Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. La Società esegue i pagamenti delle somme dovute, per qualsiasi causa, previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’effet- tiva esistenza dell’obbligo. L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. Il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla consegna della completa documentazione richiesta. Ai sensi dell’art. 2952 C.C. 2° comma, il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrive in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Come previsto dalla L. 23 dicembre 2005 n. 266 (e successive modificazioni e integrazioni) gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assi- curazione sulla vita, non reclamati entro il termine di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la predetta legge 266/2005.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea in Caso Di Morte O Di Invalidità Totale E Permanente, www.generali.it
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. La Società esegue i pagamenti delle somme dovute, per qualsiasi causa, previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’effet- tiva esistenza dell’obbligo. L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’artSi rinvia all’Art. 10 delle Condizioni di AssicurazioneAssicurazione per quanto concerne la do- cumentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte dell’impresa. Il I termini per il pagamento viene effettuato entro concessi alla Società, dal ricevimento della documenta- zione completa utile ai fini della liquidazione, sono pari a 30 giorni dalla consegna della completa documentazione richiestagiorni. Ai sensi dell’art. 2952 C.C. 2° comma, il diritto alle prestazioni Si richiama l’attenzione del Contraente in merito al fatto che i diritti derivanti dal contratto Contratto di assicurazione Assicurazione si prescrive prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato verifica- to il fatto su cui il ciascun diritto si fondafonda (art. Come previsto dalla L. 23 dicembre 2005 n. 266 (e successive modificazioni e integrazioni) gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assi- curazione sulla vita, non reclamati entro il 2952 del codice civile); decorso inutil- mente tale termine di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito le somme maturate saranno devolute all’apposito fondo costi- tuito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la predetta ai sensi di quanto previsto dalla legge 266/2005266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.
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Samples: Questionario Di “Verifica Clientela”
Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione. La Società esegue i pagamenti delle somme dovute, per qualsiasi causa, previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’effet- tiva esistenza dell’obbligoSi rinvia all’Art. L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’art. 10 11 delle Condizioni di AssicurazionePolizza per quanto concerne la documenta- zione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte dell’impresa. Il I termini per il pagamento viene effettuato entro concessi alla Società, dal ricevimento della documenta- zione completa utile ai fini della liquidazione, sono pari a 30 giorni dalla consegna della completa documentazione richiestagiorni. Ai sensi dell’art. 2952 C.C. 2° comma, il diritto alle prestazioni Si richiama l’attenzione del Contraente in merito al fatto che i diritti derivanti dal contratto Contratto di assicurazione Assicurazione si prescrive prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato verifica- to il fatto su cui il ciascun diritto si fondafonda (art. Come previsto dalla L. 23 dicembre 2005 n. 266 (e successive modificazioni e integrazioni) gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assi- curazione sulla vita, non reclamati entro il 2952 del codice civile); decorso inutil- mente tale termine di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito le somme maturate saranno devolute all’apposito fondo costi- tuito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la predetta ai sensi di quanto previsto dalla legge 266/2005266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.
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Samples: www.bgvita.it