Disposizioni di Xxxxxxxxx Clausole campione

Disposizioni di Xxxxxxxxx. Le “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” contenute nella Circolare numero 263 del 27 dicembre 2006 di Banca d’Italia, come successivamente modificata ed integrata.

Related to Disposizioni di Xxxxxxxxx

  • Disposizioni varie 14.1. Il presente Accordo sostituisce qualsiasi altro accordo, contratto o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto nonché qualsivoglia istruzione fornita in qualsiasi forma dal Cliente al Fornitore precedentemente alla data del presente Accordo in merito ai Dati Personali trattati nell’ambito dell’esecuzione del Contratto. 14.2. Il presente Accordo potrà essere modificato dal Fornitore dandone comunicazione scritta (anche via e-mail o con l’ausilio di programmi informatici) al Cliente. In tal caso, il Cliente avrà il diritto di recedere dal Contratto con comunicazione scritta inviata al Fornitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Fornitore. In mancanza di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, nei termini e nei modi sopra indicati, le modifiche al presente Accordo si intenderanno da questi definitivamente conosciute e accettate e diverranno definitivamente efficaci e vincolanti. 14.3. In caso di conflitto tra le previsioni del presente Accordo e quanto previsto nel Contratto per la prestazione dei Servizi, o in documenti del Cliente non espressamente accettati dal Fornitore in deroga al presente Accordo e/ ai rispettivi DPA – Condizioni Speciali, prevarrà quanto previsto nel presente Accordo e nelle clausole dei relativi DPA – Condizioni Speciali. In aggiunta alle misure di sicurezza previste nel Contratto e nel MDPA il Responsabile del Trattamento applica le seguenti misure di sicurezza organizzative a seconda della tipologia di Servizio con cui viene erogato o licenziato il prodotto: A – Cloud SaaS B – Servizi Iaas C – BPO (Business Process Outsourcing) D – BPI (Business Process Insourcing) E – On premises

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Disposizioni comuni 1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo comma 2. 2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane. 3. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza di quanto convenuto all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 3, commi 1 e 2 del presente accordo integra, per la sola malattia, gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'articolo 42, comma 1, punto 10) dell'all. A) al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l'operaio la decadenza dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non eroga l'indennità di malattia e per l'impiegato (nonché per l'operaio, per i primi tre giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall'INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificata. 4. L'azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell'INPS o dell'INAIL. 5. I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le integrano per differenza nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri stabiliti nel presente accordo. 6. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del presente accordo, sono integrate a carico dell'azienda dopo essere state lordizzate. 7. Per le indennità erogate dall'azienda rimane confermata la disciplina di cui all'articolo 15 del CCNL. 23.7.1976. 8. Gli importi dei ratei di 13^ e 14^ relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal CCNL. 9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia. 10. Restano ferme le norme in materia di cui agli articoli 7, 8 e 9 dell'allegato A) all'Accordo nazionale 27.11.2000 (area operativa della mobilità).

