Distacchi sindacali. 1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell’art. 1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle amministrazioni dei comparti ed aree , che siano componenti degli orga- nismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all’art.17 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti dall’art. 6. 2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni ai sensi del comma 1 possono essere utiliz- zati anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stesse. 3. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell’amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato il di- stacco o l’aspettativa , potranno essere attivate le procedure di urgenza previste dall’art. 14 per la prosecu- zione o l’attivazione del distacco o aspettativa. Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di es- so.
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Distacchi sindacali. 1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell’art. 1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle amministrazioni dei comparti ed aree , che siano componenti degli orga- nismi or- ganismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto di- ritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all’art.17 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti dall’art. 6.
2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni ai sensi del comma 1 possono essere utiliz- zati anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stesse.
3. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell’amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale for- male assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato il di- stacco distacco o l’aspettativa , potranno essere attivate le procedure di urgenza previste dall’art. 14 per la prosecu- zione o l’attivazione del distacco o aspettativa. Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di es- so.
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Distacchi sindacali. 1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell’art. 1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle amministrazioni dei comparti ed aree indeterminato, che siano componenti degli orga- nismi organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all’art.17 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale sin- dacale nei limiti numerici previsti dall’art. 6indicati negli articoli successivi.
2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni con- federazioni ai sensi del comma 1 1, possono essere utiliz- zati utilizzati anche in da altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stessestesse confederazioni.
3. I periodi di distacco per motivi sindacali sono equiparati equipa- rati a tutti gli effetti al servizio prestato nell’amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento compi- mento del periodo di prova – prova, ove previsto - previsto, in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualificacategoria o area.
4. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del Al dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato in distacco è garantito il di- stacco o l’aspettativa , potranno essere attivate trat- tamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le procedure di urgenza previste dall’art. 14 per la prosecu- zione o l’attivazione del distacco o aspettativacompetenze fisse e periodiche. Il periodo tratta- mento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di prova risulterà sospeso per tutta rendimento comunque denominati, è attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
5. Le richieste di distacco sono presentate dalle XX.XX. rappresentative alla Direzione Generale del Personale e alla Direzione di appartenenza che – accertati i requisiti sogget- tivi di cui al 1° comma – provvedono entro 30 giorni.
6. Il distacco ha termine con la durata comunicazione dell’av- venuta cessazione, da parte delle XX.XX.
7. Il personale in distacco ha diritto, al pari di es- sotutti i dipendenti, alla formazione professionale.
8. I lavoratori in distacco occupano il relativo posto nella dotazione organica.
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Distacchi sindacali. 1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell’art. 1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle amministrazioni dei comparti ed aree indeterminato, che siano componenti degli orga- nismi organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all’art.17 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti dall’art. 6indicati negli articoli successivi.
2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni ai sensi del comma 1 1, possono essere utiliz- zati utilizzati anche in da altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stessestesse confederazioni.
3. I periodi di distacco per motivi sindacali sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell’amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – prova, ove previsto - previsto, in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualificacategoria o area.
4. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del Al dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato in distacco è garantito il di- stacco o l’aspettativa , potranno essere attivate trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le procedure di urgenza previste dall’art. 14 per la prosecu- zione o l’attivazione del distacco o aspettativacompetenze fisse e periodiche. Il periodo trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di prova risulterà sospeso per tutta rendimento comunque denominati, è attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
5. Le richieste di distacco sono presentate dalle XX.XX. rappresentative alla Direzione generale del personale e alla Direzione di appartenenza che – accertati i requisiti soggettivi di cui al 1° comma – provvedono entro 30 giorni.
6. Il distacco ha termine con la durata comunicazione dell’avvenuta cessazione, da parte delle XX.XX.
7. Il personale in distacco ha diritto, al pari di es- sotutti i dipendenti, alla formazione professionale.
8. I lavoratori in distacco occupano il relativo posto nella dotazione organica.
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Distacchi sindacali. 1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell’art. 1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle amministrazioni dei comparti ed aree indeterminato, che siano componenti degli orga- nismi organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all’art.17 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti dall’art. 6indicati negli articoli successivi.
2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni ai sensi del comma 1 1, possono essere utiliz- zati utilizzati anche in da altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stessestesse confederazioni.
3. I periodi di distacco per motivi sindacali sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell’amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – prova, ove previsto - previsto, in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualificacategoria o area.
4. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del Al dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato in distacco è garantito il di- stacco o l’aspettativa , potranno essere attivate trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le procedure di urgenza previste dall’art. 14 per la prosecu- zione o l’attivazione del distacco o aspettativacompetenze fisse e periodiche. Il periodo trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di prova risulterà sospeso per tutta rendimento comunque denominati, è attribuito in base all‟apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
5. Le richieste di distacco sono presentate dalle OO. SS. rappresentative alla Direzione Generale del Personale e alla Direzione di appartenenza che – accertati i requisiti soggettivi di cui al 1° comma – provvedono entro 30 giorni.
6. Il distacco ha termine con la durata comunicazione dell‟avvenuta cessazione, da parte delle XX.XX.
7. Il personale in distacco ha diritto, al pari di es- sotutti i dipendenti, alla formazione professionale.
8. I lavoratori in distacco occupano il relativo posto nella dotazione organica.
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