Disposizioni penali. Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiun- tamente. Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina la pubblica- zione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 del codice penale.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Disposizioni penali. Le violazioni degli artt. articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15 15, primo comma, lett. comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 100.000 300.000 a lire un milione 3.000.000 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiun- tamentecongiuntamente. Quando, Quando per le condizioni condi- zioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo commaxxxxx, l’autorità giudiziaria ordina la pubblica- zione pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. dall’articolo 36 del codice penale.
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro
Disposizioni penali. Le violazioni degli artt. articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15 15, primo comma, lett. comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 100.000 a lire un 1 milione o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiun- tamentecongiuntamente. Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuploquintuplo . Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità l'autorità giudiziaria ordina la pubblica- zione pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. dall’articolo 36 del codice Codice penale.
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Disposizioni penali. Le violazioni degli artt. articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15 15, primo comma, lett. comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 100.000 a lire un 1 milione o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiun- tamentecongiuntamente. Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuploquintuplo . Nei casi previsti dal secondo commaxxxxx, l’autorità l'autorità giudiziaria ordina la pubblica- zione pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. dall’articolo 36 del codice Codice penale.
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