  • Disposizioni particolari In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dal presente Regolamento con esclusione di quelli relativi all’art. 15 per il quale resta titolare il concessionario. Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inseriti clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l’acquirente dichiara di conoscere ed accettare il presente Regolamento e si impegna a non usare o disporre dell’alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi vigenti e del regolamento medesimo. Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per scritto ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. Copia autentica di ciascuna nota di trascrizione, comprendente le dette clausole, sarà inviata dal Venditore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni da ogni trasferimento o gruppo di trasferimento. Gli alloggi costruiti su aree concesse in diritto di superficie o in proprietà dovranno essere abitati in modo permanente dai proprietari o dai locatari; ne è pertanto vietato in modo assoluto l’uso discontinuo nel tempo. E’ altresì vietata qualsiasi modificazione alla destinazione d’uso degli immobili e delle aree di pertinenza senza la preventiva autorizzazione comunale. L’inosservanza di quanto previsto ai due precedenti comma comporterà la automatica risoluzione dell’atto di cessione. Per gli alloggi assegnati in locazione, i contratti locativi dovranno contenere le clausole di cui al presente articolo e di cui agli art. 22-23-e-25 con specifica approvazione per iscritto di esse ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile; copia autenticata di ciascun contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni dalla stipula del contratto o gruppo di contratti. Ogni volta che gli alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. si renderanno liberi, i proprietari sono obbligati a farne denuncia al Sindaco entro 5 giorni dal momento in cui si renderanno liberi. Ogni vendita o locazione di alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. deve essere denunciata al Sindaco dai proprietari degli alloggi entro 5 giorni dalla stipula dei contratti. Entro i predetti 5 giorni i contratti debbono essere inviati al Sindaco per lettera raccomandata. Nelle aree concesse in diritto di superficie: a) nel caso di cessione di alloggi a prezzo superiore a quello determinato secondo i criteri di cui al comma 1° dell’art. 21, sarà applicato al superficiario alienante una penalità convenzionale da tre a cinque volte la differenza dei prezzi; b) nel caso di inosservanza dei criteri fissati dall’art. 23 per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione il superficiario decade dal diritto di superficie; c) nel caso di mancato pagamento di una rata del corrispettivo il concessionario decade dal diritto di superficie ed il terreno rientrerà nella disponibilità del comune che tratterà una somma pari al 10 % dell’intero corrispettivo, salvi maggiori danni. Le opere eventualmente realizzate verranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici, rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della convenzione. Dall’indennità saranno detratte le spese occorse per la stima peritale; d) nel caso di inosservanza da parte del concessionario dei termini di inizio lavori fissati nella convenzione e comunque prorogati, si avrà decadenza del diritto di superficie e la facoltà dell’Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10 % dell’intero corrispettivo della concessione. Nel caso di inosservanza dei termini finali, comunque prorogati, sia avrà la decadenza della concessione e conseguente estinzione del diritto di superficie per quegli edifici che non siano completati, o non ancora iniziati. Nella fattispecie delle opere parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante, e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della presente convenzione; e) nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, il diritto di superficie relativo all’area non ancora edificata o parzialmente edificata, si avrà la decadenza della concessione; f) nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione d cedere a terzi gli alloggi costruiti, qualora manchino totalmente o parzialmente le relative opere di urbanizzazione o non sia ancora stata rilasciata la licenza di abitabilità, si avrà decadenza della concessione; g) nel caso di inosservanza di quanto disposto dagli artt. 3 e 5 si avrà decadenza della concessione. a) in caso di mancato pagamento del saldo del corrispettivo l’atto di cessione si intende risolto, ed il Comune tratterà una somma pari al 10 % del prezzo, salvi i maggiori danni; b) in caso di inosservanza da parte dell’acquirente dei termini di inizio, comunque prorogato, dei lavori, l’atto di cessione si intende risolto, con facoltà dell’Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10 % del prezzo. In caso invece di inosservanza dei termini finali si avrà la risoluzione dell’atto di cessione limitatamente ai lotti non ancora edificati o parzialmente edificati. In quest’ultima ipotesi le opere parzialmente realizzate verranno indennizzate dal comune sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dal proprietario decaduto e dall’acquirente subentrante al momento della ricessione a terzi delle aree stesse; c) in caso di inosservanza da parte dell’acquirente del divieto previsto in convenzione, di ricedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, l’area edificata o parzialmente edificata, si avrà l’automatica risoluzione dell’atto di cessione; d) in caso di inosservanza di quanto disposto dall’art. 18 si avrà l’automatica risoluzione dell’atto di cessione.

