Divieto di scioperi concomitanti Clausole campione

Divieto di scioperi concomitanti. Non sono ammessi scioperi concomitanti con astensioni dal lavoro già proclamate agli stessi livelli territoriali, e per gli stessi giorni ed orari, in altri settori del trasporto incidenti sul medesimo bacino di utenza. In caso di scioperi nazionali non sono possibili scioperi a livello territoriale/decentrato, [salvo quanto previsto dal punto 3.3.5, secondo capoverso.18]
Divieto di scioperi concomitanti. Ai fini della valutazione di idoneità, l’inciso “salvo quanto previsto del punto 3.3.5.” deve intendersi soppresso
Divieto di scioperi concomitanti. In qualunque settore ed a qualsiasi livello, va esclusa la proclamazione e l’effettuazione di scioperi concomitanti, anche solo parzialmente, con astensioni dal lavoro già programmate agli stessi livelli per gli stessi giorni ed orari da altre categorie nell’area dei trasporti (ferroviario, automobilistico di linea, di navigazione di linea.
Divieto di scioperi concomitanti. 16 V. delibera n.03/40 del 6 marzo 2003, con la quale la Commissione ha stabilito che la sospensione e il differimento dello sciopero sono equiparati alla revoca, con la conseguenza che la successiva proclamazione “dovrà rispettare le disposizioni sul punto contenute nella legge, negli accordi e nei codici di autoregolamentazione valutati idonei e nelle regolamentazioni provvisorie”. Inoltre, con delibera n.03/49 del 20 marzo 2003, la Commissione, in ordine alla qualificazione della comunicazione di sospensione di uno sciopero e alla sua equiparazione alla revoca, ha deliberato che “in caso di proclamazione di un nuovo sciopero, le procedure di raffreddamento potranno essere considerate come espletate nei limiti temporali di efficacia delle medesime già precisati con la delibera n.03/35” del 20 febbraio 2003, che precede.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).