emessi a carico dell’aggiudicataria stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto relativo al presente appalto. L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso della vigenza del contratto relativo al presente appalto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Disposizioni particolari 1. Il comma 12 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto del seguente periodo: “ in caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione ad emergenze e/o eventi di particolare gravità, le ferie potranno essere fruite entro l’anno successivo”. 2. Il comma 13 dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 5 aprile 1996 è integrato con l’aggiunta, dopo il punto, del seguente periodo: “in caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio”. 3. Al personale del settore operativo e del settore aeronavigante, con anzianità di servizio superiore a 28 anni, le ferie spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2000, sono incrementate di un giorno. 4. Le mansioni superiori sono valutate in modo non esclusivo nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna. 5. Ai fini dell’applicazione dell’art.28, comma 2 del d.lgs n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate equipollenti all’ex carriera direttiva le posizioni economiche C1, C2 e C3, per l’accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea. 6. I controlli di malattia di cui all'art. 26 del CCNL 5 aprile 1996 non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino. 7. Ai fini del riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 25, commi 4 e 5 del D.P.R. 335/90, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, già dipendente delle Amministrazioni Provinciali, l'Amministrazione attiva, entro il 31 marzo 2000, in presenza delle decisioni giurisdizionali emesse anche per altri Comparti, la procedura di cui all'art. 66 del D.lgvo 29/93.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza. Inoltre:
Disposizioni della Borsa Denominazione a listino ufficiale ISIN Tipo strumento: ETF - Exchange Traded Fund Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazione: 07/02/2017 Mercato di quotazione: Borsa - Comparto ETFplus Segmento di quotazione: Segmento ETF INDICIZZATI - CLASSE 1 Specialista: SOCIETE GENERALE S.A. - IT0667 SOCIETA' EMITTENTE Denominazione: Multi Units France CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE E INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE vedi scheda riepilogativa DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 07/02/2017, gli strumenti indicati nella scheda riepilogativa verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione ETFplus. Allegati: - Scheda riepilogativa - Documento per la Quotazione Denominazione/Long Name Codice ISIN Trading Code Instrument Id Valuta negoziazione Exchange Market Size Differenziale Massimo di prezzo Quantitativo minimo di negoziazione Valuta denominazione Numero titoli Numero titoli al Indice benchmark / sottostante LYXOR IBX LIQ EM SOV MON EU HD UCITS ETF FR0013217700 EMBH 804954 EUR 1450 2 % 1 EUR 1000 03/02/17 Markit iBoxx USD Emerging Markets MID Price TCA Hedged TRI Denominazione/Long Name Natura indice TER – commissioni totali annue Dividendi (periodicità) LYXOR IBX LIQ EM SOV MON EU HD UCITS ETF Total Return 0,3 % SEMESTRALE Denominazione Classe e Valuta ISIN LYXOR UCITS ETF IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS Monthly Hedged D - EUR FR0013217700 LYXOR FTSE USA MINIMUM VARIANCE UCITS ETF C - USD FR0012726560 Data di deposito in CONSOB della Copertina: 6 febbraio 2017 Data di validità della Copertina: dal 7 febbraio 2017 La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto.
Disposizioni generali Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Altre disposizioni Il contributo di cui al presente avviso non può essere cumulato con altri benefici pubblici, relativi alle stesse mensilità , da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, compresi i contributi affitti di cui alla legge 431/1998. L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio. Il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole che, sui dati trasmessi, potranno essere effettuati controlli: - ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e, nel caso di erogazione del contributo, essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli da parte della Guardia di Finanza, c/o gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli art. 4 – comma 2 – X.Xxx. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e 6 – comma 3 – D.P.C.M. 221/99 e succ. modificazioni; - sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Il Comune, sempre ai sensi del suddetto art. 4 - D.Lgs. 109/98, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità. A norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve, comunque, le sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe). Ai sensi dell’art.5 della Legge n. 241/90, il Comune, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali. Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i richiedenti autorizzano il Comune di residenza a richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini della valutazione della domanda e, parimenti, autorizzano il Comune di residenza al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili. I Comuni non assumono responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito, o forza maggiore.