  • Disposizioni della Borsa Denominazione a listino ufficiale ISIN Tipo strumento: ETN - Exchange Traded Note Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazione: 27/05/2014 Mercato di quotazione: Borsa - Comparto ETFplus Segmento di quotazione: Segmento strumenti finanziari derivati cartolarizzati (ETC/ETN) - CLASSE 3 Specialista: VIRTU FINANCIAL IRELAND LTD - IT3629 SOCIETA' EMITTENTE Denominazione: ETFS EQUITY SECURITIES LIMITED CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE E INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE vedi scheda riepilogativa DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 27/05/2014, gli strumenti indicati nella scheda riepilogativa verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione ETFplus. Allegati: - Scheda riepilogativa - Traduzione in lingua italiana della Nota di Sintesi Denominazione/Long Name Codice ISIN Trading Code Instrument Id Valuta negoziazione Exchange Market Size Differenziale Massimo di prezzo Quantitativo minimo di negoziazione Valuta denominazione Numero titoli Numero titoli al Indice benchmark / sottostante ETFS 3X DAILY SHORT FTSE 100 JE00B7QK5303 UK3S 753895 EUR 5300 3 % 1 GBP 1000 19/05/14 FTSE 100 DAILY ULTRA SHORT STRATEGY GROSS TR ETFS 3X DAILY LONG FTSE 100 JE00B9BQ4529 UK3L 753896 EUR 5200 3 % 1 GBP 11000 19/05/14 FTSE 100 DAILY SUPER LEVERAGED NET TR ETFS 3X DAILY SHORT CAC 40 JE00B83F5M43 FR3S 753897 EUR 6250 3 % 1 EUR 1000 21/05/14 CAC 40 X3 SHORT GR ETFS 3X DAILY LONG CAC 40 JE00B89ZNT11 FR3L 753898 EUR 5900 3 % 1 EUR 1000 21/05/14 CAC 40 X3 LEVERAGE NR ETFS 3X DAILY SHORT XXXX XXX XX00X000X000 IT3S 753899 EUR 6950 3 % 1 EUR 1000 21/05/14 FTSE MIB ULTRA SHORT STRATEGY RT GR ETFS 3X DAILY XXXX XXXX XXX XX00X0XXXX00 XX0X 753900 EUR 5450 3 % 1 EUR 1000 21/05/14 FTSE MIB SUPER LEVERAGED RT NET-OF-TAX LUX TR ETFS 3X DAILY SHORT EURO STOXX 50 JE00B97CQD62 EU3S 753901 EUR 6750 3 % 1 EUR 11000 19/05/14 EURO STOXX 50 DAILY SHORT 3 EUR GROSS RETURN ETFS 3X DAILY LONG EURO STOXX 50 JE00B9689G92 EU3L 753902 EUR 5550 3 % 1 EUR 16000 19/05/14 EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE 3 EUR NET RETURN ETFS 3X DAILY SHORT DAX 30 JE00B984KF15 GE3S 753903 EUR 6600 3 % 1 EUR 31000 19/05/14 SHORTDAX X3 TR EUR ETFS 3X DAILY LONG DAX 30 JE00B992Q458 GE3L 753904 EUR 5700 3 % 1 EUR 21000 19/05/14 LEVDAX X3 TR EUR Denominazione/Long Name Natura indice Commissioni Dividendi (periodicità) ETFS 3X DAILY SHORT FTSE 100 TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY LONG FTSE 100 NET TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY SHORT CAC 40 TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY LONG CAC 40 NET TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY SHORT FTSE MIB TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY LONG FTSE MIB NET TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY SHORT EURO STOXX 50 TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY LONG EURO STOXX 50 NET TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY SHORT DAX 30 TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY LONG DAX 30 TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS Equity Securities Limited Programma per l'emissione di Titoli di capitale Short e Leveraged Nota sintetica Le note sintetiche sono composte da obblighi informativi definiti "Sezioni". Tali sezioni sono numerate in parti da A ad E (A.1 – E.7). La presente nota sintetica contiene tutti le Sezioni che devono essere incluse in una nota sintetica per questa tipologia di titoli ed Emittente. Poiché alcune Sezioni non devono essere trattate, la sequenza delle sezioni può presentare dei salti di numerazione. Anche qualora una Sezione debba essere inserita nella nota sintetica in virtù della tipologia di titoli e dell'Emittente, è possibile che nessuna informazione rilevante possa essere fornita in merito a detta Sezione. In tal caso viene inclusa nella nota sintetica una breve descrizione della Sezione insieme alla dicitura "non applicabile".

  • DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza. Inoltre:

  • Operazioni di gara 16.1 Le operazioni di gara saranno svolte dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata dal RUP. 16.2 L’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica, che si terrà presso la sede comunale, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, il giorno 15/01/2018 alle ore 9,00. La Commissione giudicatrice dovrà riunirsi in seduta plenaria e procederà: 1. a verificare l’integrità e la tempestività dei plichi pervenuti e la compresenza in essi delle buste “A – Documentazione amministrativa”, “B – Progetto di intervento migliorativo e di gestione” e “C – Offerta economica” ed in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara; 2. ad accertare l’esistenza e la regolarità della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”; 3. ad aprire la busta “B – Progetto di intervento migliorativo e di gestione” ed accertare l’esistenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta; 4. ad aprire le buste “C – Offerta economica” e, accertata l’esistenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta, a dare lettura dei prezzi offerti; 5. a redigere la graduatoria provvisoria delle offerte, con l’indicazione dell’aggiudicatario provvisorio, tenuto conto del punteggio assegnato alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti; 16.3 Esperiti i controlli sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario provvisorio, si procederà all’aggiudicazione definitiva. 16.4 Nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste, anche di soggetti terzi, avente carattere essenziale, che debbano essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o al presente avviso, l’amministrazione procedente comunica al concorrente l’irregolarità rilevata ed assegna un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Non saranno passibili di regolarizzazione le irregolarità strettamente connesse al contenuto dell’offerta o alla segretezza della stessa, sia ulteriori diverse irregolarità e mancanze in presenza delle quali non si ritiene possa essere ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione postuma senza grave pregiudizio ai principi di parità di trattamento, inalterabilità del contenuto dell’offerta, segretezza circa il suo contenuto e certezza in ordine alla sua provenienza, perentorietà del termine per la sua presentazione e inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara. Nel caso in cui tali fattispecie si verifichino, il concorrente che vi ha dato causa sarà immediatamente escluso dalla procedura, senza applicazione della sanzione di cui sopra. 16.5 All’aggiudicazione, provvisoria e definitiva a cura del RUP, si procederà anche in presenza di una sola offerta valida, purché regolare, congrua e conveniente alle esigenze del Comune medesimo. 16.6 A parità di punteggio, e a condizione che l’amministrazione ritenga opportuno avvalersene, sarà eseguita la procedura di miglioria economica ai sensi art. 77, c. 1, R.D. n. 827/1924 mediante accettazione di proposte successive al rialzo nell’ordine di € 15.000,00 rispetto al prezzo a base di gara (per € 500,00 annui). Se si otterrà un nuovo pareggio, si procederà al sorteggio. 16.7 Qualora la Commissione aggiudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 16.8 All’esito delle operazioni di cui sopra, verrà redatta la graduatoria definitiva ed il RUP disporrà successivamente in tempi dallo stesso ritenuti congrui, l’aggiudicazione provvisoria, con propri atti amministrativi dedicati, al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 16.9 Il Comune di Collesalvetti, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, annullare o prorogare la selezione, senza che i partecipanti possano avanzare eccezioni, pretese o riserva alcuna. 16.10 Il Comune di Collesalvetti si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva, per irregolarità formali, opportunità, convenienza o altre cause ostative oggettive e/o semplicemente perché non intende procedere, senza motivazione alcuna e senza che i partecipanti possano quindi avanzare diritti, pretese o risarcimenti di sorta.

  • Disposizione finale Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.